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Norme sanitarie per il trasporto e il commercio di cavalli

SINTESI DI:

Direttiva 2009/156/CE del Consiglio relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i trasporti e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi

SINTESI

CHE COSA FA LA DIRETTIVA?

Definisce le condizioni di polizia sanitaria che devono essere soddisfatte per l’importazione di cavalli (compresi tutti gli animali della famiglia degli equidi*) o per i loro movimenti all’interno dell’Unione europea (UE).

PUNTI CHIAVE

I cavalli idonei a essere registrati in un libro genealogico* e destinati agli scambi all’interno dell’Unione europea:

  • non devono mostrare alcun segno di malattia nelle 48 ore che precedono il trasporto;
  • non devono essere stati in contatto con cavalli infetti o affetti da malattia contagiosa nei 15 giorni precedenti l’ispezione;
  • non devono essere eliminati nel quadro di un programma di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;
  • devono essere identificati da un documento come stabilito dalla direttiva 90/427/ CEE;
  • non devono provenire da una stalla soggetta a misura di divieto in materia di malattie infettive o contagiose.

I paesi dell’UE colpiti da peste equina non devono inviare cavalli provenienti da zone infette a meno che non siano:

  • trasportati in determinati periodi dell’anno, in funzione dell’attività degli insetti vettori;
  • privi di sintomi;
  • sottoposti alla prova per la peste equina con un risultato negativo;
  • tenuti in quarantena per almeno quaranta giorni;
  • protetti dagli insetti vettori durante il periodo di quarantena.

I cavalli devono essere trasportati direttamente, accompagnati da un certificato sanitario, in veicoli appositamente attrezzati per la loro salute e benessere. Gli esperti veterinari della Commissione europea possono procedere a controlli in loco.

Importazione da paesi terzi

Qualsiasi paese terzo che intende esportare cavalli deve essere autorizzato dall’UE, in base al registro sanitario dell’animale e alle garanzie fornite sulla salute e sul benessere degli animali.

I cavalli provenienti da regioni o paesi terzi devono essere:

  • indenni da peste equina;
  • indenni da due anni da encefalomielite equina venezuelana;
  • indenni da sei mesi da durina e da morva.

Possono essere richieste ulteriori garanzie per malattie esotiche per l’UE.

I cavalli devono essere rimasti per un determinato periodo nel paese terzo e devono essere muniti di un documento di identificazione e di un certificato sanitario. Ulteriori ispezioni sono effettuate dagli esperti veterinari provenienti dai paesi dell’UE e dalla Commissione.

Possono essere accordate deroghe a talune di queste norme per i cavalli utilizzati a scopo sportivo, ricreativo o culturale, o allo scopo di pascolare o lavorare temporaneamente in prossimità delle frontiere interne dell’UE.

Il regolamento (UE) 2015/262 rafforza le norme di identificazione, con l’introduzione di un sistema di passaporto equino.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA PRESENTE DIRETTIVA?

A decorrere dal 12 agosto 2010.

TERMINI CHIAVE

* Equidi: i membri della famiglia del cavallo, tra cui cavalli, asini e zebre e i loro ibridi.

* Libro genealogico: un libro, o altra forma di registro, che elenca i cavalli idonei a essere registrati, con l’indicazione di tutti gli ascendenti noti.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, consultare:

ATTO

Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 192 del 23.7.2010, pagg. 1-24)

Successive modifiche e correzioni alla direttiva 2009/156/CE sono state incorporate nel testo originario. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

ATTI COLLEGATI

Decisione 92/260/CEE della Commissione, del 10 aprile 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l’ammissione temporanea di cavalli registrati (GU L 130 del 15.5.1992, pagg. 67-83). Si veda la versione consolidata.

Decisione 93/195/CEE della Commissione, del 2 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un’esportazione temporanea (GU L 86 del 6.4.1993, pagg. 1-6). Si veda la versione consolidata.

Decisione 93/196/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi da macello (GU L 86 del 6.4.1993, pagg. 7-15). Si veda la versione consolidata.

Decisione 93/197/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione (GU L 86 del 6.4.1993, pagg. 16-33). Si veda la versione consolidata.

Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l’elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (GU L 73 del 11.3.2004, pagg. 1-10). Si veda la versione consolidata.

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione, del 17 febbraio 2015, recante disposizioni a norma delle direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino) (GU L 59 del 3.3.2015, pagg. 1-53)

Ultimo aggiornamento: 04.05.2020

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