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Dispositivi di sbrinamento e di disappannamento del parabrezza dei veicoli a motore

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 672/2010: requisiti per l’omologazione dei dispositivi di sbrinamento e disappannamento del parabrezza di alcuni veicoli a motore

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Definisce i requisiti di omologazione UE per lo sbrinamento* e disappannamento del parabrezza* dei veicoli a motore della categoria M1. Tale categoria comprende i veicoli che dispongono di un massimo di nove posti a sedere.
  • Attua il regolamento (CE) n. 661/2009: omologazione di veicoli a motore e rimorchi.

PUNTI CHIAVE

Requisiti relativi ai sistemi di sbrinamento e di disappannamento del parabrezza

Tutti i veicoli della categoria M1 devono essere equipaggiati di:

  • un dispositivo che permette di eliminare la brina e il ghiaccio sulla superficie esterna del parabrezza. Il conducente del veicolo deve avere una visibilità sufficiente attraverso il parabrezza alle basse temperature.
  • un dispositivo che permette di eliminare il vapore sulla superficie interna del parabrezza.

Per garantire l’efficacia dei dispositivi di sbrinamento e di disappannamento del parabrezza, devono essere effettuate delle prove sul veicolo a una temperatura di -8 °C o -18 °C per sciogliere il ghiaccio formatosi sulla superficie esterna del parabrezza, e a una temperatura di -3 °C per il disappannamento del vapore formatosi sulla superficie interna del parabrezza.

Norme per l’omologazione UE

Il fabbricante del veicolo deve presentare all’autorità di omologazione una domanda di omologazione UE. Tale domanda deve contenere determinate informazioni, in particolare:

  • la marca e il tipo di veicolo;
  • le caratteristiche del dispositivo di sbrinamento e di disappannamento sul pannello di visualizzazione;
  • le caratteristiche del motore del veicolo che fornisce il calore al sistema.

Se l’autorità competente ritiene che il veicolo soddisfi tutti i requisiti relativi ai dispositivi di sbrinamento e di disappannamento del parabrezza, essa concede l’omologazione CE e attribuisce un numero di omologazione conformemente alla direttiva 2007/46/CE.

DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Viene applicato dal 17 agosto 2010.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Dispositivo di sbrinamento: dispositivo destinato a eliminare la brina o il ghiaccio sulla superficie esterna del parabrezza.
Dispositivo di disappannamento: dispositivo destinato a eliminare il vapore sulla superficie interna del parabrezza.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 672/2010 della Commissione, del 27 luglio 2010, relativo ai requisiti di omologazione dei dispositivi di sbrinamento e disappannamento del parabrezza di alcuni veicoli a motore e che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 196 del 28.7.2010, pag. 5).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo ai requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 661/2009 sono state integrate nel documento originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (Direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 02.05.2019

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