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Document 32014R0885

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2014 della Commissione, del 13 agosto 2014 , che stabilisce condizioni specifiche applicabili alle importazioni di gombo e di foglie di curry dall'India e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 91/2013 Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 242 del 14.8.2014, p. 20–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/12/2018; abrogato da 32018R1660

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/885/oj

    14.8.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 242/20


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 885/2014 DELLA COMMISSIONE

    del 13 agosto 2014

    che stabilisce condizioni specifiche applicabili alle importazioni di gombo e di foglie di curry dall'India e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 91/2013

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

    visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Per tutelare la salute umana, la salute degli animali e l'ambiente, l'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 contempla la possibilità di adottare a livello di Unione le misure urgenti del caso per alimenti e mangimi importati da un paese terzo, qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dai singoli Stati membri.

    (2)

    Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione (3) stabilisce un livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale.

    (3)

    Tra l'altro, da oltre due anni sono in vigore controlli ufficiali più frequenti sulle importazioni di foglie di curry e da quasi due anni sulle importazioni di gombo dall'India, per quanto riguarda i residui di antiparassitari.

    (4)

    I risultati di tali controlli più frequenti indicano il persistere di numerosi casi di non conformità ai livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nella legislazione dell'Unione e in alcuni casi si sono registrati livelli molto elevati. Questi risultati dimostrano che l'importazione di tali alimenti costituisce un rischio per la salute umana. Dopo tale periodo di controlli più frequenti alle frontiere dell'Unione non si sono osservati miglioramenti della situazione. Dalle autorità indiane non è inoltre pervenuto alcun piano d'azione concreto e soddisfacente, volto a porre rimedio alle carenze e alle mancanze nei sistemi di produzione e controllo, nonostante la richiesta esplicita della Commissione europea.

    (5)

    Per tutelare la salute umana nell'Unione è stato necessario prevedere garanzie supplementari in relazione a tali alimenti originari dell'India. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 91/2013 della Commissione (4) ha pertanto disposto che tutte le partite di foglie di curry e di gombo provenienti dall'India siano accompagnate da un certificato attestante che i prodotti sono stati campionati e analizzati per rilevare la presenza di residui di antiparassitari e sono risultati conformi alla legislazione dell'Unione.

    (6)

    Al fine di garantire un'organizzazione efficiente nonché un grado di uniformità dei controlli all'importazione a livello di Unione, per rilevare la presenza di aflatossine in determinati mangimi e alimenti provenienti da taluni paesi terzi, è opportuno che, a causa della presenza di aflatossine, tutti i mangimi e gli alimenti provenienti da paesi terzi siano subordinati a condizioni specifiche in un unico regolamento. Le disposizioni riguardanti le arachidi provenienti dall'India e dal Ghana e i semi di melone dalla Nigeria dovrebbero pertanto essere integrate in un unico regolamento con le disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 1152/2009 della Commissione (5).

    (7)

    Al fine di garantire un'organizzazione efficiente nonché un grado di uniformità dei controlli all'importazione a livello di Unione, nel presente regolamento è opportuno prevedere procedure di controllo, per il controllo fisico dei residui di antiparassitari sulle foglie di curry e sul gombo dall'India, che siano equivalenti alle misure in vigore di cui al regolamento (CE) n. 669/2009.

    (8)

    Il campionamento e l'analisi delle partite dovrebbero essere effettuati in conformità alla pertinente legislazione dell'Unione. I livelli massimi di residui di antiparassitari sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Le disposizioni relative al campionamento per il controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sono stabilite dalla direttiva 2002/63/CE della Commissione (7).

    (9)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Campo di applicazione

    1.   Il presente regolamento si applica alle partite dei seguenti alimenti di cui ai codici NC e alle classificazioni TARIC riportati all'allegato I:

    a)

    gombo (alimenti, freschi e congelati) originario o proveniente dall'India;

    b)

    foglie di curry (alimenti, erbe aromatiche) originarie o provenienti dall'India.

    2.   Il presente regolamento si applica anche agli alimenti composti, contenenti uno qualsiasi degli alimenti di cui al paragrafo 1 in quantità superiore al 20 %.

    3.   Il presente regolamento non si applica alle partite di alimenti di cui ai paragrafi 1 e 2, destinati a privati solo per consumo e uso personali. In caso di dubbio, l'onere della prova incombe al destinatario della partita.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002, all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004 e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 669/2009.

    Ai fini del presente regolamento, una partita corrisponde a una partita di cui alla direttiva 2002/63/CE.

    Articolo 3

    Importazione nell'Unione

    Le partite di alimenti di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, possono essere importate nell'Unione unicamente in conformità alle procedure di cui al presente regolamento.

    Le partite di tali alimenti possono entrare nell'Unione solo attraverso il punto di entrata designato (PED).

    Articolo 4

    Risultati del campionamento e delle analisi

    1.   Le partite degli alimenti di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, sono accompagnate dai risultati del campionamento e delle analisi effettuati dalle autorità competenti del paese di origine o del paese da cui proviene la partita, se diverso dal paese di origine, per verificare la conformità alla legislazione dell'Unione in materia di livelli massimi di residui antiparassitari, per gli alimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), compresi gli alimenti composti contenenti tali alimenti in quantità superiore al 20 %.

    2.   Il campionamento di cui al paragrafo 1 deve essere effettuato conformemente alla direttiva 2002/63/CE per i residui di antiparassitari.

    Articolo 5

    Certificato sanitario

    1.   Le partite sono inoltre accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato II.

    2.   Il certificato sanitario è compilato, firmato e verificato da un rappresentante autorizzato dell'autorità competente del paese di origine o dell'autorità competente del paese da cui proviene la partita, se diverso dal paese di origine.

    3.   Il certificato sanitario è redatto nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro in cui è ubicato il PED. Uno Stato membro può tuttavia consentire che i certificati sanitari siano redatti in un'altra lingua ufficiale dell'Unione.

    4.   Il certificato sanitario è valido esclusivamente per quattro mesi dalla data di rilascio.

    Articolo 6

    Identificazione

    Ad ogni partita di alimenti di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, è attribuito un codice di identificazione che corrisponde al codice di identificazione riportato sui risultati del campionamento e delle analisi di cui all'articolo 4 e sul certificato sanitario di cui all'articolo 5. Ciascun singolo sacchetto (o altro tipo di confezione) della partita è contrassegnato da tale codice di identificazione.

    Articolo 7

    Notifica preventiva delle partite

    1.   Gli operatori del settore degli alimenti o i loro rappresentanti notificano preventivamente la data e l'ora previste dell'arrivo fisico delle partite di alimenti di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, alle autorità competenti al PED, nonché la natura delle partite.

    2.   Ai fini della notifica preventiva, essi compilano la parte I del documento comune di entrata (DCE) e trasmettono quest'ultimo all'autorità competente al PED, almeno un giorno lavorativo prima dell'arrivo fisico della partita.

    3.   Nel compilare il DCE a norma del presente regolamento, gli operatori del settore degli alimenti tengono conto, per gli alimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento, compresi gli alimenti composti contenenti tali alimenti in quantità superiore al 20 %, delle note esplicative per la compilazione del DCE di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 669/2009.

    Articolo 8

    Controlli ufficiali

    1.   L'autorità competente al PED effettua controlli documentali su ogni partita di alimenti di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, per verificarne la conformità ai requisiti stabiliti agli articoli 4 e 5.

    2.   I controlli materiali e di identità degli alimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), nonché dei relativi alimenti composti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, sono effettuati in conformità agli articoli 8, 9 e 19 del regolamento (CE) n. 669/2009, secondo la frequenza indicata nell'allegato I del presente regolamento.

    3.   Dopo il completamento dei controlli, le autorità competenti:

    a)

    compilano le sezioni pertinenti della parte II del DCE;

    b)

    allegano i risultati del campionamento e delle analisi effettuati conformemente al paragrafo 2 del presente articolo;

    c)

    forniscono e inseriscono nel DCE il numero di riferimento dello stesso;

    d)

    timbrano e firmano l'originale del DCE;

    e)

    effettuano e conservano una copia del DCE firmato e timbrato.

    4.   Durante il trasferimento e fino all'immissione in libera pratica, la partita è accompagnata dalla copia originale del DCE e del certificato sanitario corredato dei risultati del campionamento e delle analisi di cui all'articolo 4. Per gli alimenti di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, in caso di autorizzazione al trasporto successivo delle partite in attesa dei risultati dei controlli materiali, viene rilasciata a tal fine una copia certificata del DCE originale.

    Articolo 9

    Frazionamento delle partite

    1.   Non è ammesso il frazionamento delle partite fino a quando non siano stati espletati tutti i controlli ufficiali e le autorità competenti non abbiano integralmente compilato il DCE secondo quanto disposto all'articolo 8.

    2.   In caso di successivo frazionamento della partita, ciascuna frazione della partita è accompagnata da una copia autenticata del DCE durante il trasferimento e fino all'immissione in libera pratica.

    Articolo 10

    Immissione in libera pratica

    L'immissione in libera pratica delle partite è subordinata alla presentazione (fisica o in formato elettronico) alle autorità doganali, da parte degli operatori del settore degli alimenti o di un loro rappresentante, di un DCE debitamente compilato dall'autorità competente una volta che siano stati espletati tutti i controlli ufficiali. Le autorità doganali immettono in libera pratica la partita unicamente a condizione che una decisione favorevole in tal senso dell'autorità competente sia indicata nella casella II.14 e firmata nella casella II.21 del DCE.

    Articolo 11

    Non conformità

    Se i controlli ufficiali accertano una non conformità alla pertinente legislazione dell'Unione, l'autorità competente completa la parte III del DCE e vengono presi provvedimenti a norma degli articoli 19, 20 e 21 del regolamento (CE) n. 882/2004.

    Articolo 12

    Relazioni

    Ogni tre mesi gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione contenente tutti i risultati analitici dei controlli ufficiali effettuati sulle partite di alimenti a norma del presente regolamento. La relazione è presentata nel corso del mese successivo a ciascun trimestre.

    La relazione contiene le seguenti informazioni:

    il numero di partite importate,

    il numero di partite da cui sono stati prelevati e analizzati campioni,

    i risultati dei controlli di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

    Articolo 13

    Spese

    Tutte le spese connesse ai controlli ufficiali nonché al campionamento, all'analisi, all'immagazzinamento ed a eventuali provvedimenti adottati in seguito a non conformità, sono a carico dell'operatore del settore degli alimenti.

    Articolo 14

    Abrogazione

    Il regolamento di esecuzione (UE) n. 91/2013 è abrogato.

    Articolo 15

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2014

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

    (2)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

    (3)  Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE (GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11).

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 91/2013 della Commissione, del 31 gennaio 2013, che stabilisce condizioni specifiche applicabili alle importazioni di arachidi dal Ghana e dall'India, di gombo e di foglie di curry dall'India e di semi di melone dalla Nigeria e che modifica i regolamenti (CE) n. 669/2009 e (CE) n. 1152/2009 (GU L 33 del 2.2.2013, pag. 2).

    (5)  Regolamento (CE) n. 1152/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, che stabilisce condizioni particolari per l'importazione di determinati prodotti alimentari da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine e che abroga la decisione 2006/504/CE (GU L 313 del 28.11.2009, pag. 40).

    (6)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

    (7)  Direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell'11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30).


    ALLEGATO I

    Alimenti di origine non animale oggetto delle misure di cui al presente regolamento:

    Mangimi e alimenti

    (utilizzo previsto)

    Codice NC (1)

    Suddi-visione TARIC

    Paese di origine

    Rischio

    Frequenza dei controlli materiali e dei controlli di identità (%) al momento dell'impor-tazione

    Gombo

    (Alimenti — freschi e congelati)

    ex 0709 99 90

    20

    India (IN)

    Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (2)

    20

    Foglie di curry (Bergera/Murraya koenigii)

    (Alimenti — erbe aromatiche — fresche, essiccate e congelate)

    ex 1211 90 86

    10

    India (IN)

    Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o con metodi monoresiduo (3)

    20


    (1)  Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli e nella nomenclatura combinata non sia contemplata alcuna particolare suddivisione all'interno di tale codice, il codice NC è contrassegnato con «ex».

    (2)  Certificazione del paese di origine e controllo all'importazione da parte degli Stati membri per garantire la conformità al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1), segnatamente residui delle seguenti sostanze: acefato, metamidofos, triazofos, endosulfan, monocrotofos, metomil, tiodicarb, diafentiuron, tiametoxam, fipronil, oxamil, acetamiprid, indoxacarb, mandipropamid.

    (3)  Certificazione del paese di origine e controllo all'importazione da parte dagli Stati membri per garantire la conformità al regolamento (CE) n. 396/2005, segnatamente residui delle seguenti sostanze: triazofos, ossidemeton-metile, clorpirifos, acetamiprid, tiametoxam, clotianidin, metamidofos, acefato, propargite, monocrotofos.


    ALLEGATO II

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