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Accordo di libero scambio tra l’Unione e la Repubblica di Corea

 

SINTESI DI:

Accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra

Decisione 2011/265/UE, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra

Decisione (UE) 2015/2169, relativa alla conclusione dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Corea del Sud, dall’altra

QUAL È LO SCOPO DELL’ACCORDO E DELLE DECISIONI?

  • L’accordo istituisce una zona di libero scambio tra l’Unione europea (Unione) e gli Stati membri, da una parte, e la Corea del Sud, dall’altra. Ai sensi dell’accordo di libero scambio (ALS), le parti si propongono di eliminare o ridurre progressivamente i dazi e i contingenti di importazione sulle importazioni e le esportazioni di prodotti industriali e sui prodotti agricoli e della pesca.
  • L’accordo introduce inoltre una liberalizzazione progressiva degli scambi di servizi tra le parti e facilita gli scambi in vari settori.
  • Le decisioni segnano rispettivamente la firma, a nome dell’Unione, dell’accordo di libero scambio con la Corea del Sud (decisione 2011/265/UE) e la sua conclusione [decisione (UE) 2015/2169].

PUNTI CHIAVE

Obiettivi

Gli obiettivi principali di questo accordo prevedono:

  • l’eliminazione delle tasse per gli esportatori dell’Unione di prodotti industriali e agricoli;
  • un migliore accesso al mercato per i fornitori dei servizi dell’Unione;
  • la soppressione delle barriere non-tariffarie (ovvero barriere non legate alle tariffe come le aliquote o gli standard tecnici) soprattutto nei settori dell’elettronica, farmaceutico e dei dispositivi medici;
  • un migliore accesso al mercato per i costruttori di automobili dell’Unione;
  • un’ulteriore liberalizzazione negli appalti pubblici (permettere ad esempio ai fornitori dell’Unione e della Corea del Sud di competere a pari condizioni negli appalti di fornitura statali dell’altra parte);
  • la tutela dei diritti di proprietà intellettuale;
  • il rafforzamento della concorrenza;
  • una maggiore trasparenza;
  • l’integrazione dello sviluppo sostenibile all’interno delle relazioni commerciali;
  • un sistema di risoluzione delle controversie efficace e rapido.

Eliminazione delle misure tariffarie e non tariffarie

  • L’Unione e la Corea del sud hanno accettato di eliminare progressivamente i dazi doganali applicabili agli scambi reciproci di merci (entro 5 anni dall’entrata in vigore dell’accordo). Questa liberalizzazione si applica a più del 98 % delle merci (elencate nell’allegato 2-A).
  • Sono previsti periodi di transizione più lunghi (oltre i 7 anni) per l’eliminazione dei dazi di talune aziende sensibili o prodotti della pesca.
  • In talune circostanze, una parte può applicare misure di salvaguardia bilaterali quando un aumento delle importazioni causa o minaccia di causare gravi danni (ovvero la perdita di quote di mercato o la riduzione dei prezzi) al relativo settore della propria economia.
  • Per quanto riguarda le barriere tecniche al commercio, l’Unione e la Corea accettano di cooperare su norme e regolamenti, avviando delle discussioni se necessario.
  • Possono essere introdotte misure sanitarie e fitosanitarie volte a proteggere la vita e la salute delle persone e degli animali e a preservare i vegetali. Tuttavia, le parti accettano di ridurre al minimo gli effetti di queste misure sullo sviluppo degli scambi commerciali.

Commercio di servizi, stabilimento e commercio elettronico

  • Le parti concordano di liberalizzare una parte della loro offerta di servizi in conformità con l’accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Essi hanno pertanto elaborato un elenco di impegni e limitazioni (allegato 7-A) riguardanti i settori dei servizi liberalizzati.
  • L’accordo delimita le regole relative al diritto di stabilimento per l’accesso al mercato di servizi, nonché al diritto di soggiorno dei professionisti.
  • Le parti riconoscono che il commercio elettronico contribuisce alla crescita economica e che occorre evitare gli ostacoli al suo utilizzo e sviluppo. Tuttavia il suo sviluppo deve essere pienamente compatibile con gli standard internazionali sulla protezione dei dati.
  • Le parti accettano di aprire i rispettivi settori di servizi finanziari all’altra parte.

Appalti pubblici

  • L’Unione e la Corea del Sud si accordano reciprocamente l’accesso ai rispettivi mercati di prodotti e servizi, nel rispetto delle regole d’apertura, di trasparenza e di non discriminazione dell’accordo sugli appalti pubblici dell’OMC.
  • Tutte le regole applicabili agli appalti pubblici di lavori sono definite all’allegato 9 del presente accordo.

Proprietà intellettuale.

Questo capitolo include gli impegni delle parti in materia di diritti di proprietà intellettuale, in particolare i marchi, i diritti d’autore, i disegni e le indicazioni geografiche. Questi integrano e aggiornano l’accordo dell’OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio. Il capitolo include altresì una sezione sull’applicazione dei diritti di proprietà intellettuale in base alle norme interne dell’Unione contenute nella direttiva di applicazione.

Soluzione delle controversie

In caso di mancato rispetto dell’accordo di libero scambio, sono previsti meccanismi di risoluzione delle controversie simili a quelli dell’OMC. La risoluzione delle controversie secondo l’accordo prevede la consultazione e l’arbitrato, oltre che un meccanismo di mediazione.

Sviluppo sostenibile

  • L’Unione e la Corea del Sud sono impegnate nell’attuazione delle convenzioni e delle norme dell’Organizzazione internazionale del lavoro, ratificate dalle parti, nonché degli accordi ambientali multilaterali che hanno sottoscritto.
  • Le parti accettano di istituire specifiche strutture istituzionali per attuare e monitorare i loro impegni comuni e i meccanismi per la cooperazione in materia di commercio e sviluppo sostenibile.

Processo di valutazione

Nel 2016, la Commissione europea ha richiesto la valutazione dell’attuazione dell’accordo di libero scambio Unione-Repubblica di Corea. L’esperienza nell’attuazione dell’accordo potrà servire in futuro come base per migliorare la struttura di accordi analoghi negoziati con altri paesi.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

L’accordo di libero scambio è stato applicato in via provvisoria dal luglio 2011 ed è entrato in vigore formalmente il 13 dicembre 2015.

CONTESTO

DOCUMENTI PRINCIPALI

Accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall’altra (GU L 127 del 14.5.2011, pag. 6).

Le modifiche successive sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Decisione 2011/265/UE del Consiglio, del 16 settembre 2010, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra (GU L 127 del 14.5.2011, pag. 1).

Decisione (UE) 2015/2169 del Consiglio, del 1° ottobre 2015, relativa alla conclusione dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra (GU L 307 del 25.11.2015, pag. 2).

Si veda la versione consolidata.

DOCUMENTI CORRELATI

Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra (GU L 235 del 2.7.2021, pag. 11).

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — Relazione annuale sull’attuazione dell’accordo di libero scambio Unione-Corea [COM(2016) 268 final del 30.6.2016].

Documento di lavoro dei servizi della Commissione — Attuazione del regolamento (UE) n. 511/2011 — Documento di accompagnamento — Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — Relazione annuale sull’attuazione dell’accordo di libero scambio Unione-Corea [SWD(2016) 162 final del 30.6.2016].

Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra (GU L 307 del 25.11.2015, pag. 1).

Avviso concernente l’applicazione provvisoria dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra (GU L 168 del 28.6.2011, pag. 1).

Ultimo aggiornamento: 22.03.2023

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