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Alimenti per lattanti

La presente direttiva stabilisce le prescrizioni cui devono rispondere la composizione e l’etichettatura degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento destinati a essere somministrati ai lattanti in buona salute.

ATTO

Direttiva 2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e recante abrogazione della direttiva 1999/21/CE.

SINTESI

La direttiva 2006/141/CE è una direttiva specifica adottata in applicazione della direttiva quadro relativa ai prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare.

Campo d’applicazione

La presente direttiva stabilisce le prescrizioni cui devono rispondere la composizione e l’etichettatura degli alimenti per lattanti * e degli alimenti di proseguimento * destinati a essere somministrati ai lattanti * in buona salute nella Comunità.

Composizione

Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento sono a base di proteine del latte vaccino o isolati proteici della soia e di altre sostanze alimentari (sostanze minerali, vitamine, amminoacidi, ecc.) che figurano nell’allegato della direttiva.

Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento non devono contenere alcuna sostanza in quantità tale da mettere a rischio la salute dei lattanti e dei bambini *.

Commercializzazione

Quando un alimento per lattanti o un alimento di proseguimento viene immesso sul mercato, il fabbricante o l’importatore di detto alimento è tenuto a trasmettere un campione dell’etichetta utilizzata all’autorità competente dello Stato membro di commercializzazione del prodotto. Questa misura agevola la sorveglianza ufficiale sugli alimenti commercializzati.

Residui di antiparassitari

Il tenore massimo autorizzato di residui di antiparassitari negli alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento è fissato a 0,01mg/kg rispetto al prodotto pronto per il consumo.

I pesticidi elencati nell’allegato VIII non devono essere utilizzati nei prodotti agricoli destinati alla produzione di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento.

Etichettatura

La denominazione di vendita degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento è rispettivamente «Alimento per lattanti» e «Alimento di proseguimento», salvo nel caso in cui essi siano fabbricati interamente con proteine di latte vaccino. In tal caso, la denominazione di vendita è rispettivamente: «Latte per lattanti» e «Latte di proseguimento».

Alle norme generali di etichettatura dei prodotti alimentari si aggiungono diciture obbligatorie che precisano:

  • per gli alimenti per lattanti:
  • che il prodotto è idoneo alla particolare alimentazione dei lattanti sin dalla nascita quando essi non sono allattati al seno;
    • la superiorità dell'allattamento al seno;
    • che il prodotto deve essere utilizzato soltanto dietro parere di persone indipendenti qualificate in questo campo.
  • per gli alimenti di proseguimento:
    • che il prodotto è idoneo soltanto alla particolare alimentazione dei lattanti di età superiore ai sei mesi;
    • che il prodotto deve essere incluso in un’alimentazione diversificata;
    • che il prodotto non deve essere utilizzato come sostituto del latte materno nei primi sei mesi di vita;
    • che la decisione di avviare l’alimentazione complementare sia presa unicamente su parere di professionisti competenti per la maternità e l'infanzia.
  • per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento:
    • il valore energetico e il tenore di proteine, carboidrati e lipidi;
    • il contenuto medio di ciascuna delle sostanze minerali e delle vitamine elencate rispettivamente negli allegati I e II;
    • le istruzioni riguardanti la corretta preparazione, la corretta conservazione e il corretto smaltimento del prodotto.

L'etichetta degli alimenti per lattanti non deve contenere illustrazioni di lattanti né altre illustrazioni o diciture che inducano a idealizzare l’uso del prodotto.

Pubblicità

La pubblicità degli alimenti per lattanti deve essere limitata alle pubblicazioni specializzate in puericultura e a quelle scientifiche.

Gli Stati membri provvedono affinché la pubblicità non avvalori l’idea che l’allattamento artificiale sia equivalente o superiore all’allattamento al seno. In ogni caso, gli Stati membri possono ulteriormente limitare o vietare la pubblicità per gli alimenti destinati ai lattanti.

Termini chiave dell’atto

  • Lattanti: i bambini di meno di dodici mesi di età.
  • Bambini: i bambini di età compresa fra 1 e 3 anni.
  • Alimenti per lattanti: i prodotti alimentari destinati alla particolare alimentazione dei lattanti nei primi mesi di vita, in grado di soddisfare da soli al fabbisogno nutritivo di tali soggetti fino all’introduzione di un’adeguata alimentazione complementare.
  • Alimenti di proseguimento: i prodotti alimentari destinati alla particolare alimentazione dei lattanti successivamente all’introduzione di un’adeguata alimentazione complementare, costituenti il principale elemento liquido nell’ambito dell’alimentazione progressivamente diversificata dei lattanti stessi.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2006/141/CE

19.1.2007

31.12.2007

GU L 401 del 30.12.2006

Le modifiche e correzioni successive della direttiva 2006/141/CE del Consiglio sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata ha solo valore documentale.

Ultima modifica: 14.09.2010

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