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Document 32010D0586
2010/586/EU: Commission Decision of 30 September 2010 on the duty-free importation of goods intended to be distributed or made available free of charge to victims of the floods which occurred in May 2010 in Poland (notified under document C(2010) 6624)
2010/586/UE: Decisione della Commissione, del 30 settembre 2010 , sull’importazione in franchigia doganale di merci destinate ad essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle persone colpite dalle alluvioni che si sono verificate in Polonia nel maggio 2010 [notificata con il numero C(2010) 6624]
2010/586/UE: Decisione della Commissione, del 30 settembre 2010 , sull’importazione in franchigia doganale di merci destinate ad essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle persone colpite dalle alluvioni che si sono verificate in Polonia nel maggio 2010 [notificata con il numero C(2010) 6624]
GU L 259 del 1.10.2010, pp. 19–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2010
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1.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 259/19 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 settembre 2010
sull’importazione in franchigia doganale di merci destinate ad essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle persone colpite dalle alluvioni che si sono verificate in Polonia nel maggio 2010
[notificata con il numero C(2010) 6624]
(Il testo in lingua polacca è il solo facente fede)
(2010/586/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (1), in particolare l’articolo 76,
vista la richiesta presentata dal governo della Repubblica di Polonia in data 2 giugno 2010 sull’importazione in franchigia doganale di merci destinate ad essere messe a disposizione gratuitamente delle persone colpite dalle alluvioni che si sono verificate in Polonia nel maggio 2010,
considerando quanto segue:
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(1) |
Un’alluvione costituisce una catastrofe ai sensi del Titolo XVII, sezione C, del regolamento (CE) n. 1186/2009; vi è quindi motivo per autorizzare l’importazione in franchigia di merci che rispondono ai requisiti degli articoli 74-80 del suddetto regolamento (CE) n. 1186/2009. |
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(2) |
Affinché la Commissione possa essere debitamente informata dell’uso fatto delle merci ammesse in franchigia doganale, il governo della Repubblica di Polonia deve comunicare i provvedimenti presi per impedire che tali merci vengano utilizzate per scopi diversi da quelli stabiliti. |
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(3) |
La Commissione deve inoltre essere informata in merito alla portata e alle caratteristiche delle importazioni avvenute. |
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(4) |
Gli altri Stati membri sono stati consultati a norma dell’articolo 76 del regolamento (CE) n. 1186/2009, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Le merci importate per l’immissione in libera pratica da enti statali o da enti autorizzati dalle autorità polacche competenti, per essere distribuite a titolo gratuito alle persone colpite dalle alluvioni che si sono verificate in Polonia nel maggio 2010, o messe a loro disposizione gratuitamente pur restando proprietà degli enti considerati, sono ammesse in franchigia dai dazi all’importazione, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009.
2. Sono ammesse in franchigia dai dazi doganali anche le merci importate per l’immissione in libera pratica dalle unità di primo soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento.
Articolo 2
Il governo della Repubblica di Polonia comunica alla Commissione entro il 31 dicembre 2010 l’elenco degli enti autorizzati di cui all’articolo 1, paragrafo 1.
Articolo 3
Il governo della Repubblica di Polonia informa pienamente la Commissione, entro il 31 dicembre 2010, fornendo tutti i dettagli in merito alla natura e ai quantitativi delle varie merci ammesse in franchigia doganale di cui all’articolo 1, per categoria di prodotti.
Articolo 4
Il governo della Repubblica di Polonia informa la Commissione, entro il 31 dicembre 2010, in merito ai provvedimenti da esso adottati per garantire l’ottemperanza agli articoli 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009.
Articolo 5
L’articolo 1 della presente decisione si applica alle importazioni effettuate nel periodo compreso tra il 1o maggio 2010 e il 30 novembre 2010.
Articolo 6
La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2010.
Per la Commissione
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione