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Sistema di garanzia delle assicurazioni (Libro bianco)

La crisi finanziaria del 2008 ha messo in luce la fragilità del settore finanziario e, in particolare, delle assicurazioni nell’Unione europea (UE). In risposta a tale crisi, la Commissione europea ha attuato in un primo momento la direttiva «Solvibilità II » che obbliga le imprese di assicurazione e di riassicurazione a disporre di fondi propri sufficienti per poter coprire i loro obblighi per un periodo di un anno. La Commissione intende ora rafforzare la sicurezza dei consumatori istituendo un sistema armonizzato di regimi di garanzia delle assicurazioni.

ATTO

Libro bianco sui sistemi di garanzia nel settore delle assicurazioni [COM(2010) 370 def. - Non pubblicato nella Gazzetta ufficiale].

SINTESI

Il presente Libro bianco illustra diverse proposte il cui obiettivo è introdurre un regime giuridicamente vincolante nel settore dei sistemi di garanzia delle assicurazioni (IGS).

Gli IGS permettono di risarcire i consumatori quando una società di assicurazioni diventa insolvente, ovvero quando non è più in grado di adempiere ai propri obblighi contrattuali.

Obiettivi di un IGS armonizzato

Il presente Libro bianco raccomanda di adottare misure atte a:

  • garantire una protezione globale e uniforme per contraenti e beneficiari;
  • evitare distorsioni della concorrenza tra le varie società di assicurazione;
  • ridurre gli incentivi sfavorevoli;
  • garantire il contenimento dei costi;
  • accrescere la fiducia dei consumatori e la stabilità del mercato.

Tipi di imprese interessate

Il presente Libro bianco si applica a tutte le imprese di assicurazione vita e non vita. Non trova invece applicazione per i fondi pensione o per la riassicurazione.

Tipi di prodotti coperti dagli IGS

La Commissione raccomanda che gli IGS coprano contratti di assicurazione vita e non vita. In particolare, le polizze di assicurazione vita devono includere i «prodotti classici» di protezione dal rischio, nonché i prodotti di risparmio e di investimento.

Momento d’intervento degli IGS

Secondo la Commissione l’IGS deve intervenire quando nessun altro meccanismo di protezione ha potuto prevenire il fallimento di un assicuratore o attenuarne gli effetti. L'IGS deve essere considerato come un meccanismo di tutela di ultima istanza.

Principio del «paese d’origine»

In base al principio del paese d’origine, le autorità di vigilanza del paese d’origine sono responsabili in materia di norme prudenziali e per l’avvio del processo di liquidazione. Tale principio comporta vantaggi in quanto è compatibile con il sistema di garanzia dei depositi nel settore bancario e con il sistema di tutela degli investitori nel settore dei valori mobiliari.

La Commissione raccomanda vivamente l’applicazione del principio del paese d’origine nel caso degli IGS.

Modalità di finanziamento degli IGS

Gli IGS devono essere finanziati attraverso contributi ex ante degli assicuratori. Questa modalità di finanziamento può essere integrata, in caso di necessità, con ulteriori finanziamenti calcolati in base al profilo di rischio di ciascun contribuente.

Quando l’assicuratore diventa insolvente, gli IGS devono risarcire i contraenti e i beneficiari dell’assicurazione per le perdite subite, per un periodo predefinito.

Contesto

Il settore delle assicurazioni è stato fortemente colpito dalla crisi finanziaria mondiale del 2008. Alcune grandi imprese europee di assicurazioni hanno subito pesanti perdite e hanno dovuto essere rifinanziate. Per evitare il riverificarsi di questa situazione, il gruppo de Larosière aveva raccomandato nella sua relazione finale l’istituzione di IGS armonizzati a livello di UE, conformemente a quanto annunciato nella comunicazione del 9 marzo 2009 «Guidare la ripresa in Europa».

Ultima modifica: 06.09.2010

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