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Scambi intracomunitari di animali della specie bovina riproduttori di razza pura

L’allevamento di animali della specie bovina occupa un posto molto importante nell'agricoltura europea e risultati soddisfacenti in questo settore dipendono in larga misura dall'utilizzazione di animali riproduttori di razza pura. Tuttavia, le disparità tra i vari Stati membri per quanto riguarda le razze e le norme costituiscono un ostacolo agli scambi nell'ambito dell'Unione europea (UE). Per ovviare a questa situazione, l’UE intende armonizzare le norme relative allo scambio di animali utilizzati per la riproduzione. Essa contribuisce così all’eliminazione degli ostacoli al commercio intracomunitario e alla crescita di questo settore agricolo.

ATTO

Direttiva 2009/157/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura.

SINTESI

L’Unione europea (UE) definisce regole relative agli scambi di bovini riproduttori di razza pura. Essa permette così la liberalizzazione progressiva degli scambi intracomunitari di tutti i riproduttori di razza pura.

I bovini e le loro cellule

La direttiva si applica:

  • ai bovini riproduttori di razza pura, compresi i bufali, i cui ascendenti siano iscritti o registrati in un registro genealogico * della stessa razza e che vi siano essi stessi iscritti, oppure registrati e idonei ad esservi iscritti;
  • allo sperma, agli ovuli ed embrioni provenienti da tali animali.

Le misure per liberalizzare gli scambi all'interno dell'Unione europea

Gli Stati membri garantiscono il libero scambio di riproduttori di razza pura della specie bovina, delle loro cellule riproduttrici o dei loro embrioni.

Gli Stati provvedono inoltre affinché non siano ostacolati la creazione di registri genealogici conformi all'articolo 6 e il riconoscimento delle organizzazioni o associazioni che detengono registri genealogici.

Gli Stati membri possono tuttavia prescrivere che i bovini riproduttori di razza pura, nonché lo sperma, gli ovuli ed embrioni da essi ottenuti, siano accompagnati, negli scambi intracomunitari, da un certificato genealogico.

Norme armonizzate a livello europeo

La Commissione è assistita dal comitato zootecnico permanente per definire:

  • i metodi di controllo del valore dei bovini sul piano zootecnico e di determinazione delle qualità genetiche dei bovini;
  • i criteri di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di allevatori;
  • i criteri di istituzione dei registri genealogici;
  • i criteri di iscrizione nei registri genealogici;
  • le indicazioni che devono figurare nel certificato genealogico.

Iscrizione nei registri genealogici

Le organizzazioni o associazioni di allevatori riconosciute ufficialmente da uno Stato membro non possono opporsi all'iscrizione nei loro registri genealogici di bovini riproduttori di razza pura provenienti da un altro Stato membro, se essi rispondono alle norme fissate in conformità dell'articolo 6.

Contesto

La presente direttiva sostituisce la direttiva 77/504/CEE.

Termini chiave dell'atto

  • registro genealogico: i libri, i registri, gli schedari o i supporti dell'informazione:
    • tenuti da un'organizzazione o da un'associazione di allevatori riconosciuta ufficialmente da uno Stato membro in cui l'organizzazione o l'associazione di allevatori si è costituita o da un servizio ufficiale dello Stato membro in causa, e
    • in cui siano iscritti o registrati i bovini riproduttori di razza pura di una razza specifica, con l'indicazione dei loro ascendenti.

Riferimenti

Atto

Entrata in vigore

Termine ultimo di recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2009/157/CE

2.1.2010

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 GU L 323 del 10.12.2010

Ultima modifica: 30.04.2010

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