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Diritti per le misure di sicurezza dell'aviazione

La presente proposta mira ad istituire un quadro comune che disciplina gli aspetti fondamentali dei diritti per le misure di sicurezza e le modalità della loro fissazione, al fine di garantire la trasparenza nei confronti degli utenti degli aeroporti.

PROPOSTA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i diritti per le misure di sicurezza dell'aviazione [COM(2009) 217 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

SINTESI

La presente proposta definisce alcuni principi fondamentali che i gestori aeroportuali dovranno osservare nella determinazione dei diritti per le misure di sicurezza *.

Campo di applicazione

La presente proposta si applica a tutti gli aeroporti che si trovano in un territorio soggetto alle disposizioni del trattato. Tuttavia non si applica ai seguenti diritti:

  • quelli riscossi per la remunerazione di servizi di navigazione aerea di rotta e terminale ai sensi del regolamento 1794/2006/CE;
  • quelli riscossi a compenso dei servizi di assistenza a terra di cui all’allegato della direttiva 96/76/CE.

Non discriminazione

Le autorità nazionali garantiscono affinché i diritti per le misure di sicurezza non creino discriminazioni tra gli utenti dell'aeroporto * o tra i passeggeri.

Consultazione

Il gestore aeroportuale * deve essere informato sui costi dei servizi di sicurezza dell'aviazione nell'aeroporto.

Dovrà essere istituita una consultazione tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell’aeroporto in relazione al funzionamento e al livello dei diritti per le misure di sicurezza almeno una volta l'anno negli aeroporti. Qualsiasi proposta motivata sulla modifica del sistema o del livello dei diritti per le misure di sicurezza deve essere presentata agli utenti. Il gestore tiene conto delle opinioni degli utenti prima di prendere qualsiasi decisione. La decisione deve essere pubblicata al più tardi due mesi prima della sua entrata in vigore.

Trasparenza

Il gestore deve fornire agli utenti le seguenti informazioni relative alla determinazione di tutti i diritti riscossi in aeroporto:

  • un elenco dei vari servizi e infrastrutture forniti a corrispettivo dei diritti per le misure di sicurezza riscossi;
  • il metodo di calcolo dei diritti per le misure di sicurezza nonché la percentuale di sconto di questi;
  • gli introiti e il costo di ciascuna categoria di diritti per le misure di sicurezza riscossi nell'aeroporto;
  • il numero di impiegati nei servizi che danno luogo all'esazione dei diritti;
  • tutti gli investimenti che potrebbero incidere sull'ammontare dei diritti per le misure di sicurezza.

Valutazione d'impatto

Gli Stati membri devono effettuare valutazioni d'impatto prima di adottare misure in conformità all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 300/2008. La valutazione deve riguardare l’incidenza di tali misure sull’ammontare dei diritti per le misure di sicurezza. La Commissione deve essere tenuta informata in merito ai risultati delle valutazioni.

Aderenza dei diritti ai costi

I principi di contabilità e di valutazione in vigore negli Stati membri determinano la fissazione dei costi della sicurezza. Si dovrà prendere in considerazione:

  • il costo delle infrastrutture e delle installazioni adibite alle operazioni di sicurezza;
  • la spesa per le operazioni e il personale di sicurezza;
  • gli aiuti erogati dalle autorità per garantire la sicurezza.

Autorità di vigilanza indipendente.

Gli Stati membri istituiscono un’autorità di vigilanza nazionale indipendente, incaricata di assicurare la corretta applicazione delle misure adottate per conformarsi alla presente direttiva. Tale autorità può essere la stessa a cui è stata affidata l'applicazione della direttiva 2009/12/CE concernente i diritti aeroportuali.

Gli Stati membri devono provvedere affinché l'autorità adempia ai suoi compiti in modo indipendente e trasparente. Gli Stati membri notificano alla Commissione il nome e l’indirizzo dell’autorità, le sue funzioni e competenze.

In caso di disaccordo in materia di diritti per le misure di sicurezza, gli Stati membri garantiscono:

  • l'istituzione di una procedura per la risoluzione della controversia;
  • la determinazione delle condizioni in cui l’autorità di vigilanza indipendente può essere adita e soprattutto la possibilità di respingere i reclami che essa ritiene non debitamente giustificati o adeguatamente documentati;
  • la determinazione dei criteri in base ai quali i casi di disaccordo sono valutati ai fini di una risoluzione.

L'autorità di vigilanza è incaricata di elaborare una relazione annuale sulle sue attività.

Termini chiave dell'atto

  • Gestore aeroportuale: il soggetto al quale le disposizioni legislative o regolamentari nazionali affidano, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori presenti negli aeroporti interessati.
  • Utente di un aeroporto: qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporti per via aerea passeggeri, posta e/o merci, da e per l'aeroporto considerato.
  • Diritti per le misure di sicurezza: i prelievi specificamente diretti a coprire in tutto o in parte il costo delle operazioni di sicurezza finalizzate a proteggere l’aviazione civile contro atti di interferenza illecita.

Riferimenti e procedure

Proposta

Gazzetta ufficiale

Procedura

COM/2009/0217

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Codecisione COD/2009/0063

Ultima modifica: 13.11.2009

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