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Document 32011L0091

Direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 , relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (codificazione) Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 334, 16.12.2011, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 024 P. 27 - 31

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/91/oj

16.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 334/1


DIRETTIVA 2011/91/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2011

relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare

(codificazione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 89/396/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (3), ha subito diverse e sostanziali modificazioni (4). È opportuno, per ragioni di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla codificazione di detta direttiva.

(2)

Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.

(3)

Gli scambi di derrate alimentari occupano un posto molto importante nel mercato interno.

(4)

L’indicazione della partita alla quale appartiene una derrata alimentare risponde alla preoccupazione di garantire una migliore informazione sull’identità dei prodotti. Essa costituisce pertanto una fonte di informazione utile, quando certe derrate sono oggetto di controversie o presentano un pericolo per la salute dei consumatori.

(5)

La direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (5), non prevede indicazioni relative all’identificazione delle partite.

(6)

A livello internazionale, il riferimento alla partita di fabbricazione o di condizionamento delle derrate alimentari preconfezionate costituisce un obbligo generalizzato. L’Unione è tenuta a contribuire allo sviluppo del commercio internazionale.

(7)

È pertanto opportuno prevedere le norme, di carattere generale e orizzontale, che devono presiedere alla gestione di un sistema comune di identificazione delle partite.

(8)

L’efficacia di un tale sistema dipende dalla sua applicazione alle diverse fasi della commercializzazione. È tuttavia opportuno escludere taluni prodotti e operazioni, soprattutto quelle che hanno luogo all’inizio del circuito di commercializzazione dei prodotti agricoli.

(9)

Conviene tener conto che il consumo immediato dopo l’acquisto di alcune derrate alimentari, come i gelati alimentari in porzioni individuali, rende inutile l’indicazione della partita direttamente sulla confezione individuale. Tuttavia, per questi prodotti l’indicazione della partita dovrebbe figurare obbligatoriamente sulle confezioni multiple.

(10)

La definizione di partita implica che varie unità di vendita della stessa derrata alimentare presentino caratteristiche praticamente identiche di produzione, fabbricazione o condizionamento. Questa definizione non dovrebbe pertanto applicarsi ai prodotti presentati alla rinfusa o ai prodotti che, per la loro specificità individuale o il loro carattere eterogeneo, non si possono considerare come un insieme omogeneo.

(11)

Data la diversità dei metodi di identificazione utilizzati, dovrebbe spettare all’operatore economico individuare la partita e apporvi la dicitura o la marca corrispondente.

(12)

Per soddisfare le esigenze di informazione per le quali è stata concepita, è opportuno che tale dicitura sia facile a distinguersi e possa venire chiaramente riconosciuta come tale.

(13)

Il termine minimo di conservazione o la data limite per il consumo, conformemente alla direttiva 2000/13/CE, possono fungere da indicazione che consente di identificare la partita, a condizione che siano segnalati in modo preciso.

(14)

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale delle direttive di cui all’allegato I, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1.   La presente direttiva concerne l’indicazione che consente di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare.

2.   Si intende per «partita», ai sensi della presente direttiva, un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche.

Articolo 2

1.   Una derrata alimentare può essere commercializzata solo se accompagnata da un’indicazione come previsto dall’articolo 1, paragrafo 1.

2.   Il paragrafo 1 non si applica:

a)

ai prodotti agricoli che, all’uscita dall’azienda agricola, sono:

i)

venduti o consegnati a centri di deposito, di preparazione o di confezionamento;

ii)

avviati verso organizzazioni di produttori; o

iii)

raccolti per essere immediatamente integrati in un sistema operativo di preparazione o trasformazione;

b)

quando, sui luoghi di vendita al consumatore finale, le derrate alimentari non sono preconfezionate, sono confezionate su richiesta dell’acquirente o sono preconfezionate ai fini della loro vendita immediata;

c)

alle confezioni o ai recipienti il cui lato più grande abbia una superficie inferiore a 10 cm2;

d)

alle porzioni individuali di gelato alimentare. L’indicazione che consente di identificare la partita figura sulle confezioni multiple.

Articolo 3

La partita è determinata in ciascun caso dal produttore, fabbricante o confezionatore del prodotto alimentare di cui trattasi o dal primo venditore stabilito all’interno dell’Unione.

Le indicazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, sono determinate e apposte sotto la responsabilità di uno dei summenzionati operatori. Esse sono precedute dalla lettera «L», salvo nel caso in cui si distinguono chiaramente dalle altre indicazioni in etichetta.

Articolo 4

Quando le derrate alimentari sono preconfezionate, l’indicazione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e all’occorrenza la lettera «L» figurano sull’imballaggio preconfezionato o su un’etichetta che a esso si accompagna.

Quando le derrate alimentari non sono preconfezionate, le indicazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e all’occorrenza la lettera «L» figurano sull’imballaggio o sul recipiente o, in mancanza, sui relativi documenti commerciali.

Esse figurano in tutti i casi in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili.

Articolo 5

Quando il termine minimo di conservazione o la data limite per il consumo figurano in etichetta, l’indicazione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, può non accompagnare la derrata alimentare, purché la data indichi chiaramente e nell’ordine almeno il giorno e il mese.

Articolo 6

La presente direttiva si applica fatte salve le indicazioni previste dalle disposizioni specifiche dell’Unione.

La Commissione pubblica e aggiorna l’elenco delle disposizioni in questione.

Articolo 7

La direttiva 89/396/CEE, modificata dalle direttive di cui all’allegato I, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale delle direttive di cui all’allegato I, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.

Articolo 8

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 13 dicembre 2011

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

M. SZPUNAR


(1)  GU C 54 del 19.2.2011, pag. 34.

(2)  Posizione del Parlamento europeo dell’11 maggio 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’8 novembre 2011.

(3)  GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21.

(4)  Cfr. allegato I, parte A.

(5)  GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.


ALLEGATO I

PARTE A

Direttiva abrogata con elenco delle modificazioni successive

(di cui all’articolo 7)

Direttiva 89/396/CEE del Consiglio

(GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21).

Direttiva 91/238/CEE del Consiglio

(GU L 107 del 27.4.1991, pag. 50).

Direttiva 92/11/CEE del Consiglio

(GU L 65 dell’11.3.1992, pag. 32).

PARTE B

Elenco dei termini di recepimento nel diritto nazionale

(di cui all’articolo 7)

Direttiva

Termine di recepimento

89/396/CEE

20 giugno 1990 (1)

91/238/CEE

92/11/CEE


(1)  Ai sensi dell’articolo 7, primo comma, della direttiva 89/396/CEE, come modificata dalla direttiva 92/11/CEE:

«Gli Stati membri modificano, se del caso, le loro disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in modo da:

permettere il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva entro il 20 giugno 1990,

vietare il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva a decorrere dal 1o luglio 1992. Tuttavia, i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima di tale data e non conformi alla presente direttiva possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.»


ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Direttiva 89/396/CEE

Presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, paragrafi 1 e 2

Articolo 2, paragrafi 1 e 2

Articolo 2, paragrafo 3

Articoli da 3 a 6

Articoli da 3 a 6

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9

Allegato I

Allegato II


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