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Sicurezza marittima: controllo da parte dello Stato di approdo

 

SINTESI DI:

Direttiva 2009/16/CE relativa al controllo da parte dello Stato di approdo

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

  • Mira a ridurre le navi non conformi alle norme nelle acque dell’Unione europea (UE):
    • garantendo che le navi rispettino le norme comunitarie e internazionali relative all’ambiente ed alla sicurezza marittima;
    • stabilendo criteri comuni per i controlli sulle navi.
  • Essa rifonde la direttiva 95/21/CE relativa al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo che aveva subìto diverse e sostanziali modificazioni.

PUNTI CHIAVE

  • La normativa si applica a tutte le navi e relativi equipaggi che fanno scalo o ancoraggio in un porto dell’UE.
  • I governi dell’UE devono garantire di avere un numero sufficiente di ispettori qualificati e dotati delle risorse necessarie a effettuare i controlli.
  • A tutte le navi che utilizzano un porto dell’UE viene assegnato un profilo di rischio nella banca dati THETIS sulle ispezioni. Questa si basa su criteri come il tipo e l’età di una nave, e determina l’accuratezza e la frequenza delle ispezioni.
  • Per facilitare l’organizzazione delle ispezioni, THETIS è collegata al sistema SafeSeaNet che fornisce informazioni sulle navi presenti, o che presumibilmente si trovino, nei porti dell’UE.
  • Sono obbligatorie ispezioni annuali per le navi con un profilo di rischio elevato, mentre sono facoltative per le altre.
  • Per le ispezioni sono considerate prioritarie le navi che fanno scalo molto raramente in porti dell’UE.
  • Le ispezioni iniziali controllano che i certificati e i documenti siano in ordine e valutano le condizioni generali della nave.
  • Qualora vengano scoperte delle carenze, la nave viene sottoposta a un’ispezione più dettagliata.
  • Ispezioni più approfondite sono riservate alle navi aventi un profilo di rischio elevato, alle navi passeggeri e alle petroliere, navi gasiere, chimichiere o portarinfuse di età superiore a dodici anni.
  • Tutte le carenze riscontrate devono essere corrette. Qualora tali carenze rappresentino un evidente pericolo per la sicurezza, la salute o l’ambiente, la nave in questione viene sottoposta a fermo fino alla loro correzione.
  • Le autorità nazionali possono rifiutare l’accesso al porto a navi che sono state sottoposte a fermo più di due volte nei precedenti due o tre anni.
  • I proprietari o gli armatori di una nave possono ricorrere contro qualsiasi provvedimento di fermo o di rifiuto di accesso.
  • La Commissione europea gestisce ed aggiorna la banca dati sulle ispezioni. Essa pubblica regolarmente sul sito di THETIS dettagli relativi alle aziende che hanno tassi di conformità bassi o molto bassi.
  • La normativa non copre:
    • pescherecci o navi di appoggio;
    • navi da guerra;
    • alcuni tipi di navi di legno; o
    • yacht privati.
  • La direttiva è stata modificata dalla direttiva (UE) 2017/2110 che estende l’ambito di applicazione della direttiva 2009/16/CE per includere le ispezioni di navi ro-ro (roll-on/roll-off) da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea. Prima che queste navi inizino a effettuare servizi di linea, le autorità competenti devono ispezionarle per assicurarsi che soddisfino i requisiti di sicurezza del servizio di linea. Se una nave è stata ispezionata da un altro paese dell’UE nel corso degli otto mesi precedenti ed è stata ritenuta conforme ai requisiti di sicurezza del servizio di linea, non è necessario sottoporre la nave a ulteriori ispezioni.

DA QUANDO ENTRA IN VIGORE LA DIRETTIVA?

È entrata in vigore il 17 giugno 2009. La direttiva 2009/16/CE modifica e sostituisce la direttiva 95/21/CE (e successive modifiche). Le nuove norme contenute nella direttiva 2009/16/CE dovevano essere recepite nei paesi dell’UE entro il 2010.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, consultare:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (rifusione) (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57).

Le successive modifiche alla direttiva 2009/16/CE sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTO CORRELATO

Direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017 relativa a un sistema di ispezioni per l’esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio (GU L 315 del 30.11.2017, pag. 61).

Ultimo aggiornamento: 16.01.2019

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