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Materiali e oggetti attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 450/2009 — concernente i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a materiali e oggetti attivi o intelligenti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari immessi sul mercato dell’UE.

Norme specifiche per la commercializzazione di materiali e oggetti attivi e intelligenti

I materiali e oggetti attivi e intelligenti:

  • devono essere adeguati ed efficaci per l’uso al quale sono destinati;
  • non devono cedere ai prodotti alimentari componenti* in quantità tali da rappresentare un pericolo per la salute umana e da comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari o un’alterazione dei loro caratteri organolettici;
  • non devono trarre in inganno il consumatore attraverso la loro etichettatura, presentazione e pubblicità.

Tali norme specifiche lasciano impregiudicata l’applicazione delle disposizioni dell’UE o delle norme nazionali sui materiali e oggetti ai quali sono aggiunti o incorporati componenti attivi o intelligenti. Tali materiali possono essere soggetti ad altre normative specifiche, come il regolamento (UE) n. 10/2011 sui materiali in plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Composizione

  • Dopo l’entrata in vigore del regolamento, nei componenti di materiali e oggetti attivi e intelligenti possono essere utilizzate soltanto sostanze incluse nell’elenco dell’UE delle sostanze autorizzate. Entrerà pienamente in vigore dopo che la Commissione europea pubblicherà un elenco di sostanze che possono essere utilizzate nella produzione di componenti attivi e intelligenti.
  • Le seguenti sostanze possono essere utilizzate nei componenti di materiali e oggetti attivi ed intelligenti senza essere incluse nell’elenco comunitario:
    • sostanze attive rilasciate, aggiunte o incorporate mediante tecniche come l’innesto o l’immobilizzazione, utilizzate nel pieno rispetto delle disposizioni dell’UE e le norme nazionali applicabili (ad es. le legislazioni sugli additivi alimentari e sugli enzimi alimentari);
    • sostanze utilizzate in componenti che non sono a contatto diretto con i prodotti alimentari o con l’ambiente dei prodotti alimentari; separate dai prodotti alimentari tramite una barriera funzionale, sostanze che non sono sostanze classificate come mutagene, cancerogene, o tossiche per la riproduzione, né sostanze prodotte deliberatamente in forme di dimensioni particellari che presentano proprietà fisiche e chimiche funzionali significativamente diverse da quelle delle forme di maggiori dimensioni.

Domande di autorizzazione delle sostanze che formano i componenti di materiali e oggetti attivi e intelligenti

  • Le domande di autorizzazione delle sostanze che formano i componenti di materiali e oggetti attivi e intelligenti vanno presentate all’autorità competente di uno Stato membro, accompagnate da una documentazione tecnica contenente le informazioni riportate negli orientamenti dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) relativi alla valutazione della sicurezza delle sostanze.
  • Lo Stato membro trasmette la domanda a EFSA che ha il compito di valutare se la sostanza risponde alle condizioni di cui sopra.

Elenco comunitario delle sostanze autorizzate

Per essere inserite nell’elenco dell’Unione, le sostanze che formano i componenti di materiali e oggetti attivi e intelligenti devono rispondere ai requisiti applicabili a detti prodotti (si veda sopra).

La Commissione deve adottare l’elenco comunitario dopo che l’EFSA ha espresso il suo parere sulle sostanze per cui è stata presentata una domanda di autorizzazione di immissione sul mercato.

L’elenco dell’Unione specifica:

  • l’identità della o delle sostanze;
  • la funzione della o delle sostanze;
  • il numero d’identificazione;
  • se necessario, le condizioni d’utilizzazione della o delle sostanze o del componente.

Etichettatura

I materiali e oggetti attivi e intelligenti:

  • già messi a contatto con prodotti alimentari devono essere etichettati in modo adeguato al fine di consentire al consumatore di individuare le parti non commestibili. In tal caso devono recare in etichetta la dicitura «NON MANGIARE» e (se possibile) il simbolo riprodotto nell’allegato I;
  • devono essere etichettati in modo tale che sia chiaro che sono attivi e/o intelligenti.

Le sostanze attive rilasciate sono considerate ingredienti ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011 sull’etichettatura dei prodotti alimentari.

Imballaggio

Si noti inoltre che il regolamento (CE) n. 1935/2004 relativo all’imballaggio sicuro degli alimenti contiene alcune norme direttamente applicabili ai materiali attivi e intelligenti, comprese le definizioni e i requisiti di etichettatura. Esso autorizza l’impiego di imballaggi attivi e intelligenti, che possono prolungare la conservabilità dei prodotti alimentari o dare informazioni sulla loro freschezza, purché non ne alterino la composizione.

Dichiarazione di conformità

  • Nelle fasi di commercializzazione diverse dalla vendita al consumatore finale, gli operatori commerciali devono rilasciare una dichiarazione scritta contenente le informazioni previste nell’allegato II del regolamento sui materiali e gli oggetti attivi e intelligenti, siano essi a contatto con prodotti alimentari o no.
  • Tale dichiarazione deve essere rilasciata anche per i componenti destinati alla fabbricazione di tali materiali e oggetti o le sostanze destinate alla fabbricazione dei componenti.

DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Si applica dal 19 dicembre 2009.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Materiali e oggetti attivi: materiali e oggetti destinati a prolungare la conservabilità o mantenere o migliorare le condizioni dei prodotti alimentari imballati. Essi sono concepiti in modo da incorporare deliberatamente componenti che rilasciano sostanze nel prodotto alimentare imballato o nel suo ambiente.
Materiali e oggetti intelligenti: materiali e oggetti che controllano le condizioni del prodotto alimentare imballato o del suo ambiente.
Componente: la sostanza singola o la combinazione di varie sostanze che svolgono la funzione attiva e/o intelligente del materiale od oggetto, compresi i prodotti della reazione in situ di tali sostanze; la definizione non comprende le parti passive, come il materiale al quale le sostanze sono aggiunte o incorporate.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 450/2009 della Commissione, del 29 maggio 2009, riguardante i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 135 del 30.5.2009, pag. 3).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

Successive modifiche al regolamento (UE) n. 1169/2011 sono state inserite nel testo originario. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1).

Consultare la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).

Consultare la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 11.07.2019

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