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Accordi quadro bilaterali di cooperazione con i paesi del Mercosur

 

SINTESI DI:

Accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica federativa del Brasile

Decisione 95/445/CE — conclusione dell’accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica federativa del Brasile

Accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Paraguay

Decisione 92/509/CEE — conclusione dell’accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Paraguay

Accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica orientale dell’Uruguay

Decisione 92/205/CEE — conclusione dell’accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica orientale dell’Uruguay

Accordo quadro di cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità economica europea e la Repubblica argentina

Decisione 90/530/CEE — conclusione dell’accordo quadro di cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità economica europea e la repubblica Argentina

QUAL È LO SCOPO DEGLI ACCORDI E DECISIONI?

  • Gli accordi forniscono la base per la cooperazione bilaterale tra Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay, e l’Unione europea (l’Unione).
  • Le decisioni concludono accordi a nome dell’Unione.

PUNTI CHIAVE

  • L’Argentina, il Brasile, il Paraguay e l’Uruguay sono i quattro membri fondatori del Mercosur — il Mercato comune del Cono del Sud America.
  • I principi fondamentali degli accordi comprendono:
    • il rispetto per la democrazia e i diritti umani; e
    • il rafforzamento dell’integrazione regionale.
  • In tutti e 4 gli accordi, le parti si concedono reciprocamente il trattamento della nazione più favorita*.
  • Gli accordi disciplinano aree simili di cooperazione, ma sono redatti su misura per soddisfare le esigenze dei singoli Stati. I settori di cooperazione comprendono:
    • commercio — sviluppare e diversificare gli scambi commerciali ed esaminare il modo di eliminare gli ostacoli, compresi i dazi e le imposte, e lo scambio di informazioni;
    • questioni economiche — rafforzare i legami economici, incrementare il commercio, migliorare il tenore di vita, favorire gli investimenti ecc.;
    • agricoltura — concentrarsi sullo sviluppo degli scambi commerciali e sulle questioni sanitarie;
    • l’integrazione regionale — tra cui la cooperazione in materia ambientale a livello regionale, la promozione del commercio interregionale, il sostegno alle istituzioni regionali, allo sviluppo di politiche e attività comuni e alle comunicazioni regionali;
    • ambiente — per risolvere i problemi legati all’inquinamento dell’acqua, del suolo e atmosferico, all’erosione, alla desertificazione, alla deforestazione; allo sfruttamento eccessivo delle risorse naturali e alla tutela degli ecosistemi;
    • scienza e tecnologia;
    • sviluppo — in particolare ambito sociale e rurale.
  • L’accordo con il Brasile definisce la più ampia area di cooperazione, in materia di informatica, telecomunicazioni e tecnologia spaziale, trasporti, energia, nel settore minerario, forestale e rurale, la pesca, lo sviluppo tecnologico e la proprietà intellettuale.
  • La commissione mista di cooperazione, composta da rappresentanti di entrambe le parti, garantisce il corretto funzionamento di ciascun accordo e formula raccomandazioni.
  • Gli accordi sono stati conclusi per un periodo iniziale di 5 anni quindi prorogati tacitamente di anno in anno.
  • Gli accordi prevedono tutti una clausola evolutiva, che consente alle parti di ampliare il contenuto degli accordi.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

  • L’accordo con il Brasile è entrato in vigore il 1o novembre 1995.
  • L’accordo con il Paraguay è entrato in vigore il 1o novembre 1992.
  • L’accordo con l’Uruguay è entrato in vigore il 1o novembre 1994.
  • L’accordo con la Repubblica argentina è entrato in vigore il 1o agosto 1991.

CONTESTO

  • In aggiunta agli accordi bilaterali, le relazioni tra l’Unione e il Mercosur sono ulteriormente rafforzate da un accordo quadro interregionale di cooperazione.
  • Oltre a focalizzarsi sui rapporti esistenti, l’accordo quadro è volto a definire le basi per un’associazione interregionale.
  • Nel giugno 2019 è stato raggiunto un accordo politico sull’accordo di associazione tra le parti.

Per ulteriori informazioni consultare:

TERMINI CHIAVE

Nazione più favorita (NPF): il trattamento NPF prevede che un paese offra le concessioni, i privilegi o le immunità accordati a un paese all’interno di un accordo commerciale agli altri paesi parti dell’accordo che prevede tale clausola. Solitamente, la clausola si applica ai membri dell’Organizzazione mondiale del commercio, che deve concedere ogni trattamento preferenziale a tutti gli altri stati che fanno parte dell’Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda le materie disciplinate da tali accordi.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica federativa del Brasile (GU L 262 del 1.11.1995, pag. 54).

Decisione 95/445/CE del Consiglio, del 30 ottobre 1995, concernente la conclusione dell’accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale del Brasile (GU L 262 del 1.11.1995, pag. 53).

Accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Paraguay (GU L 313 del 30.10.1992, pag. 72).

Decisione 92/509/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente la conclusione dell’accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Paraguay (GU L 313 del 30.10.1992, pag. 71).

Accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica orientale dell’Uruguay (GU L 94 dell’8.4.1992, pag. 2).

Decisione 92/205/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione dell’accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica orientale dell’Uruguay (GU L 94 dell’8.4.1992, pag. 1).

Accordo quadro di cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità economica europea e la Repubblica argentina (GU L 295 del 26.10.1990, pag. 67).

Decisione 90/530/CEE del Consiglio, dell’8 ottobre 1990, relativa alla conclusione dell’accordo quadro di cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità economica europea e la repubblica Argentina (GU L 295 del 26.10.1990, pag. 66).

DOCUMENTI CORRELATI

Informazione concernente l’entrata in vigore dell’accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica federativa del Brasile (GU L 262 dell’1.11.1995, pag. 66).

Informazione sulla data di entrata in vigore dell’accordo quadro di cooperazione tra la Repubblica del Paraguay e la Comunità economica europea, firmato a Bruxelles in data 3 febbraio 1992 (GU L 313 del 30.10.1992, pag. 82).

Informazione concernente l’entrata in vigore dell’accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica orientale dell’Uruguay (GU L 286 del 5.11.1994, pag. 40).

Informazione concernente la data d’entrata in vigore dell’Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica Argentina (GU L 208 del 30.7.1991, pag. 73).

Ultimo aggiornamento: 06.03.2020

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