This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32015R0846
Commission Regulation (EU) 2015/846 of 28 May 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for acetamiprid, ametoctradin, amisulbrom, bupirimate, clofentezine, ethephon, ethirimol, fluopicolide, imazapic, propamocarb, pyraclostrobin and tau-fluvalinate in or on certain products (Text with EEA relevance)
Regolamento (UE) 2015/846 della Commissione del 28 maggio 2015 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acetamiprid, ametoctradin, amisulbrom, bupirimato, clofentezina, etefon, etirimol, fluopicolide, imazapic, propamocarb, piraclostrobin e tau-fluvalinato in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (UE) 2015/846 della Commissione del 28 maggio 2015 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acetamiprid, ametoctradin, amisulbrom, bupirimato, clofentezina, etefon, etirimol, fluopicolide, imazapic, propamocarb, piraclostrobin e tau-fluvalinato in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 140 del 5.6.2015, p. 1–49
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
5.6.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 140/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/846 DELLA COMMISSIONE
del 28 maggio 2015
che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acetamiprid, ametoctradin, amisulbrom, bupirimato, clofentezina, etefon, etirimol, fluopicolide, imazapic, propamocarb, piraclostrobin e tau-fluvalinato in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo14, paragrafo1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
I livelli massimi di residui (LMR) di acetamiprid, etefon, propamocarb e piraclostrobin sono stati fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR della clofentezina sono stati fissati nell’allegato II e nell’allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR di ametoctradin, amisulbrom, bupirimato, etirimol, fluopicolide, imazapic e tau-fluvalinato sono stati fissati nell’allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(2) |
Nel contesto di una procedura di autorizzazione per l’utilizzo di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva acetamiprid sulle banane è stata presentata, in conformità all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005, una domanda di modifica dell’LMR vigente. |
(3) |
Per quanto riguarda l’ametoctradin è stata presentata una domanda simile per il luppolo. Per quanto riguarda l’amisulbrom è stata presentata una domanda simile per le uve. Per quanto riguarda il bupirimato è stata presentata una domanda simile per le albicocche, le pesche, le fragole, le uve, i frutti di piante arbustive, le cucurbitacee, le erbe aromatiche e i carciofi. Per quanto riguarda la clofentezina è stata presentata una domanda simile per le ciliege, le cucurbitacee con buccia commestibile, i pomodori e le melanzane. Per quanto riguarda l’etefon è stata presentata una domanda simile per le uve da tavola. Per quanto riguarda il fluopicolide è stata presentata una domanda simile per il cavolo cinese. Per quanto riguarda il propamocarb è stata presentata una domanda simile per le cipollette e il cavolo cinese. Per quanto riguarda il piraclostrobin è stata presentata una domanda simile per la rutabaga e le rape. Per quanto riguarda il tau-fluvalinato è stata presentata una domanda simile per le pomacee, le albicocche e le pesche. |
(4) |
Conformemente all’articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005, è stata presentata una domanda per l’impiego dell’imazapic sui semi di soia. Il richiedente sostiene che l’impiego autorizzato di tale sostanza su tale prodotto in Brasile determina residui che superano l’LMR di cui al regolamento (CE) n. 396/2005 e che quindi è necessario fissare un’LMR più elevato per evitare di creare ostacoli commerciali all’importazione di tale prodotto. |
(5) |
A norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, tali domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione. |
(6) |
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, in particolare i rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha formulato pareri motivati sugli LMR proposti (2). L’Autorità ha trasmesso tali pareri alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi accessibili al pubblico. |
(7) |
Nei suoi pareri motivati l’Autorità ha concluso che, per quanto riguarda l’impiego del bupirimato nei cetrioli, non è necessaria alcuna modifica dell’attuale LMR. Per quanto riguarda l’impiego del bupirimato in erbe aromatiche e carciofi nonché l’impiego di clofentenzina in ciliegie, pomodori, melanzane e zucchine, i dati presentati non erano sufficienti per fissare nuovi LMR. È pertanto opportuno che gli LMR vigenti restino invariati. |
(8) |
Per quanto riguarda l’etirimol, che è il principale prodotto di degradazione del bupirimato, l’Autorità raccomanda di fissare nuovi LMR per albicocche, pesche, frutti di piante arbustive e cucurbitacee con buccia non commestibile per coprire gli impieghi del bupirimato su tali colture. |
(9) |
Per quanto riguarda l’etefon, l’Autorità raccomanda di fissare un nuovo LMR per le uve da tavola a 1,5 mg/kg, valore ottenuto arrotondando il valore di 1 mg/kg calcolato con il calcolatore di LMR dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Visti tuttavia i dubbi sollevati dagli Stati membri, è più opportuno fissare l’LMR al livello di 1 mg/kg, senza arrotondarlo. Tale valore copre in modo adeguato gli impieghi previsti sulle uve da tavola. |
(10) |
In base ai pareri motivati dell’Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(11) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Relazioni scientifiche dell’EFSA disponibili online al seguente indirizzo: http://www.efsa.europa.eu:
Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for acetamiprid in bananas (Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti di acetamiprid nelle banane). EFSA Journal 2014;12(9):3824 [20 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3824.
Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for ametoctradin in hops (Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti di ametoctradin nel luppolo). EFSA Journal 2014;12(10):3879 [17 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3879.
Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance amisulbrom (Conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva amisulbrom). EFSA Journal 2014;12(4):3237 [75 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3237.
Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for bupirimate in several crops (Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti di bupirimato in diverse colture). EFSA Journal 2014;12(7):3804 [35 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3804.
Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for clofentezine in cherries, cucurbits with edible peel, tomatoes and aubergines (Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti per la clofentezina nelle ciliegie, nelle cucurbitacee con buccia commestibile, nei pomodori e nelle melanzane). EFSA Journal 2014;12(10):3860 [22 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3860.
Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for ethephon in table olive and table grape (Parere motivato sulla modifca degli LMR vigenti di etefon nelle olive da tavola e nelle uve da tavola). EFSA Journal 2014;12(5):3698 [22 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3698.
Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for fluopicolide in Chinese cabbage (Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti di fluopicolide nel cavolo cinese). EFSA Journal 2014;12(9):3822 [20 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3822.
Reasoned opinion on the setting of a new MRL for imazapic in genetically modified soya bean (Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti nei semi di soia geneticamente modificati). EFSA Journal 2013;11(10):3426 [26 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3426.
Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for propamocarb in spring onions and Chinese cabbage. (Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti di propamocarb nelle cipollette e nel cavolo cinese). EFSA Journal 2014;12(8):3811 [18 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3811.
Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for metconazole in barley and oats (Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti di piraclostrobin nella rutabaga e nelle rape). EFSA Journal 2014;12(10):3872 [19 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3872.
Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for tau-fluvalinate in various crops (Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti di tau-fluvalinato in diverse colture). EFSA Journal 2014;12(1):3548 [49 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3548.
ALLEGATO
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
1) |
nell’allegato II, le colonne relative a acetamiprid, clofentezina, etefon, propamocarb e e piraclostrobin sono sostituite dalle seguenti: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
|
2) |
l’allegato III è così modificato:
|
(1) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(2) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(3) Combinazione di antiparassitario e codice a cui si applica l'LMR fissato nella parte B dell'allegato III.
(F)= Liposolubile
Acetamiprid (R)
(R)= La definizione di residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:
Acetamiprid - codice 1000000 eccetto 1040000: Somma di acetamiprid e N-desmetil-acetamiprid (IM-2-1), espresso come acetamiprid
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 13 luglio 2015, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
Clofentezina (R)
(R)= La definizione di residui è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:
Clofentezina - codici 0500000 e 1000000; Somma di tutti i composti contenenti la frazione 2-clorbenzoil, espressi in clofentezina
Etefon
(+) |
LMR valido fino al 1° luglio 2011 in attesa della presentazione e della valutazione di un ulteriore studio sul metabolismo
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
Propamocarb (somma di propamocarb e dei relativi sali espressa in propamocarb) (R)
(R)= La definizione di residui è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice: codice 1000000 eccetto 1016000, 1030000 e 1040000: N-ossido propamocarb; codici 1016000 e 1030000; N-desmetil propamocarb
(+) |
L' Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle prove sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 13 luglio 2015, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 13 luglio 2015, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e agli studi sulla somministrazione di mangime. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 22 marzo 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale data, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e agli alimenti per pollame. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 22 marzo 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale data, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e agli studi sulla somministrazione di mangime. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 22 marzo 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale data, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e agli alimenti per pollame. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 22 marzo 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale data, della mancanza delle stesse.
|
Piraclostrobin (F)
(+) |
L' Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle prove sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 13 luglio 2015, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale data, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 13 luglio 2015, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale data, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
(4) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(5) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(F)= Liposolubile
Ametoctradin (R)
(R)= La definizione di residui è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:
Ametoctradin - codice 1000000 eccetto 1040000: Ametoctradin, metabolita 4 -(7-ammino-5-etil [1,2,4]triazolo, [1,5-a]pyrimidin-6-yl) acido butirrico (M650F01) e metabolita 6-(7-amino-5-etil [1,2,4]triazolo [1,5-a]pyrimidin-6-yl) acido esanoico espresso come ametoctradin
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
Amisulbrom
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
Bupirimato
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
Etirimol
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
Fluopicolide
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
Imazapic
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
Tau-Fluvalinato (F)
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
(6) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(7) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
Clofentezina (R)
(R)= La definizione di residui è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:
Clofentezina - codici 0500000 e 1000000; Somma di tutti i composti contenenti la frazione 2-clorbenzoil, espressi in clofentezina
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|