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Diritto d’autore nell’economia della conoscenza

Il progresso tecnico ha reso l’informazione più accessibile, soprattutto grazie a Internet. Per questa ragione è ormai necessario adattare il quadro dei diritti d’autore ai recenti sviluppi tecnologici. La presente comunicazione esamina le possibili linee d’azione per quanto riguarda la digitalizzazione delle opere, il trattamento delle opere orfane, l’accesso per le persone con disabilità e la protezione dei nuovi creatori di contenuti su Internet.

ATTO

Comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2009 intitolata «Il diritto d’autore nell’economia della conoscenza» [COM(2009) 532 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

SINTESI

Dopo aver analizzato le risposte ricevute in seguito al Libro verde sul diritto d'autore nell'economia della conoscenza, la Commissione europea annuncia nella presente comunicazione una serie di azioni da realizzare in materia di diritti di proprietà intellettuale.

Quali sono le posizioni dei vari attori coinvolti?

La Commissione ha raccolto 372 risposte alla consultazione avviata dal Libro verde. L’analisi di tali risposte fa emergere punti di vista radicalmente opposti fra i principali soggetti seguenti:

  • gli archivi, le biblioteche e le università sono favorevoli a un sistema del diritto d’autore più permissivo, nonché a un sistema di eccezioni «di interesse pubblico» per facilitare l’accesso alle opere;
  • gli editori, le società di gestione collettiva e altri titolari di diritti propendono piuttosto per lo status quo in materia di diritti d’autore e preferiscono contratti adattabili caso per caso che tengano conto delle nuove tecnologie.

Qual è la strategia della Commissione in materia di diritti d’autore?

Biblioteche e archivi

La produzione di copie digitali e la diffusione elettronica delle opere digitalizzate sono le due principali sfide per biblioteche e archivi. Attualmente, la digitalizzazione delle collezioni delle biblioteche necessita dell’autorizzazione preventiva dei titolari dei diritti e la diffusione delle opere on line è consentita esclusivamente nei locali delle biblioteche.

La Commissione intende quindi proseguire i lavori a livello europeo allo scopo di chiarire le implicazioni giuridiche della digitalizzazione di massa e proporre possibili soluzioni per i costi di transazione della gestione dei diritti.

Opere orfane

Le opere orfane sono opere protette dal diritto d’autore i cui titolari non possono essere individuati o localizzati. Esse non possono essere utilizzate poiché non è possibile ottenere l’autorizzazione preventiva dei titolari dei diritti. Di conseguenza, queste opere non potranno essere integrate nei progetti di digitalizzazione quali la biblioteca Europeana. Benché la Commissione abbia pubblicato nel 2006 una raccomandazione sulla digitalizzazione on line del materiale culturale e il protocollo d’intesa del 2008 sulle opere orfane, non esiste attualmente un quadro giuridico vincolante in questo settore.

La Commissione intende avviare una valutazione d’impatto riguardante diversi approcci per favorire la digitalizzazione e la diffusione di opere orfane. Tra gli approcci possibili ci sarà uno strumento indipendente e giuridicamente vincolante sulla gestione e sul riconoscimento reciproco delle opere orfane (un’eccezione alle disposizioni della direttiva 2001/29/CE) o orientamenti in materia di riconoscimento reciproco transfrontaliero di opere orfane.

Insegnamento e ricerca

L'insegnamento, l'apprendimento e la ricerca sono ambiti che si inseriscono sempre di più in un contesto internazionale, grazie alle nuove tecnologie di informazione e comunicazione. È quindi importante che i diritti d’autore sulle opere e le pubblicazioni non rappresentino un ostacolo al loro sviluppo. A tal fine, è emersa la questione della possibile differenza tra pubblicazioni scientifiche e pubblicazioni per scopi letterari o artistici. La Commissione intende inoltre facilitare l’acquisizione e l’utilizzo dei materiali della ricerca scientifica. Attualmente il sistema si basa su accordi di licenza conclusi con gli editori. La Commissione desidera raccogliere le migliori pratiche in questo settore per ottenere un sistema meno frammentato dei diritti di utilizzo delle riviste scientifiche.

Persone con disabilità

La convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (FR) (EN) sancisce che tali persone hanno il diritto fondamentale di godere a pari merito dei normodotati dell’accesso alle informazioni, alle pubblicazioni e al materiale culturale in un formato accessibile. Queste persone, tuttavia, hanno attualmente un accesso molto limitato a queste opere (soltanto il 5% dei libri pubblicati in Europa viene convertito in formati accessibili). Inoltre, il trasferimento transfrontaliero di questo tipo di materiale è ostacolato dalla limitazione territoriale delle eccezioni ai diritti d’autore ai sensi della legislazione nazionale.

L’obiettivo principale della Commissione è incoraggiare gli editori a rendere un maggior numero di opere disponibili in formati accessibili alle persone con disabilità. In tale ottica, l’organizzazione di un forum con le parti interessate agevolerà l’elaborazione di soluzioni per assicurare a tali persone un migliore accesso alle opere, garantendo nel contempo che i titolari dei diritti siano adeguatamente remunerati per l’utilizzo della loro opera.

Contenuti creati dall’utente

Grazie allo sviluppo di nuove applicazioni su Internet, gli utenti possono ormai produrre e condividere testi, video e immagini o creare contenuti talvolta basati su materiale protetto da diritto d’autore.

Poiché la creazione di contenuti da parte degli utenti Internet è un fenomeno piuttosto recente, la Commissione intende ancora approfondire le necessità specifiche di questi utenti per quanto riguarda la protezione dei loro diritti.

Ultima modifica: 09.07.2010

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