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Libertà di circolazione e di soggiorno nell’Unione europea

SINTESI DI:

Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio dell’Unione europea

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

La direttiva:

  • riunisce vari atti legislativi esistenti in un unico atto giuridico;
  • stabilisce le condizioni del diritto di libera circolazione e di soggiorno (sia temporaneo che permanente) per i cittadini dell’Unione europea (Unione)1 e i loro familiari2
  • indica i limiti di tali diritti per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica;
  • chiarisce lo status di persone che hanno un impiego, esercitano un lavoro autonomo, sono studenti e studentesse o che non hanno un lavoro retribuito.

PUNTI CHIAVE

I cittadini dell’Unione in possesso di una carta d’identità o di un passaporto in corso di validità possono:

  • entrare in un altro Stato membro dell’Unione senza la necessità di richiedere alcun visto d’ingresso o di uscita. Ai familiari che non sono cittadini di uno Stato membro non è richiesto un visto di uscita o di ingresso se possiedono una carta di soggiorno valida;
  • vivere in un altro Stato membro per un periodo non superiore a tre mesi senza altra formalità o condizione;
  • vivere in un altro Stato membro per un periodo superiore a tre mesi a determinate condizioni, in base al loro status nel paese ospitante:
    • le persone con un lavoro dipendente o autonomo non devono soddisfare condizioni aggiuntive;
    • studenti e studentesse e coloro che non hanno un lavoro retribuito, come ad esempio le persone pensionate, devono disporre di risorse sufficienti per sé e per la propria famiglia, in maniera tale da non gravare sul sistema di assistenza sociale del paese ospitante, nonché di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi;
  • possono essere chiamati a farsi registrare presso le autorità competenti nel caso in cui soggiornino nel paese per un periodo superiore ai tre mesi. I loro familiari, qualora non siano cittadini dell’Unione, devono richiedere una carta di soggiorno valida per cinque anni;
  • possono accedere al diritto di soggiorno permanente laddove abbiano vissuto legalmente in un altro Stato membro per un periodo ininterrotto di cinque anni. Questa condizione si applica anche ai familiari che li accompagnano;
  • vedersi riconosciuto il diritto di essere trattati alla pari dei cittadini del paese ospitante. Tuttavia, le autorità del paese ospitante non sono obbligate a garantire vantaggi ai cittadini dell’Unione che non hanno un lavoro retribuito durante i primi tre mesi di permanenza.

Inoltre:

  • i familiari di un/una cittadino/a dell’Unione, possono, in determinate condizioni, avere il diritto di continuare a vivere nel paese in questione anche se il/la cittadino/a dell’Unione muore o lascia il paese;
  • i cittadini dell’Unione e i loro familiari possono essere espulsi se si comportano in maniera tale da minacciare uno degli interessi fondamentali della società;
  • le sole malattie che possono giustificare misure restrittive della libertà di circolazione delle persone sono quelle che l’Organizzazione mondiale della sanità considera dotate di potenziale epidemico.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva è in vigore dal e doveva diventare legge negli Stati membri entro il .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Cittadino/a dell’Unione europea: qualsiasi persona che detiene la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione.
  2. Familiare: temine che comprende, ad esempio, il/la coniuge, il/la partner in un’unione registrata con un/una cittadino/a dell’Unione e i discendenti diretti di età inferiore ai 21 anni.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e che abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del , pag. 77). Testo ripubblicato in una rettifica (GU L 229 del , pag. 35).

Le successive modifiche alla direttiva 2004/38/CE sono state incorporate nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

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