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Il mediatore europeo

SINTESI DI:

Decisione del Parlamento europeo 94/262/CECA, CE, Euratom: statuto e condizioni generali per l’esercizio delle funzioni del mediatore

SINTESI

CHE COSA FA LA DECISIONE?

Stabilisce le condizioni in cui opera il mediatore europeo.

PUNTI CHIAVE

Stato e nomina

  • Il mediatore possiede uno stato giuridico previsto dai trattati (articolo 228 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea).
  • Il mediatore viene eletto dal Parlamento europeo per una sola legislatura pari a cinque anni, ma può essere rieletto.
  • Il mediatore agisce in maniera indipendente e non accetta istruzioni da governi o altre organizzazioni.
  • Durante il suo mandato, il mediatore non può rivestire nessun altro incarico politico o amministrativo, retribuito o meno.

Combattere la cattiva amministrazione

Il compito principale del mediatore consiste nell’investigare sui casi di cattiva amministrazione presenti nelle istituzioni e negli organi dell’Unione europea (UE).

  • Le istituzioni e gli organi dell’UE devono fornire al mediatore tutte le informazioni richieste e devono indicare se tali informazioni sono o meno secretate [l’accesso alle informazioni secretate è regolato dalle norme di sicurezza dell’istituzione o dell’organo interessato, stabilite nel regolamento (CE) n. 1049/2001].
  • È possibile che i paesi dell’UE debbano fornire informazioni al mediatore. Qualora tali informazioni siano soggette a disposizioni legislative in materia di segreto professionale, il mediatore non potrà divulgarle.
  • Il mediatore può agire di propria iniziativa o a fronte di una denuncia.

Limite di autorità

  • La Corte di giustizia dell’Unione europea è esclusa dall’ambito dei poteri del mediatore nell’esercizio della sua funzione giurisdizionale.
  • Il mediatore non ha il potere di investigare sui casi di cattiva amministrazione presenti nei governi nazionali, regionali o locali dei paesi dell’UE.
  • Anche i casi già avviati dinanzi a un organo giurisdizionale e le domande sulla correttezza di una decisione della Corte esulano dal mandato del mediatore.

Presentare una denuncia

Le denunce presentate al mediatore devono soddisfare le seguenti condizioni.

  • Devono essere presentate da un cittadino dell’UE, da una persona residente in un paese dell’UE o da un organo come ad esempio una ONG, una fondazione o un’azienda avente una sede legale in un paese dell’UE (persone giuridiche).
  • Devono essere scritte in una delle 24 lingue dei trattati.
  • Devono fare riferimento solo al caso di cattiva amministrazione legato a un’istituzione o a un organo dell’UE. L’espressione «cattiva amministrazione» può indicare, ad esempio, casi di abuso di potere, irregolarità amministrative, discriminazione e via dicendo.
  • Devono essere depositate entro due anni dalla data in cui la persona che ha presentato la denuncia è entrata a conoscenza dei fatti.
  • Devono rappresentare «l’ultima risorsa»: prima di essere presentate, il denunciante deve avere seguito le dovute procedure amministrative nelle istituzioni interessate.

Le denunce possono essere classificate come riservate su richiesta del denunciante o dietro iniziativa del mediatore, qualora quest’ultimo reputi necessario tale provvedimento per proteggere gli interessi del denunciante o di un soggetto terzo.

Fasi successive

  • 1.

    Qualora, dopo l’investigazione iniziale, il mediatore stabilisca che la denuncia è ammissibile e che vi sono le basi per un’indagine, ne informerà l’istituzione o l’organo interessato e chiederà di fornire un parere entro un limite di tempo specificato (normalmente non superiore a tre mesi).

  • 2.

    Il mediatore sottopone il parere al denunciante, il quale può inviare i propri commenti entro un limite di tempo specificato (normalmente non superiore a un mese).

  • 3.

    Il mediatore può svolgere ulteriori indagini. Al termine delle indagini, il mediatore chiude il caso con una decisione motivata che può contenere osservazioni critiche e informa il denunciante e l’istituzione o l’organo interessato.

  • 4.

    Il mediatore può chiudere il caso con una relazione contenente progetti di raccomandazione per l’istituto o l’organo coinvolto, che verrà inviata al denunciante e all’istituzione o all’organo interessato. L’istituto o l’organo coinvolto ha tre mesi di tempo per presentare al mediatore un parere dettagliato elencando, ad esempio, le misure intraprese per implementare i progetti di raccomandazione.

  • 5.

    Qualora il parere dettagliato non risulti soddisfacente, il mediatore potrà decidere di preparare una speciale relazione per il Parlamento europeo. Questa relazione può contenere delle raccomandazioni e viene inviata anche al richiedente e all’istituzione o all’organo interessato.

  • 6.

    Se, nel corso di un’indagine, il mediatore viene a conoscenza di questioni di diritto penale, questi deve immediatamente informare le autorità nazionali, l’istituzione dell’UE responsabile per la lotta antifrode e, se del caso, l’istituzione o l’organo dell’UE per il quale lavora il funzionario o agente pubblico in questione.

  • 7.

    Inoltre, il mediatore presenta al Parlamento una relazione annuale sulle proprie attività, compresi gli esiti delle indagini svolte.

Attuazione delle norme

Le disposizioni di esecuzione di questa decisione sono state adottate dal mediatore in data 8 luglio 2002 e modificate da ultimo il 3 dicembre 2008.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DECISIONE?

È entrata in vigore il 4 maggio 1994.

CONTESTO

Sito web del mediatore europeo

ATTO

Decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l’esercizio delle funzioni del mediatore (GU L 113 del 4.5.1994, pagg. 15-18)

Le successive modifiche alla decisione 94/262/CECA, CE, Euratom sono state incorporate nel testo originale. Questa versione consolidata è da utilizzarsi a solo scopo di riferimento.

ATTI COLLEGATI

Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001 relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pagg. 43-48)

Ultimo aggiornamento: 04.02.2016

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