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Divieto di commercio di strumenti di tortura

L’Unione europea (UE) si oppone alla pena di morte, alla tortura e ad altre pene crudeli e inusuali nei paesi terzi. Per tale ragione, vieta il commercio di determinati tipi di attrezzature e prodotti che potrebbero essere usati per scopi quali l’impiccagione, le sedie elettriche e sistemi di iniezione letale.

ATTO

Regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti

SINTESI

L’Unione europea (UE) si oppone alla pena di morte, alla tortura e ad altre pene crudeli e inusuali nei paesi terzi. Per tale ragione, vieta il commercio di determinati tipi di attrezzature e prodotti che potrebbero essere usati per scopi quali l’impiccagione, le sedie elettriche e sistemi di iniezione letale.

CHE COSA FA IL PRESENTE REGOLAMENTO?

Vieta tutte le esportazioni o importazioni di merci praticamente utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Istituisce inoltre un sistema di autorizzazione per le esportazioni di merci che potrebbero essere utilizzate a tali scopi.

PUNTI CHIAVE

  • I paesi dell’UE dovrebbero distinguere fra merci che non hanno altra utilizzazione pratica all’infuori di infliggere la pena di morte o la tortura e merci che potrebbero essere utilizzate a tali scopi.
  • Le merci che formano oggetto del presente regolamento sono elencate negli allegati II e III. La Commissione europea può modificare tali elenchi non appena nuove attrezzature compaiono sul mercato.
  • Se le merci interessate saranno utilizzate nel paese di destinazione per l’esposizione al pubblico in un museo, le autorità competenti per le esportazioni del paese dell’UE possono accordare una deroga al divieto.
  • Le autorità competenti di un paese dell’UE non rilasciano alcuna autorizzazione se vi sono fondati motivi per ritenere che le merci potrebbero essere utilizzate per la tortura o per altre pene crudeli o inusuali.
  • Le autorizzazioni riguardanti le esportazioni e le importazioni sono rilasciate tramite un formulario conforme al modello che figura nell’allegato V e sono valide in tutta l’UE.
  • Le autorità competenti dei paesi dell’UE possono rifiutarsi di concedere un’autorizzazione di esportazione e possono annullare, sospendere, modificare o revocare le autorizzazioni già concesse.
  • Se l’autorizzazione non viene concessa, le autorità doganali bloccano le merci dichiarate e fanno presente che è possibile richiedere un’autorizzazione. Le merci vengono distrutte dopo sei mesi, nel caso in cui le autorità non abbiano ricevuto una richiesta di autorizzazione.
  • Qualora decidano di respingere una richiesta di autorizzazione, le autorità di un paese dell’UE devono informare tutti gli altri paesi dell’UE e la Commissione europea.
  • I paesi dell’UE, se possibile con l’aiuto della Commissione europea, devono elaborare una relazione annuale delle attività.

CONTESTO

Il divieto assoluto della tortura e dei maltrattamenti previsto dalle principali convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti umani si riflette, a livello dell’UE nella Carta dei diritti fondamentali, che afferma che «nessuno deve essere soggetto alla tortura o a pene e trattamenti inumani o degradanti». La carta vieta inoltre la pena di morte.

TERMINI CHIAVE

Pena degradante: pena che provoca dolore, sofferenza o umiliazione al di là del senso morale di una comunità.

Per maggiori informazioni, si veda la pagina sulle misure anti-tortura sul sito Internet della Commissione europea

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Regolamento (CE) n. 1236/2005

30.7.2006

-

GU L 200, 30.7.2005, pag. 1-19

Rettifica

-

-

GU L 79, 16.3.2006, pag. 32

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Regolamento (UE) n. 37/2014

20.2.2014

-

GU L 18, 21.1.2014, pag. 1-51

Le modifiche e correzioni successive al regolamento (CE) n. 1236/2005 e ai suoi allegati sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata ha solo valore documentale.

ATTI COLLEGATI

Regolamento di esecuzione (UE) n. 775/2014 della Commissione, del 16 luglio 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (GU L 210, 17.7.2014, pag. 1-10)

Ultimo aggiornamento: 03.08.2015

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