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Montaggio degli pneumatici dei veicoli a motore

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 458/2011 relativo ai requisiti dell’omologazione per tipo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi riguardo al montaggio degli pneumatici

QUAL È LO SCOPO DEL PRESENTE REGOLAMENTO?

  • Il presente regolamento definisce i requisiti per l'omologazione CE riguardo al montaggio degli pneumatici dei veicoli a motore delle seguenti categorie:
    • M: i veicoli a motore concepiti e costruiti per il trasporto dei passeggeri e con almeno quattro ruote;
    • N: i veicoli a motore concepiti e costruiti per il trasporto delle merci e con almeno quattro ruote;
    • O: i rimorchi.
  • Il presente regolamento attua il regolamento (CE) n. 661/2009 relativo alla sicurezza generale dei veicoli a motore.

PUNTI CHIAVE

Requisiti per il montaggio degli pneumatici

Secondo il regolamento sulla sicurezza generale dei veicoli a motore, gli pneumatici sono classificati in tre categorie, ossia C1, C2 e C3.

Tutti gli pneumatici devono essere montati sul veicolo ed avere la stessa struttura, eccetto gli pneumatici di soccorso per uso temporaneo*.

Lo spazio in cui gira la ruota deve essere tale da consentire un movimento senza restrizioni agli pneumatici e ai cerchi.

Gli pneumatici montati sui veicoli hanno limiti massimi di carico e devono esibire il simbolo della categoria di velocità. Tali aspetti devono essere compatibili con i veicoli in questione.

Se un veicolo è dotato di una ruota di soccorso, essa deve appartenere ad una delle due categorie:

  • unità di soccorso normale, della stessa dimensione degli pneumatici montati sul veicolo;
  • unità di soccorso per uso temporaneo di tipo adeguato per essere usato sul veicolo.

Norme relative all'omologazione CE

Il fabbricante del veicolo deve presentare all’autorità di omologazione una domanda di omologazione CE. Questa domanda deve contenere determinate informazioni, quali:

  • la marca e il tipo di veicolo;
  • il numero di assi e ruote;
  • caratteristiche principali degli pneumatici:

Se l'autorità competente ritiene che il veicolo rispetti tutti i requisiti relativi al montaggio degli pneumatici, attribuisce l'omologazione CE per tipo ed attribuisce un numero di omologazione in conformità alla direttiva 2007/46/CE.

Il regolamento(UE) 2015/166 modifica il regolamento (UE) n. 458/2011 adattandolo ai progressi tecnici riguardanti la ruota di scorta facoltativa per i veicoli della categoria N1 (ovvero quelli che trasportano merci e con un peso massimo non superiore alle 3,5 tonnellate).

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento si applica a partire dal 2 giugno 2011.

CONTESTO

Per maggiori informazioni si consulti:

* TERMINI CHIAVE

Pneumatico di soccorso per uso temporaneo: pneumatico di soccorso per uso temporaneo progettato per essere utilizzato a una pressione superiore rispetto a quella stabilita per gli pneumatici normali e rinforzati.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 458/2011 della Commissione, del 12 maggio 2011, relativo ai requisiti dell'omologazione per tipo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi riguardo al montaggio degli pneumatici e che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 124 del 13.5.2011, pag. 11-20)

Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 458/2011 sono state integrate al testo originario. La presente versione consolidata è a solo scopo documentale.

Ultimo aggiornamento: 07.07.2016

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