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OMC: accordi sugli aspetti della proprietà intellettuale attinenti al commercio

 

SINTESI DI:

Decisione del Consiglio 94/800/CE relativa alla conclusione a nome dell’UE degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994)

Negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) - Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) — più specificamente l’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio

QUAL È LO SCOPO DELLA DECISIONE E DELL’ACCORDO?

PUNTI CHIAVE

Questi principi fondamentali riguardano il trattamento nazionale e il trattamento della nazione più favorita. Ciò significa che i membri dell’OMC devono concedere ai cittadini degli altri membri un trattamento non meno favorevole di quello che concedono ai propri cittadini. Inoltre, qualsiasi vantaggio concesso da un membro ai cittadini di un altro membro deve essere, immediatamente e incondizionatamente, concesso ai cittadini di tutti gli altri paesi membri anche se tale trattamento è più favorevole rispetto a quello che concede ai propri cittadini.

NORME GENERALI

Norme riguardanti l’esistenza, la portata e l’esercizio dei diritti di proprietà intellettuale

  • L’accordo intende garantire che siano applicate norme adeguate di protezione della proprietà intellettuale in tutti i paesi membri, ispirandosi agli obblighi fondamentali enunciati dall’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) nelle varie convenzioni relative ai diritti di proprietà intellettuale (la Convenzione di Parigi sulla protezione della proprietà industriale, la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, la Convenzione di Roma sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione e il Trattato di Washington sulla proprietà intellettuale in materia di semiconduttori). Vengono introdotte numerose norme nuove o norme più rigorose nei campi in cui le convenzioni esistenti non si pronunciano o sono insufficienti.
  • Per quanto riguarda il diritto d’autore, i membri dell’OMC devono conformarsi alle norme fondamentali della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche. I programmi informatici saranno ormai protetti in qualità di opere letterarie.
  • In materia di diritti di noleggio, gli autori di programmi informatici e i produttori di registrazioni sonore possono autorizzare o vietare il noleggio commerciale delle loro opere al pubblico. Un diritto esclusivo analogo si applica alle opere cinematografiche.
  • Per quanto riguarda i marchi di fabbrica o di commercio, l’accordo definisce i tipi di segni che possono beneficiare di una protezione in qualità di marchi nonché i diritti minimi affidati al loro titolare. Inoltre, l’accordo precisa gli obblighi riguardanti:
    • l’uso dei marchi di fabbrica o di commercio e dei marchi di servizio;
    • la durata della protezione;
    • la concessione di licenze e la cessione di marchi.
  • Per le indicazioni geografiche, i membri dell’OMC devono prevedere i mezzi per impedire l’uso di qualsiasi indicazione ingannevole riguardo all’origine del prodotto nonché qualsiasi utilizzazione che costituisce un atto di concorrenza sleale. L’accordo ha inoltre fornito una protezione aggiuntiva delle indicazioni geografiche per i vini e le bevande alcoliche, anche quando non esiste alcun rischio di ingannare i consumatori.
  • I disegni e i modelli industriali sono protetti a titolo dell’accordo per dieci anni. I loro titolari hanno il diritto di impedire la fabbricazione, la vendita o l’importazione di articoli il cui disegno o un modello costituisce una copia del disegno o del modello protetto.
  • Per quanto riguarda i brevetti, i membri dell’OMC hanno l’obbligo generale di rispettare le disposizioni fondamentali della Convenzione di Parigi del 1967. Inoltre, l’accordo sui TRIPS dispone che tutte le invenzioni debbano essere protette da un brevetto per 20 anni.
    • Alcune invenzioni possono peraltro essere escluse dall’essere brevettate se il loro utilizzo è vietato per ragioni di ordine pubblico o di moralità.
    • Le altre esclusioni autorizzate includono:
      • i metodi diagnostici, terapeutici e chirurgici per il trattamento delle persone e degli animali;
      • i vegetali e gli animali (diversi dai microrganismi);
      • i procedimenti essenziali biologici per ottenere vegetali o animali (diversi dai procedimenti non biologici e microbiologici). Tuttavia, i membri devono prevedere la protezione delle varietà vegetali mediante brevetti o mediante un sistema unico specifico.
  • I membri dell’OMC devono prevedere la protezione per gli schemi di configurazione dei semiconduttori conformemente alle disposizioni del Trattato di Washington sulla proprietà intellettuale in materia di semiconduttori. L’accordo sui TRIPS prevede un certo numero di altre norme, in particolare riguardo alla durata della protezione.
  • I segreti commerciali e le conoscenze tecniche che hanno un valore commerciale devono essere protetti contro l’abuso di fiducia e contro qualsiasi altro atto contrario alle pratiche commerciali oneste. D’altra parte, le pratiche anticoncorrenziali nelle licenze contrattuali possono essere oggetto da parte dei membri di misure di prevenzione e/o di controllo.

ATTUAZIONE DELL’ACCORDO

Mezzi per far rispettare i diritti di proprietà intellettuale

  • Le legislazioni dei paesi membri dell’OMC devono prevedere procedure destinate a far rispettare i diritti di proprietà intellettuale sia da parte dei detentori di diritti stranieri che da parte dei loro stessi cittadini. Tali procedure devono consentire un’azione efficace contro qualsiasi atto che leda i diritti. Devono essere leali, eque, non essere inutilmente complesse o costose e non comportare termini irragionevoli. Le decisioni amministrative finali devono poter essere oggetto di una revisione da parte di un’autorità giudiziaria.
  • L’accordo fornisce precisioni riguardanti gli elementi di prova, le ingiunzioni, i danni, le misure provvisorie e le altre vie di ricorso.

Periodo di transizione

Per applicare l’accordo i paesi sviluppati dispongono di un periodo di transizione di un anno al fine di conformare la legislazione e le pratiche alle disposizioni dell’accordo. Tale periodo è stato esteso a cinque anni per i paesi in via di sviluppo e per i paesi il cui regime di economia pianificata era in corso di trasformazione in un’economia di mercato e a undici anni per i paesi meno avanzati.

Quadro istituzionale

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LA DECISIONE E L’ACCORDO?

  • La decisione è stata applicata dal 22 dicembre 1994.
  • L’accordo si applica dal 1 gennaio 1995.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, si veda: «L’UE e l’OMC» (Commissione europea).

DOCUMENTI PRINCIPALI

Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336, 23.12.1994, pag. 1-2)

Negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) - Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC)

Ultimo aggiornamento: 18.04.2017

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