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Document 32015R1116

    Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1116 della Commissione, del 9 luglio 2015, recante approvazione della sostanza di base lecitine a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e recante modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 182 del 10.7.2015, p. 26–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1116/oj

    10.7.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 182/26


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1116 DELLA COMMISSIONE

    del 9 luglio 2015

    recante approvazione della sostanza di base lecitine a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e recante modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, la Commissione ha ricevuto in data 18 novembre 2013dall'Institut Technique de l'Agriculture Biologique (ITAB) una domanda di approvazione delle lecitine quale sostanza di base. Tale domanda era corredata delle informazioni prescritte all'articolo 23, paragrafo 3, secondo comma.

    (2)

    La Commissione ha chiesto assistenza scientifica all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»), la quale, il 28 agosto 2014, ha presentato alla Commissione una relazione tecnica sulla sostanza in questione (2). Il 27 gennaio 2015 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la relazione di esame (3) e il progetto del presente regolamento, finalizzandoli per la riunione del 29 maggio 2015 di tale comitato.

    (3)

    La documentazione presentata dal richiedente dimostra che la sostanza lecitine soddisfa i criteri di «prodotto alimentare» quale definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Inoltre, pur non essendo utilizzata prevalentemente per scopi fitosanitari, tale sostanza è utile a questi fini in un prodotto costituito dalla sostanza stessa e da acqua. È pertanto opportuno considerarla una sostanza di base.

    (4)

    Dagli esami effettuati è emerso che la sostanza lecitine può in generale considerarsi conforme alle prescrizioni dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nella relazione di esame della Commissione. È pertanto opportuno approvare la sostanza lecitine come sostanza di base.

    (5)

    In conformità all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 del medesimo regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario introdurre determinate condizioni per l'approvazione, specificate nell'allegato I del presente regolamento.

    (6)

    In conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (5) della Commissione dovrebbe essere modificato di conseguenza.

    (7)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Approvazione della sostanza di base

    La sostanza lecitine, quale specificata nell'allegato I, è approvata come sostanza di base alle condizioni stabilite in detto allegato.

    Articolo 2

    Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

    L'allegato, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

    Articolo 3

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2015

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

    (2)  Esito della consultazione con gli Stati membri e l'EFSA sulla domanda relativa alla sostanza di base lecitine per l'uso in prodotti fitosanitari come fungicida sui vigneti, sugli alberi da frutta, sugli ortaggi e sulle piante ornamentali. Pubblicazione di supporto dell'EFSA 2014:EN-643, 34 pagg.

    (3)  http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=homepage

    (4)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

    (5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).


    ALLEGATO I

    Nome comune, numeri di identificazione

    Denominazione IUPAC

    Purezza (1)

    Data di approvazione

    Disposizioni specifiche

    Lecitine

    N. CAS: 8002-43-5

    N. CIPAC non assegnato

    Einecs

    232-307-2

    Non attribuita

    Come descritto nell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012.

    1o luglio 2015

    Sono autorizzati soltanto gli usi come sostanza di base in qualità di fungicida.

    La sostanza lecitine va impiegata conformemente alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di esame su tale sostanza (SANCO/12798/2014), in particolare le relative appendici I e II.


    (1)  Ulteriori dettagli sull'identità, sulle specifiche e sulle modalità d'impiego della sostanza di base sono contenuti nella relazione di esame.


    ALLEGATO II

    Nella parte C dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce:

    Numero

    Nome comune, numeri di identificazione

    Denominazione IUPAC

    Purezza (1)

    Data di approvazione

    Disposizioni specifiche

    «6

    Lecitine

    N. CAS: 8002-43-5

    N. CIPAC non assegnato

    Einecs

    232-307-2

    Non attribuita

    Come descritto nell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012.

    1o luglio 2015

    Sono autorizzati soltanto gli usi come sostanza di base in qualità di fungicida.

    La sostanza lecitine va impiegata conformemente alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di esame su tale sostanza (SANCO/12798/2014), in particolare le relative appendici I e II.»


    (1)  Ulteriori dettagli sull'identità, sulle specifiche e sulle modalità d'impiego della sostanza di base sono contenuti nella relazione di esame.


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