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Sicurezza alimentare: politica e gestione dell'aiuto alimentare

Il regolamento definisce il contesto della politica e della gestione dell'aiuto alimentare e delle iniziative relative alla sicurezza alimentare della Comunità europea. Questo strumento normativo è sostituito dal regolamento che istituisce lo strumento di finanziamento alla cooperazione e allo sviluppo dal 1° gennaio 2007.

ATTO

Regolamento (CE) n. 1292/96/CE del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare [Cfr atti modificativi].

SINTESI

Contesto

L'aiuto alimentare e le azioni di sostegno alla sicurezza alimentare costituiscono un importante strumento della politica di assistenza allo sviluppo. Il regolamento in questione istituisce il quadro generale della politica e delle azioni comunitarie in questi campi. Esso abroga i regolamenti (CEE) n. 3972/86, (CEE) n. 1755/84, (CEE) n. 2507/88, (CEE) n. 2508/88 e (CEE) n. 1420/87 che definivano il precedente quadro di riferimento. Le azioni di assistenza alimentare a carattere umanitario, tuttavia, non rientrano nel campo di applicazione di questo regolamento.

Obiettivi e orientamenti generali

La politica definita da questo regolamento risponde agli obiettivi e agli orientamenti generali della politica di sviluppo della Comunità. Essa dev'essere pienamente integrata in tutti gli aspetti di tale politica, in particolare adottando un'impostazione trans-settoriale. I suoi obiettivi principali, quindi, sono la lotta contro la povertà ed uno stretto coordinamento tra Stati membri e Comunità, con altre organizzazioni internazionali (come l'Organizzazione Mondiale della Sanità-OMS) e con la società civile (organizzazioni non governative - ONG) ecc.

È inoltre essenziale che gli aiuti alimentari consolidino il partenariato con il paese beneficiario, integrandosi nella politica del paese in via di sviluppo, rispettando le sue specificità e puntando a rafforzare la politica in atto.

Quanto agli obiettivi più specifici, le azioni devono puntare, tra l'altro, a promuovere la sicurezza alimentare, a innalzare il tenore nutrizionale delle popolazioni beneficiarie e a contribuire ad uno sviluppo economico e sociale equilibrato.

Il regolamento conserva la sua validità tanto nel breve quanto nel lungo termine, fermo restando che l'obiettivo finale è rendere superfluo l'aiuto alimentare. Gli orientamenti strategici puntano pertanto ad avviare progetti a lungo termine.

Campi d'intervento

Il regolamento individua tre tipi principali di aiuti: anzitutto l'aiuto alimentare, con interventi generalmente a breve termine; in secondo luogo gli interventi di sostegno alla sicurezza alimentare, che comprendono le azioni a lungo termine volte a creare una sicurezza alimentare duratura, e in terzo luogo gli interventi che puntano a rafforzare i sistemi di allerta e i programmi di stoccaggio.

Le azioni di aiuto alimentare

L'attribuzione degli aiuti si basa su una valutazione del fabbisogno del paese e deve tener conto delle caratteristiche del paese e della società. I criteri per la concessione degli aiuti comprendono i seguenti:

  • il disavanzo alimentare;
  • il reddito per abitante e la presenza di fasce di popolazione particolarmente indigenti;
  • l'esistenza nel paese beneficiario di una politica della sicurezza alimentare a lungo termine.

Se del caso, la concessione dell'aiuto alimentare può essere subordinata ai programmi a breve o a lungo termine volti a migliorare la sicurezza alimentare.

Le azioni di sostegno alla sicurezza alimentare

L'aiuto alimentare si è diversificato. Tale diversificazione si rispecchia in particolare nelle azioni di sostegno alla sicurezza alimentare. Dato che queste azioni si prefiggono obiettivi a lungo termine, la concessione dell'assistenza tecnica o finanziaria e le azioni devono integrarsi in un programma pluriennale. Questa categoria di aiuti costituisce, a livello finanziario, la categoria più importante.

Le principali azioni finanziate sono interventi tecnici volti a migliorare le capacità dei paesi beneficiari, quali:

  • la fornitura di sementi, di utensili e di altri elementi essenziali per la produzione alimentare;
  • le attività volte a fornire acqua potabile alla popolazione;
  • le operazioni di stoccaggio al livello adeguato;
  • le azioni di sostegno al settore privato per lo sviluppo dei flussi commerciali a livello nazionale, regionale e internazionale;
  • le azioni di sostegno alle strutture degli aiuti alimentari locali, per la formazione ecc.

I sistemi di allerta e i programmi di stoccaggio

Si tratta di consolidare la sicurezza alimentare dei paesi beneficiari rafforzando o, in casi eccezionali, creando i sistemi nazionali e internazionali di allerta e rinforzando i sistemi di stoccaggio. Gli aiuti possono essere concessi unicamente ai paesi che beneficiano di aiuti alimentari della Comunità europea e dei suoi Stati membri o di altre organizzazioni internazionali o regionali, ivi comprese le ONG. Le misure finanziate possono comprendere gli studi, la creazione di infrastrutture ecc.

Questo tipo di aiuti rappresenta una percentuale minima (meno del 5%) del bilancio stanziato.

Modalità di applicazione dell'assistenza finanziaria

Gli aiuti comunitari si configurano come aiuti non rimborsabili. Concretamente, l'aiuto viene fornito tramite due forme di assistenza finanziaria:

  • assistenza diretta,integrata nel bilancio più generale del paese beneficiario e gestita dal Governo del paese destinatario nel quadro di una strategia nazionale di sostegno prestabilita. Il Governo può concludere accordi di partenariato con altre entità locali (comprese le ONG). Negli ultimi anni i finanziamenti a partire da aiuti diretti sono diventati lo strumento più utilizzato;
  • assistenza indiretta,fornita nel quadro di un contratto tra la CE e le organizzazioni responsabili dell'attuazione, comprese le agenzie dell'ONU e le ONG.

L'esecuzione concreta di questo tipo di assistenza avviene tramite:

  • l'aiuto ai programmiconsiste in un'assistenza finanziaria fornita tramite il bilancio statale;
  • l'aiuto ai progettiriguarda in particolare l'esecuzione dell'assistenza indiretta;
  • gli aiuti alimentari in natura,cioè l'assistenza a breve termine, ad esempio per le fasi di transizione tra interventi di emergenza, risanamento e sviluppo a lungo termine.

L'andamento dei progetti deve avvenire nel rispetto delle condizioni economiche e sociali del paese beneficiario. Questo assume particolare importanza quando si tratta di acquistare i materiali necessari in tale paese.

Esecuzione in seno alla Comunità

La Commissione, assistita da un Comitato per la sicurezza e l'aiuto alimentare composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un membro della Commissione, è responsabile dell'esecuzione quotidiana del regolamento. Per quanto riguarda più specificamente gli aiuti alimentari, il Consiglio stabilisce l'importo globale degli aiuti in cereali previsti dalla convenzione sull'aiuto alimentare (es de en fr). Tale convenzione fa parte di un accordo internazionale di cui la Comunità è parte contraente e che punta a promuovere la sicurezza alimentare nel mondo e a migliorare le capacità della comunità internazionale per quanto riguarda l'aiuto alimentare.

Esecuzione da parte della Comunità nei paesi beneficiari

Gli addetti all'assistenza tecnica per la sicurezza alimentare che collaborano all'individuazione dei programmi, ne seguono l'esecuzione e partecipano alla valutazione, operano nei paesi beneficiari. La Commissione dispone a tal fine di delegazioni in numerosi paesi interessati.

Fino al 2000, l'esecuzione avveniva anche attraverso il programma RESAL (Rete Europea di Sicurezza Alimentare), sostenuto dalla Commissione. A seguito della relazione di valutazione relativa al 2000 si è proceduto ad un'attuazione più decentrata nei paesi beneficiari.

Paesi che possono beneficiare degli aiuti

Il regolamento stabilisce nell'allegato un elenco dei paesi ammessi a beneficiare degli aiuti, che viene periodicamente aggiornato. Conformemente all'obiettivo della lotta contro la povertà, si dà la priorità alle fasce più povere della popolazione e ai paesi a basso reddito e afflitti da gravi deficit alimentari.

Si dedica inoltre particolare attenzione ai paesi che, a seguito di una crisi, hanno bisogno di aiuti alimentari, ma la cui situazione non consente di elaborare una strategia di sicurezza alimentare.

Altre parti in causa, oltre alla Comunità e ai paesi beneficiari

L'esecuzione dell'aiuto comunitario in questo settore avviene tramite numerosi operatori diversi dalla Comunità e dai paesi beneficiari. I principali operatori si dividono in due categorie:

  • le organizzazioni non governative senza fine di lucroLa partecipazione della ONG costituisce un aspetto importante dell'esecuzione degli aiuti allo sviluppo. Queste organizzazioni devono rispondere a un certo numero di criteri, relativi tra l'altro alle loro capacità e alla loro esperienza nel campo. In linea di massima, inoltre, devono essere europee. Questi criteri sono analoghi a quelli stabiliti nel regolamento relativo al finanziamento delle ONG;
  • organizzazioni internazionali, regionali, locali ecc.La Comunità può cofinanziare iniziative avviate da altri operatori con gli stessi obiettivi. Si deve assicurare una stretta collaborazione tra tutti gli operatori presenti. Gli operatori internazionali comprendono in particolare l'OMS e l'ONU, con le quali la Comunità mantiene strette relazioni.

Valutazione

La Commissione deve procedere a periodiche valutazioni delle azioni di aiuto alimentare e trasmetterle al Comitato. Essa è tenuta inoltre a presentare una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regolamento. Tale relazione dovrebbe comprendere, tra l'altro, le informazioni relative ai progetti e al loro finanziamento e i principali dati statistici relativi ai paesi in questione.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore - Data di scadenza

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 1292/96

8.7.1996

-

GU L 166 del 5.7.1996

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 1726/2001

2.9.2001

-

GU L 234 del 1.9.2001

ATTI COLLEGATI

Regolamento n° 1995/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo [Gazzetta ufficiale L 378 del 27.12.2006]. Il presente regolamento abroga il regolamento (CE) n° 1292/96.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 5 settembre 2001, "Valutazione e futuro orientamento del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare" [COM(2001) 473 def. - non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

La Commissione è giunta alla conclusione che non vi è alcun bisogno di modificare il contenuto del regolamento. Va però chiarito il ruolo del regolamento alla luce delle priorità della Comunità rispetto alla politica di sviluppo e alla luce dei progressi registrati. Questo è particolarmente importante in quanto nel 1998 la Comunità ha avviato una significativa revisione della sua politica di sviluppo e la sicurezza alimentare è diventata una delle sei priorità della Comunità in questo campo. Occorre dunque integrare meglio le politiche degli aiuti alimentari e della sicurezza alimentare nella più generale politica di sviluppo della Comunità. Si noti che, a giudizio della Commissione, è ancora troppo presto per poter procedere ad una valutazione davvero completa dell'attuazione del regolamento, dato che numerose azioni intraprese ai sensi del regolamento si collocano in un'ottica di medio-lungo termine.

Il ruolo del regolamento

Per quanto riguarda il ruolo del regolamento, la sicurezza alimentare rientra tra i più generali obiettivi della Comunità in materia di politica di sviluppo, volti a promuovere uno sviluppo sostenibile che porti alla riduzione della povertà. La Commissione dovrebbe quindi integrare le strategie e gli obiettivi della sicurezza alimentare nelle strategie nazionali di sviluppo per ottenere la massima coerenza e la massima efficacia. Analogamente, occorre mantenere una componente di sicurezza alimentare prioritaria nel regolamento. Essa costituisce infatti un importante strumento di sviluppo che permette alla Commissione di affrontare problemi quali l'insicurezza alimentare strutturale, l'insufficienza degli approvvigionamenti a livello nazionale e regionale e gli specifici problemi nutrizionali per giungere a lungo termine a una riduzione della povertà. Tale componente rappresenta inoltre uno strumento importante per evitare soluzioni di continuità tra aiuti d'urgenza, risanamento e sviluppo. Si devono poi precisare le competenze di tutti i partecipanti rispetto a tutti gli strumenti di sviluppo. Gli interventi in materia di sicurezza alimentare svolgono un ruolo diverso rispetto agli altri interventi. Essi puntano infatti ad affrontare le cause strutturali implicite dell'insicurezza alimentare a livello nazionale (mancanza di approvvigionamenti), a livello delle singole famiglie (mancanza di accesso) e a livello individuale (consumo alimentare e sufficienza nutrizionale).

Principi guida

La relazione illustra dei nuovi principi ispiratori per quanto riguarda l'applicazione del regolamento. Oltre alla completa integrazione degli interventi nelle strategie nazionali e regionali, si sviluppano altri principi guida:

  • i programmi di sicurezza alimentare dovrebbero sostenere i cambiamenti dell'ambiente politico e istituzionale necessari per promuovere una crescita economica sostenuta e la riduzione della povertà;
  • nelle situazioni successive alle crisi, gli interventi di aiuto alla sicurezza alimentare si concentreranno sull'integrazione tra aiuti umanitari d'urgenza e sviluppo a lungo termine;
  • gli interventi saranno valutati in base al loro impatto diretto e indiretto sul reddito dei meno abbienti;
  • gli interventi dovrebbero essere conformi al codice di condotta per gli aiuti alimentari concordato tra la Comunità e gli Stati membri. Si tratta in particolare di dare la priorità agli acquisti regionali e locali e di mobilitare gli aiuti in base al criterio della loro efficacia come strumento per affrontare i problemi nutrizionale e facilitare l'accesso ai prodotti alimentari.

Modalità di applicazione dell'assistenza finanziaria

La Commissione conserverà gli strumenti indiretti e diretti e, in linea generale, la tendenza favorevole agli aiuti diretti e strutturali dovrebbe continuare. Questi aiuti favoriscono l'assunzione di responsabilità da parte dei paesi partner, incoraggia gli scambi multilaterali di derrate alimentari, ha ripercussioni positive sui mercati alimentari locali ecc. Sebbene gli aiuti diretti abbiano un ruolo più importante, essi non sostituiscono completamente i programmi di assistenza e gli aiuti alimentari in natura. In determinate circostanze (ad esempio in assenza di una pubblica amministrazione efficace), queste forme di assistenza sono infatti indispensabili.

Uno dei principali vincoli nell'elaborazione e nell'attuazione delle strategie nazionali e dei programmi è la carenza delle capacità tecniche e amministrative locali. Alla luce di tale considerazione, la Commissione assegnerà maggiore importanza alla creazione di tali capacità, fornendo assistenza tecnica, programmi di formazione e programmi imperniati sulla riforma dell'amministrazione.

Operatori non governativi

La Commissione ritiene importante introdurre una maggiore flessibilità per quanto riguarda il ruolo delle ONG. La Commissione intende consolidare gli aiuti in contanti, dando alle ONG una maggiore autonomia nell'esecuzione e allungando la durata massima dei progetti al di là dell'attuale limite di tre anni.

Programmazione e gestione delle risorse

Si tratta in particolare di aggiornare l'elenco dei paesi ammissibili a beneficiare degli aiuti e di identificare i paesi cui dare la priorità in base a vari criteri: i paesi che registrano una diffusa povertà che comporta una dimensione di sicurezza alimentare, i paesi in cui vi sono una politica di sicurezza alimentare a lungo termine e le condizioni per un utilizzo efficace ecc.

Gli interventi devono inserirsi nei programmi quadro nazionali ed essere gestiti in base ai principi di gestione del ciclo di progetto applicabile a tutti i programmi comunitari.

La Rete europea di sicurezza alimentare (RESAL) costituiva un importante strumento di attuazione del regolamento volto a rafforzare la capacità di dialogo e di proposta rispetto alla sicurezza alimentare e a contribuire all'elaborazione di politiche di sicurezza alimentare a lungo termine sostenibili ed efficaci. Essendo scaduti questi contratti, la Commissione sta esaminando le possibili strade da seguire. Si avvierà una cooperazione decentrata che cercherà, tra l'altro, di integrare il personale chiave di RESAL nel servizio EuropeAid della Commissione (il servizio responsabile dell'attuazione pratica della politica a livello comunitario), di mobilitare gli esperti di alto livello tramite le antenne regionali e di trasferire e integrare le cellule locali di sicurezza alimentare nelle istituzioni nazionali. Occorre anche rendere più rapido il processo di approvazione del programma e instaurare un controllo sistematico dei programmi.

Nel 2003-2004 si è proceduto a una seconda valutazione dell'applicazione del presente regolamento.

Comunicazione della Commissione relativa alle caratteristiche dei prodotti da fornire nell'ambito dell'aiuto alimentare comunitario [Gazzetta ufficiale C 312 del 31.10.2000].

Questa comunicazione stabilisce le caratteristiche dei prodotti da mobilitare a titolo di aiuto da parte della Commissione.

Regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti da fornire a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario [Gazzetta ufficiale L 346 del 17.12.1997].

Il regolamento fissa le modalità specifiche, quali le condizioni relative alle gare d'appalto per la fornitura dell'assistenza ecc., per l'attuazione del regolamento precedente.

Ultima modifica: 27.09.2007

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