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Document 32014D0858

2014/858/UE: Decisione della Commissione, del 1 °dicembre 2014 , concernente la comunicazione, da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della volontà di partecipare ad atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona e che non fanno parte dell'acquis di Schengen

OJ L 345, 1.12.2014, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/858/oj

1.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 345/6


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1o dicembre 2014

concernente la comunicazione, da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della volontà di partecipare ad atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona e che non fanno parte dell'acquis di Schengen

(2014/858/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 4 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, e l'articolo 331, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 10, paragrafo 4, del protocollo n. 36 consente al Regno Unito, al più tardi sei mesi prima della fine del periodo transitorio di cinque anni di cui al paragrafo 3 di detto articolo, di notificare al Consiglio che, riguardo agli atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, non accetta le attribuzioni della Commissione e della Corte di giustizia menzionate al paragrafo 1 dello stesso articolo.

(2)

Con lettera al presidente del Consiglio del 24 luglio 2013, il Regno Unito si è avvalso della suddetta possibilità notificando di non accettare le suddette attribuzioni della Commissione e della Corte di giustizia, con la conseguenza che i pertinenti atti nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale cessano di applicarsi al Regno Unito a decorrere dal 1o dicembre 2014.

(3)

L'articolo 10, paragrafo 5, del protocollo n. 36 consente al Regno Unito di notificare che desidera partecipare ad atti che hanno cessato di applicarsi a detto Stato.

(4)

Con lettera al presidente del Consiglio avente effetto dal 1o dicembre 2014, il Regno Unito si è avvalso della suddetta possibilità notificando che desidera partecipare ad alcuni degli atti di cui sopra.

(5)

Per gli atti in questione che non fanno parte dell'acquis di Schengen, l'articolo 10, paragrafo 5, del protocollo n. 36, rinvia al protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il cui articolo 4 si riferisce alla procedura di cui all'articolo 331, paragrafo 1, del TFUE. Quest'ultima disposizione prevede che la Commissione confermi la partecipazione dello Stato membro interessato e che constati, se del caso, che le condizioni di partecipazione sono soddisfatte.

(6)

Ai sensi dell'ultima frase dell'articolo 10, paragrafo 5, del protocollo n. 36, le istituzioni dell'Unione e il Regno Unito si adoperano per ristabilire la più ampia partecipazione possibile del Regno Unito all'acquis dell'Unione riguardo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza incidere profondamente sul funzionamento pratico delle varie parti dell'acquis e rispettandone la coerenza.

(7)

Per quanto riguarda gli atti notificati dal Regno Unito ed elencati nell'allegato della presente decisione, le condizioni di cui all'ultima frase dell'articolo 10, paragrafo 5, del protocollo n. 36 sono soddisfatte.

(8)

Occorre pertanto confermare la partecipazione del Regno Unito agli atti elencati nell'allegato della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La partecipazione del Regno Unito agli atti elencati nell'allegato della presente decisione è confermata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa entra in vigore il 1o dicembre 2014.

Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


ALLEGATO

1.

Azione comune 97/827/GAI, del 5 dicembre 1997, che istituisce un meccanismo di valutazione dell'applicazione e dell'attuazione a livello nazionale degli impegni internazionali in materia di lotta contro la criminalità organizzata (GU L 344 del 15.12.1997, pag. 7).

2.

Atto del Consiglio del 18 dicembre 1997 che stabilisce la Convenzione, in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali (GU C 24 del 23.1.1998, pag. 1).

3.

Azione comune 98/700/GAI, del 3 dicembre 1998, adottata dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla creazione di un sistema europeo di archiviazione delle immagini (FADO)(GU L 333 del 9.12.1998, pag. 4).

4.

Decisione 2000/375/GAI del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativa alla lotta contro la pornografia infantile su Internet (GU L 138 del 9.6.2000, pag. 1).

5.

Decisione 2000/641/GAI del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che istituisce un segretariato delle autorità di controllo comuni preposte alla protezione dei dati istituite dalla Convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol), dalla Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale e dalla Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (Convenzione di Schengen) (GU L 271 del 24.10.2000, pag. 1).

6.

Decisione 2000/642/GAI del Consiglio, del 17 ottobre 2000, concernente le modalità di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni(GU L 271 del 24.10.2000, pag. 4).

7.

Decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità(GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1).

8.

Decisione 2002/348/GAI del Consiglio, del 25 aprile 2002, concernente la sicurezza in occasione di partite di calcio internazionali (GU L 121 dell'8.5.2002, pag. 1).

9.

Decisione quadro2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni (GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1).

10.

Decisione quadro2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).

11.

Decisione 2003/659/GAI del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica la decisione 2002/187/GAI, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 44).

12.

Decisione quadro2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (GU L 76 del 22.3.2005, pag. 16).

13.

Decisione quadro2006/783/GAI del Consiglio,del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 59).

14.

Decisione quadro2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89).

15.

Decisione 2007/412/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, che modifica la decisione 2002/348/GAI concernente la sicurezza in occasione di partite di calcio internazionali (GU L 155 del 15.6.2007, pag. 76).

16.

Decisione 2007/845/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2007, concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell'identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 103).

17.

Decisione quadro2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale (GU L 220 del 15.8.2008, pag. 32).

18.

Decisione quadro2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea (GU L 327 del 5.12.2008, pag. 27).

19.

Decisione 2008/976/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa alla Rete giudiziaria europea (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 130).

20.

Decisione 2009/426/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al rafforzamento dell'Eurojust e che modifica la decisione 2002/187/GAI che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (GU L 138 del 4.6.2009, pag. 14).

21.

Decisione quadro2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo (GU L 81 del 27.3.2009, pag. 24).

22.

Decisione quadro2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 23).

23.

Decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 33).

24.

Decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) (GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37).

25.

Decisione quadro2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare (GU L 294 dell'11.11.2009, pag. 20).

26.

Decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale (GU L 323 del 10.12.2009, pag. 20).

27.

Decisione 2009/934/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, che adotta le norme di attuazione relative alle relazioni di Eurogol con i partner, incluso lo scambio di dati personali e informazioni classificate (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 6).

28.

Decisione 2009/936/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, che adotta le norme di attuazione degli archivi di lavoro per fini di analisi di Europol(GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 14).

29.

Decisione 2009/968/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, che adotta le norme sulla protezione del segreto delle informazioni diEuropol (GU L 332 del 17.12.2009, pag. 17).


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