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Document 32015R0401
Commission Regulation (EU) 2015/401 of 25 February 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for acetamiprid, chromafenozide, cyazofamid, dicamba, difenoconazole, fenpyrazamine, fluazinam, formetanate, nicotine, penconazole, pymetrozine, pyraclostrobin, tau-fluvalinate and tebuconazole in or on certain products Text with EEA relevance
Regolamento (UE) 2015/401 della Commissione, del 25 febbraio 2015 , che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acetamiprid, cromafenozide, ciazofamid, dicamba, difenoconazolo, fenpirazamina, fluazinam, formetanato, nicotina, penconazolo, pimetrozina, piraclostrobin, tau-fluvalinato e tebuconazolo in o su determinati prodotti Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) 2015/401 della Commissione, del 25 febbraio 2015 , che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acetamiprid, cromafenozide, ciazofamid, dicamba, difenoconazolo, fenpirazamina, fluazinam, formetanato, nicotina, penconazolo, pimetrozina, piraclostrobin, tau-fluvalinato e tebuconazolo in o su determinati prodotti Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 71 del 14.3.2015, p. 114–156
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
14.3.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 71/114 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/401 DELLA COMMISSIONE
del 25 febbraio 2015
che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acetamiprid, cromafenozide, ciazofamid, dicamba, difenoconazolo, fenpirazamina, fluazinam, formetanato, nicotina, penconazolo, pimetrozina, piraclostrobin, tau-fluvalinato e tebuconazolo in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze acetamiprid, ciazofamid, formetanato, pimetrozina, piraclostrobin e tebuconazolo sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. I livelli massimi di residui (LMR) per la sostanza penconazolo sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze cromafenozide, dicamba, difenoconazolo, fenpirazamina, fluazinam, nicotina e tau-fluvalinato sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(2) |
Nel quadro di una procedura di autorizzazione dell'impiego di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva cromafenozide su pomacee e uve, è stata presentata una domanda di modifica degli attuali LMR, in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(3) |
Per quanto riguarda il ciazofamid, è stata presentata una domanda simile per le uve. Per quanto riguarda il difenoconazolo, è stata presentata una domanda simile per peperoni e melanzane. Per quanto riguarda la fenpirazamina, è stata presentata una domanda simile per albicocche, ciliege, pesche e prugne. Per quanto riguarda il formetanato, è stata presentata una domanda simile per le fragole. Per quanto riguarda il penconazolo, è stata presentata una domanda simile per more e lamponi. Per quanto riguarda la pimetrozina, è stata presentata una domanda simile per l'azzeruolo. Per quanto riguarda il piraclostrobin, è stata presentata una domanda simile per le radici di cicoria. Per quanto riguarda il tau-fluvalinato, è stata presentata una domanda simile per pomacee, pesche, albicocche, uve, pomodori, melanzane, meloni, cavoli broccoli, cavoletti di Bruxelles, cavoli rapa, carciofi, lattughe e altre insalate. Per quanto riguarda il tebuconazolo, è stata presentata una domanda simile per i semi di papavero. |
(4) |
Conformemente all'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005, è stata presentata una domanda per l'impiego dell'acetamiprid su albicocche e frutta a guscio. Il richiedente sostiene che gli impieghi autorizzati di tale sostanza su questi prodotti negli Stati Uniti determinino residui che superano gli LMR fissati nel regolamento (CE) n. 396/2005 e che sia pertanto necessario fissare LMR più elevati per evitare di creare ostacoli commerciali all'importazione di tali prodotti. |
(5) |
Domande analoghe sono state altresì presentate per l'impiego della sostanza dicamba sui semi di soia geneticamente modificati e del fluazinam sulle radici di ginseng. I richiedenti sostengono che gli impieghi autorizzati di tali sostanze su questi prodotti negli Stati Uniti determinino residui che superano gli LMR fissati nel regolamento (CE) n. 396/2005 e che sia pertanto necessario fissare LMR più elevati per evitare di creare ostacoli commerciali all'importazione di tali prodotti. |
(6) |
In conformità all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, tali domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione. |
(7) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare, di seguito denominata «l'Autorità», ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, concentrandosi in particolare sui rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali e ha reso pareri motivati sugli LMR proposti (2). Essa ha trasmesso tali pareri alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi accessibili al pubblico. |
(8) |
Nei suoi pareri motivati l'Autorità ha concluso che, per quanto riguarda l'impiego della fenpirazamina sulle pesche, non è necessaria alcuna modifica degli attuali LMR. Per quanto riguarda l'impiego del tau-fluvalinato su pomacee, albicocche, pesche e pomodori, i dati presentati non erano sufficienti per fissare nuovi LMR. È pertanto opportuno che gli attuali LMR restino invariati. |
(9) |
Per quanto riguarda il dicamba, al momento del raccolto non sono stati rilevati residui in semi di soia resistenti a tale sostanza. L'Autorità ha concluso che la componente pertinente dei residui identificati nei semi di soia resistenti al dicamba era il metabolita acido 3,6-diclorosalicilico (DCSA). |
(10) |
Per quanto riguarda tutte le altre domande, l'Autorità ha concluso che tutte le prescrizioni relative ai dati erano soddisfatte e che, sulla base di una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi di consumatori europei specifici, le modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L'Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l'esposizione a vita a tali sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l'esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile (DGA) o della dose acuta di riferimento (DAR). |
(11) |
Per quanto riguarda la nicotina, il regolamento (UE) n. 897/2012 della Commissione (3) ha fissato, conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 396/2005, LMR provvisori per i funghi selvatici fino al 30 novembre 2014, in attesa della presentazione e della valutazione di nuovi dati e di nuove informazioni sulla naturale presenza o formazione della nicotina nei prodotti in questione. La Commissione è stata informata di un progetto di ricerca attualmente in corso per individuare le fonti della nicotina riscontrata in queste colture. In considerazione della durata prevista di tale studio e al fine di concedere alla Commissione il tempo necessario per adottare una decisione, è opportuno estendere la validità di questi LMR fino al 19 ottobre 2016. |
(12) |
Per quanto riguarda il formetanato, con il regolamento (UE) n. 61/2014 della Commissione (4) sono stati modificati diversi LMR. Tale regolamento abbassa l'LMR per le fragole al limite di determinazione a partire dal 14 agosto 2014. Ai fini della certezza del diritto, è opportuno che l'LMR stabilito nel presente regolamento sia applicato a decorrere dalla stessa data. |
(13) |
Sulla base dei pareri motivati dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(14) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
(15) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2014. Esso si applica tuttavia a decorrere dal 14 agosto 2014 per il livello massimo di residui del formetanato nelle fragole.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Le relazioni scientifiche dell'EFSA sono disponibili online: http://www.efsa.europa.eu:
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Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level (MRL) for acetamiprid in apricots and tree nuts [Parere motivato sulla modifica dell'attuale livello massimo di residui (LMR) per la sostanza acetamiprid nelle albicocche e nella frutta a guscio]. EFSA Journal 2013;11(12):3506 [30 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3506. |
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Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for chromafenozide in pome fruits and grapes [Parere motivato sulla modifica degli attuali livelli massimi di residui (LMR) di cromafenozide nelle pomacee e nelle uve]. EFSA Journal 2014;12(2):3569 [25 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3569. |
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Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for cyazofamid in grapes [Parere motivato sulla modifica degli attuali livelli massimi di residui (LMR) di ciazofamid nelle uve]. EFSA Journal 2013;11(10):3402 [23 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3402. |
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Reasoned opinion on the modification of the MRL for dicamba in genetically modified soybean [Parere motivato sulla modifica dell'attuale livello massimo di residui (LMR) di dicamba nei semi di soia geneticamente modificati]. EFSA Journal 2013;11(10):3440 [38 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3440. |
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Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for difenoconazole in peppers and aubergines [Parere motivato sulla modifica degli attuali livelli massimi di residui (LMR) di difenoconazolo nei peperoni e nelle melanzane]. EFSA Journal 2014;12(4):3676 [27 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3676. |
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Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for fenpyrazamine in apricots, cherries, peaches and plums [Parere motivato sulla modifica degli attuali livelli massimi di residui (LMR) di fenpirazamina nelle albicocche, nelle ciliege, nelle pesche e nelle prugne]. EFSA Journal 2014;12(3):3619 [25 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3619. |
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Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for fluazinam in ginseng root [Parere motivato sulla modifica dell'attuale livello massimo di residui (LMR) di fluazinam nelle radici di ginseng]. EFSA Journal 2014;12(5):3690 [20 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3690. |
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Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for formetanate in strawberries [Parere motivato sulla modifica dell'attuale livello massimo di residui (LMR) di formetanato nelle fragole]. EFSA Journal 2014;12(3):3596 [23 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3596. |
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Reasoned opinion on the setting of new MRLs for penconazole in blackberries and raspberries [Parere motivato sulla fissazione di nuovi livelli massimi di residui (LMR) di penconazolo nelle more e nei lamponi]. EFSA Journal 2014;12(3):3618 [24 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3618. |
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Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for pymetrozine in azaroles, celery and fennel [Parere motivato sulla modifica degli attuali livelli massimi di residui (LMR) di pimetrozina negli azzeruoli, nei sedani e nei finocchi]. EFSA Journal 2013;11(8):3348 [27 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3348. |
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Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for pyraclostrobin in chicory roots [Parere motivato sulla modifica degli attuali livelli massimi di residui (LMR) di piraclostrobin nelle radici di cicoria]. EFSA Journal 2014;12(5):3685 [23 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3685. |
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Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for tau-fluvalinate in various crops [Parere motivato sulla modifica degli attuali livelli massimi di residui (LMR) di tau-fluvalinato in diversi prodotti]. EFSA Journal 2014;12(1):3548 [49 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3548. |
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Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for tebuconazole in poppy seed [Parere motivato sulla modifica degli attuali livelli massimi di residui (LMR) di tebuconazolo nei semi di papavero]. EFSA Journal 2013;11(5):3248 [31 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3248. |
(3) Regolamento (UE) n. 897/2012 della Commissione, del 1o ottobre 2012, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acibenzolar-s-metile, amisulbrom, ciazofamid, diflufenican, dimossistrobina, metossifenozide e nicotina in o su determinati prodotti (GU L 266 del 2.10.2012, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) n. 61/2014 della Commissione, del 24 gennaio 2014, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ciromazina, fenpropidin, formetanato, oxamil e tebuconazolo in o su determinati prodotti (GU L 22 del 25.1.2014, pag. 1).
ALLEGATO
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
1) |
nell'allegato II, le colonne relative alle sostanze acetamiprid, ciazofamid, formetanato, penconazolo, pimetrozina, piraclostrobin e tebuconazolo sono sostituite dalle seguenti: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
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2) |
l'allegato III è così modificato:
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(1) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(2) Combinazione di antiparassitario e codice cui si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B.
(3) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(F) |
= |
Liposolubile |
Acetamiprid (R)
(R) |
= |
La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e codice: Acetamiprid — codice 1000000 eccetto 1040000: somma di acetamiprid e N-desmetil-acetamiprid (IM-2-1), espressa in acetamiprid |
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi analitici. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 5 febbraio 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
Ciazofamid
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 23 aprile 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
Formetanato: somma di formetanato e relativi sali, espressa in cloridrato di formetanato
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
Pimetrozina (A) (R)
(A) |
= |
I laboratori di riferimento dell'UE hanno rilevato che le norme di riferimento per la 6-idrossimetilpimetrozina e il suo coniugato di fosfato non sono disponibili sul mercato. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto della disponibilità sul mercato delle norme di riferimento indicate nella prima frase entro il 23 aprile 2015, o, qualora tali norme di riferimento non siano disponibili sul mercato entro tale termine, della loro mancanza. |
(R) |
= |
La definizione di residui è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice: pimetrozina — codice 1020000: pimetrozina, 6-idrossimetilpimetrozina e il suo coniugato di fosfato, espressi in pimetrozina |
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 23 aprile 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e alla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 23 aprile 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 23 aprile 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e alla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 23 aprile 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 23 aprile 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e alla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 23 aprile 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 23 aprile 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e alla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 23 aprile 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 23 aprile 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e alla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 23 aprile 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 23 aprile 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi analitici. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 23 aprile 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi analitici. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 23 aprile 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
Piraclostrobin (F)
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 13 luglio 2015, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi analitici. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 13 luglio 2015, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 396/2005.
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Tebuconazolo (R)
(R) |
= |
La definizione di residui è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice: tebuconazolo — codice 1000000 eccettuato 1040000: somma di tebuconazolo, idrossi-tebuconazolo, e dei relativi coniugati, espressa in tebuconazolo |
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 25 gennaio 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi analitici. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 25 gennaio 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
(4) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(5) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(F) |
= |
Liposolubile |
Cromafenozide
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Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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Dicamba
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Ai semi di soia resistenti al dicamba si applica il seguente LMR: 0,4 mg/kg di acido 3,6-diclorosalicilico (DCSA) e relativi coniugati, espresso come DCSA.
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Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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Difenoconazolo
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Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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Fenpirazamina
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Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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Fluazinam (F)
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Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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Nicotina
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Le prove scientifiche non sono sufficienti a dimostrare che la nicotina sia presente in natura nella coltura in questione né a chiarirne il meccanismo di formazione. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni, se presentate entro il 19 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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I seguenti LMR si applicano ai funghi selvatici essiccati: 2,3 mg/kg per i boleti, 1,2 mg/kg per i funghi selvatici essiccati diversi dai boleti. Le prove scientifiche non sono sufficienti a dimostrare che la nicotina sia presente in natura nella coltura in questione né a chiarirne il meccanismo di formazione. Al momento della revisione dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni, se presentate entro il 19 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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Le prove scientifiche non sono sufficienti a dimostrare che la nicotina sia presente in natura nella coltura in questione né a chiarirne il meccanismo di formazione. Al momento della revisione dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni, se presentate entro il 19 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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Tau-Fluvalinato (F)
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Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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(6) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(7) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(F) |
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Liposolubile |
Penconazolo (F)
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Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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