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Corte penale internazionale

L'Unione europea sostiene il buon funzionamento della Corte penale internazionale e promuovere l'appoggio universale allo stesso incoraggiando la partecipazione allo statuto di Roma.

ATTO

Posizione comune 2003/444/PESC del Consiglio, del 16 giugno 2003, sulla Corte penale internazionale [Gazzetta ufficiale L 150 del 18.6.2003].

SINTESI

Il consolidamento dello Stato di diritto, il rispetto dei diritti dell'uomo e del diritto umanitario internazionale, nonché il mantenimento della pace ed il rafforzamento della sicurezza internazionale figurano tra le priorità delle relazioni esterne dell'Unione europea (UE). L'Unione si è fermamente impegnata a promuovere l'entrata in vigore dello statuto di Roma e l'istituzione della Corte penale internazionale (EN), (FR), che costituiscono uno strumento indispensabile per conseguire le priorità individuate.

Lo statuto di Roma è entrato in vigore il 1° luglio 2002, data in cui la Corte è diventata operativa (anche se i suoi organi sono stati definitivamente eletti soltanto nel giugno 2003).

Con la presente posizione comune l'Unione intende promuovere il buon funzionamento della Corte, ma anche l'appoggio universale allo stesso. Essa abroga e sostituisce la posizione comune 2001/443/PESC.

La posizione comune prevede che l'Unione e gli Stati membri debbano compiere ogni sforzo per far sì che alla Corte penale internazionale partecipi il numero più ampio possibile di paesi. Essi sono tenuti a tener conto di tale obiettivo in occasione dei negoziati (bilaterali o multilaterali) e del dialogo politico con paesi terzi e organizzazioni regionali. Devono altresì adottare iniziative intese a promuovere i valori, i principi e le disposizioni dello statuto di Roma, nonché avviare una cooperazione con gli Stati, le organizzazioni internazionali, le organizzazioni non governative e i rappresentanti della società civile interessati.

Gli Stati membri mettono a disposizione dei paesi interessati la loro esperienza relativa all'attuazione dello statuto di Roma. Forniscono l'assistenza tecnica e finanziaria necessaria per preparare la partecipazione e l'attuazione dello statuto nei paesi terzi.

Per garantire l'indipendenza del Tribunale, l'Unione e gli Stati membri provvedono a:

  • incoraggiare gli Stati parte del Tribunale a trasferire i rispettivi contributi;
  • contribuire alla messa a punto di un'assistenza e formazione destinate ai giudici, procuratori e funzionari del Tribunale;
  • incoraggiare gli Stati parte a firmare e ratificare l'accordo sui privilegi e le immunità del Tribunale.

L'Unione e gli Stati membri ricordano ai paesi terzi le conclusioni del Consiglio del 30 settembre 2002, in cui si prende atto che gli Stati Uniti hanno concluso con alcuni paesi che aderiscono al Tribunale accordi bilaterali sulle condizioni per la consegna di persone allo stesso. Il Consiglio fissa i seguenti principi guida per gli Stati membri che valutino la possibilità di firmare accordi del genere con gli Stati Uniti:

  • gli accordi internazionali fra uno Stato parte del Tribunale e gli Stati Uniti vanno presi in considerazione;
  • la conclusione di accordi con gli Stati Uniti sulle condizioni per la consegna di una persona al Tribunale è contraria agli impegni assunti dai paesi membri del Tribunale;
  • gli accordi adottati devono garantire che i responsabili di un reato di competenza del Tribunale non restino impuniti;
  • gli accordi relativi alla nazionalità delle persone da non consegnare devono riguardare esclusivamente i cittadini di paesi che non aderiscono al Tribunale;
  • le immunità di Stato o diplomatiche vanno rispettate;
  • ogni accordo deve riguardare soltanto le persone presenti in uno Stato perché vi sono state inviate da un altro paese;
  • gli accordi possono essere limitati nel tempo;
  • gli accordi vanno ratificati secondo le procedure costituzionali di ogni Stato.

Il Consiglio propone inoltre di sviluppare un dialogo politico approfondito con gli Stati Uniti, in particolare sui seguenti punti:

  • l'opportunità che gli Stati Uniti aderiscano nuovamente al processo del Tribunale;
  • l'avvio di una collaborazione tra gli Stati Uniti e il Tribunale per casi specifici;
  • l'applicazione della legge americana per la tutela dei membri dei servizi degli Stati Uniti.

Nel febbraio del 2004, il Consiglio ha adottato un piano d'azione in esito a questa posizione comune. Questo piano d'azione, che comprende tre parti (più precisamente coordinamento delle attività dell'Unione europea, universalità e integralità del Trattato di Roma, indipendenza e buon funzionamento del tribunale) definisce il quadro delle attività dell'Unione volte al sostegno del Tribunale penale internazionale.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore - Data di scadenza

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Posizione comune 2003/444/PESC

18.6.2003

-

Gazzetta ufficiale L 150 del 18.06.2003

ATTI COLLEGATI

Accordo di cooperazione e di assistenza tra la Corte penale internazionale e l'Unione europea [Gazzetta ufficiale L 115 del 28.04.2006]

L'accordo stabilisce le modalità di cooperazione ed assistenza tra la Corte penale internazionale e l'Unione europea mediante, tra l'altro, consultazioni sulle questioni di comune interesse e lo scambio regolare di informazioni e documenti di interesse reciproco. Il presente accordo è stato approvato con la decisione 2006/313/PESC del Consiglio del 10 aprile 2006.

Ultima modifica: 21.08.2007

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