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Document 32015R0388

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/388 della Commissione, del 5 marzo 2015 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

GU L 65 del 10.3.2015, pp. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/388/oj

10.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 65/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/388 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2015

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 (2) del Consiglio. Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Heinz ZOUREK

Direttore generale della Fiscalità e unione doganale


(1)   GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Foglio di plastica avente dimensioni di 62 cm × 52 cm × 150 μm e contenente 24 antenne. Ogni antenna è costituita da fili di rame che formano spire rettangolari piane ed è collegata a due elementi di interfaccia. La serie di antenne è costituita da tre gruppi di otto antenne, incollate l'una accanto all'altra sul foglio di plastica.

Il foglio di plastica non contiene chip elettronici.

Le antenne sono destinate a essere utilizzate come parti di smart card.

Cfr. l'immagine (*1).

8504 50 95

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2 a) della sezione XVI e dal testo dei codici NC 8504 , 8504 50 e 8504 50 95 .

Tenuto conto del fatto che le antenne sono costituite unicamente da spire aventi la funzione di induttori, devono essere classificate nella voce 8504 come bobine di reattanza e di autoinduzione. È pertanto esclusa la classificazione nella voce 8548 come parti non nominate né comprese altrove nel capitolo 85.

L'articolo va pertanto classificato nel codice NC 8504 50 95 come altre bobine di reattanza e di autoinduzione.

Image 1


(*1)  L'immagine è a scopo puramente informativo.


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