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Divieto di commercio di strumenti di tortura
L’Unione europea (UE) si oppone alla pena di morte, alla tortura e ad altre pene crudeli e inusuali nei paesi terzi. Per tale ragione, vieta il commercio di determinati tipi di attrezzature e prodotti che potrebbero essere usati per scopi quali l’impiccagione, le sedie elettriche e sistemi di iniezione letale.
ATTO
Regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti
SINTESI
L’Unione europea (UE) si oppone alla pena di morte, alla tortura e ad altre pene crudeli e inusuali nei paesi terzi. Per tale ragione, vieta il commercio di determinati tipi di attrezzature e prodotti che potrebbero essere usati per scopi quali l’impiccagione, le sedie elettriche e sistemi di iniezione letale.
CHE COSA FA IL PRESENTE REGOLAMENTO?
Vieta tutte le esportazioni o importazioni di merci praticamente utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Istituisce inoltre un sistema di autorizzazione per le esportazioni di merci che potrebbero essere utilizzate a tali scopi.
PUNTI CHIAVE
CONTESTO
Il divieto assoluto della tortura e dei maltrattamenti previsto dalle principali convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti umani si riflette, a livello dell’UE nella Carta dei diritti fondamentali, che afferma che «nessuno deve essere soggetto alla tortura o a pene e trattamenti inumani o degradanti». La carta vieta inoltre la pena di morte.
TERMINI CHIAVE
Pena degradante: pena che provoca dolore, sofferenza o umiliazione al di là del senso morale di una comunità.
Per maggiori informazioni, si veda la pagina sulle misure anti-tortura sul sito Internet della Commissione europea
RIFERIMENTI
Atto |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
Regolamento (CE) n. 1236/2005 |
30.7.2006 |
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Atto |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
Regolamento (UE) n. 37/2014 |
20.2.2014 |
- |
Le modifiche e correzioni successive al regolamento (CE) n. 1236/2005 e ai suoi allegati sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata ha solo valore documentale.
ATTI COLLEGATI
Regolamento di esecuzione (UE) n. 775/2014 della Commissione, del 16 luglio 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (GU L 210, 17.7.2014, pag. 1-10)
Ultimo aggiornamento: 03.08.2015