EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 1095/2010 che istituisce l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento istituisce l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), una delle tre autorità europee di vigilanza (AEV), che rafforza il coordinamento tra le autorità nazionali di regolamentazione dei mercati finanziari e garantisce l’applicazione uniforme della normativa finanziaria dell’Unione europea (Unione) negli Stati membri dell’Unione.
  • È stato modificato dal regolamento (UE) 2019/2175 che conferisce a tutte e tre le autorità europee di vigilanza una maggiore responsabilità di garantire la convergenza della vigilanza dei mercati finanziari nei propri rispettivi settori.

PUNTI CHIAVE

Applicazione uniforme del diritto

  • L’ESMA elabora norme tecniche e di regolamentazione basate sulla normativa finanziaria dell’Unione. Ha inoltre il potere di emettere orientamenti e raccomandazioni in merito all’applicazione del diritto dell’Unione.

Protezione dei consumatori e attività finanziarie

  • L’ESMA promuove la trasparenza, la semplicità e l’equità nei mercati per proteggere i consumatori di prodotti finanziari. Monitora le attività finanziarie e analizza le tendenze dei consumi, oltre a svolgere altri compiti. In determinate condizioni rigorose, può temporaneamente vietare o limitare le attività finanziarie che presentano una minaccia per la stabilità dei mercati.

Violazione del diritto

  • L’ESMA può effettuare indagini su una violazione del diritto da parte di un’autorità nazionale. Ciò si verifica quando quest’ultima omette di assicurare che un partecipante ai mercati finanziari rispetti il diritto dell’Unione.
  • Entro due mesi, l’ESMA può emettere una raccomandazione che impone all’autorità nazionale di adottare le misure necessarie per rispettare il diritto dell’Unione. Quindi, la Commissione europea può formulare un parere formale. Se il mancato rispetto dell’autorità nazionale persiste, l’ESMA può adottare direttamente una decisione nei confronti di un singolo partecipante ai mercati finanziari, a determinate condizioni rigorose. Tale decisione prevale su decisioni precedenti prese dall’autorità nazionale.

Regolamento di modifica (UE) 2019/2175

  • Tale regolamento di modifica conferisce all’ESMA poteri di vigilanza diretti sugli amministratori di indici di riferimento critici* e sui fornitori di servizi di comunicazione dei dati.
  • Trasferisce l’autorizzazione e i poteri di vigilanza relativi ai fornitori di servizi di comunicazione dei dati* dalle autorità competenti all’ESMA, a eccezione di quelle che beneficiano di una deroga alla luce di una rilevanza limitata a livello unionale. Ciò contribuisce a ridurre la frammentazione e i costi, garantendo lo stesso livello di qualità e attendibilità dei dati in tutta l’Unione.
  • L’ESMA assume un maggiore ruolo di coordinamento nei casi di abuso di mercato. Qualora determinati ordini, operazioni o comportamenti destino sospetti relativi ad abusi di mercato e abbiano implicazioni transfrontaliere per l’integrità dei mercati finanziari o la stabilità finanziaria nell’Unione, l’ESMA può esprimere un parere sulle verifiche da effettuare.
  • Il regolamento conferisce all’ESMA, oltre alle autorità competenti, le competenze per la raccolta di dati diretta dai partecipanti al mercato in virtù dei requisiti di trasparenza di pre e post-negoziazione e per autorizzare e sorvegliare i fornitori di servizi di comunicazione dei dati.
  • L’ESMA può condurre indagini e ispezioni in loco e imporre sanzioni o penalità di mora al fine di obbligare i fornitori di servizi di comunicazione dei dati di porre fine a una violazione o di fornire informazioni complete e corrette come richiesto.
  • In qualità di autorità competente incaricata del riconoscimento di amministratori di indici di riferimento di paesi terzi, l’ESMA opera come controparte dell’Unione per le autorità di vigilanza dei paesi terzi, rendendo la cooperazione transfrontaliera più efficiente ed efficace.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento (UE) n. 1095/2010 è in vigore dal 1o gennaio 2011.
  • Il regolamento di modifica (UE) 2019/2175 (per quanto concerne le modifiche al regolamento (UE) n. 1095/2010) è in vigore dal 1o gennaio 2020.

CONTESTO

  • L’ESMA, che ha sede a Parigi, è stata istituita nel 2010 per salvaguardare la stabilità dei mercati finanziari dell’Unione e risolvere le lacune della vigilanza finanziaria.
  • L’ESMA fa parte del sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF), istituito nel 2010 insieme ad altri organismi di vigilanza:
    • l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali con sede a Francoforte;
    • l’Autorità bancaria europea con sede a Parigi.
  • Il SEVIF comprende inoltre il Comitato europeo per il rischio sistemico della sorveglianza finanziaria, il Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza e le autorità di vigilanza nazionali.
  • Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Indici di riferimento critici. Gli indici o gli indicatori di riferimento si usano per determinare i prezzi di strumenti e contratti finanziari o per misurare le prestazioni di un fondo di investimento.
Fornitori di servizi di comunicazione dei dati. Aziende che permettono la comunicazione delle operazioni riguardanti strumenti finanziari alle autorità di regolamentazione e al pubblico.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

Le modifiche successive al regolamento (UE) n. 1095/2010 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 1).

Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio, del 17 novembre 2010, che conferisce alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 162).

Ultimo aggiornamento: 17.11.2021

Top