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Regime di controllo della pesca dell’Unione europea

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

Istituisce un regime di controllo, di ispezione e di esecuzione delle norme in materia di politica comune della pesca da parte delle autorità nazionali.

PUNTI CHIAVE

  • I principali obiettivi del regime di controllo sono:
    • garantire che siano catturati solo i quantitativi di pesci consentiti;
    • raccogliere i dati necessari per la gestione delle possibilità di pesca;
    • chiarire i ruoli dei paesi dell’Unione europea e della Commissione europea;
    • assicurarsi che le norme siano applicate a tutti i prodotti della pesca allo stesso modo e che le sanzioni siano armonizzate in tutta l’Unione europea (Unione);
    • garantire che i prodotti provenienti da pesca e acquacultura possano essere tracciati e controllati lungo tutta la filiera, dalla rete al piatto.
  • Esso concerne:
    • tutte le attività di pesca nelle acque dell’Unione;
    • le attività di pesca dei pescherecci dell’Unione e dei cittadini dell’Unione in acque UE e non UE;
    • la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca;
    • la pesca ricreativa per specie di pesci soggette a piani di ricostituzione.

Controllo e monitoraggio

Poteri di ispezione

I paesi dell’Unione sono responsabili del controllo e dell’esecuzione della PCP. Tuttavia, la Commissione può svolgere le proprie ispezioni indipendenti, anche partecipando a controlli nazionali, per verificare se le autorità nazionali stanno attuando correttamente le regole ed effettuare audit del sistema di controllo nazionale delle attività di pesca dei pesi dell’Unione.

Sanzioni

  • I paesi dell’Unione devono adottare adeguate misure amministrative come sanzioni o procedimenti penali in caso di infrazione alle norme. In caso di infrazioni gravi, i paesi dell’Unione devono anche applicare un sistema di punti di penalità per i titolari di autorizzazioni di pesca e per i comandanti di pescherecci. L’accumulo di punti può portare alla sospensione e alla fine al ritiro dell’autorizzazione per diversi reati gravi.
  • Sono previste sanzioni anche per i paesi dell’Unione che non adempiono correttamente alle norme della PCP comprese:
  • Se un paese dell’Unione non adotta misure adeguate per risolvere il problema, la Commissione può portarlo dinnanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Raccolta dei dati

  • I paesi dell’Unione sono tenuti a tenere una banca dati protetta contenente tutte le informazioni raccolte nello svolgimento delle loro competenze ai sensi del regolamento. La Commissione deve poter accedere alla banca dati direttamente da qualsiasi posizione. I paesi dell’Unione devono inoltre istituire un sito web ufficiale dei dati che raccolgono, con zone protette e zone accessibili al pubblico.
  • Il regolamento stabilisce inoltre un sistema di assistenza reciproca e di scambio di informazioni tra i paesi dell’Unione.

Coordinamento

Per incoraggiare una più stretta collaborazione e lo scambio di buone pratiche, l’Agenzia europea di controllo della pesca organizza campagne di controllo comuni che coinvolgono gli ispettori dei diversi paesi dell’Unione.

Norme sui programmi specifici di controllo e di ispezione per talune attività di pesca

  • Le disposizioni riguardano aspetti quali:
    • ambito di applicazione e obiettivi dei programmi;
    • procedure per la valutazione del rischio e collegamento con le procedure dei piani di impiego congiunto;
    • strategie di gestione del rischio a livello nazionale e regionale;
    • obiettivi di riferimento;
    • cooperazione con altri paesi dell’Unione e paesi terzi;
    • attività congiunte di ispezione e sorveglianza;
    • scambio di dati; e
    • informazioni e valutazione.
  • In settembre 2020, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2020/1320 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2018/1986. La modifica si è resa necessaria per allineare i programmi specifici di controllo e di ispezione alle misure per la gestione e la conservazione della pesca dell’Unione, in particolare al regolamento (UE) 2019/1022. Ciò ha richiesto che i programmi specifici di controllo e ispezione per il Mar Mediterraneo e il Mar Nero venissero estesi ad alcuni stock e attività di pesca. La decisione di esecuzione (UE) 2020/1320 riflette inoltre le raccomandazioni della CGPM adottate di recente:
    • Raccomandazione CGPM/43/2019/2 relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dell’occhialone nel Mare di Alboràn (sottozone geografiche da 1 a 3);
    • Raccomandazione CGPM/43/2019/5 relativa a un piano di gestione pluriennale per la pesca demersale sostenibile nel Mare Adriatico (sottozone geografiche 17 e 18);
    • raccomandazione CGPM/43/2019/6 relativa a misure per la gestione sostenibile delle attività di pesca al traino del gambero rosso e del gambero viola nel Canale di Sicilia (sottozone geografiche 12, 13, 14, 15 e 16);
    • raccomandazione CGPM/43/2019/4 relativa a un piano di gestione per lo sfruttamento sostenibile del corallo rosso nel Mar Mediterraneo; e
    • raccomandazione CGPM/43/2019/1 relativa a una serie di misure di gestione per l’uso di dispositivi ancorati di concentrazione dei pesci nella pesca della lampuga nel Mar Mediterraneo.

DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?

Il regolamento si applica dall’1 gennaio 2010.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni consultare:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

Le successive modifiche al Regolamento (CEE) n. 1224/2009 del Consiglio sono state integrate nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, sull’Agenzia europea di controllo della pesca (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 18).

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1986 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che istituisce programmi specifici di controllo e ispezione per alcune attività di pesca e abroga le decisioni di esecuzione 2012/807/UE, 2013/328/UE, 2013/305/UE e 2014/156/UE (GU L 317 del 14.12.2018, pag. 29).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009, e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 e la decisione del Consiglio 2004/585/CE (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell’8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 29.10.2020

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