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Vendita di titoli allo scoperto

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 236/2012 relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap)

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

  • È volto a regolamentare taluni aspetti delle vendite allo scoperto* e dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap, CDS)* nell’Unione europea (Unione).
  • Esso introduce:
    • obblighi di trasparenza armonizzati per i gestori degli investimenti e
    • nuovi poteri per le autorità di regolamentazione finanziaria e per l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) da utilizzare in circostanze eccezionali* in cui vi sia una grave minaccia alla stabilità finanziaria.

PUNTI CHIAVE

Il regolamento:

  • ha per oggetto tutti gli strumenti finanziari, in particolare le azioni quotate dall’Unione, i derivati e i titoli di debito sovrano (prestiti emessi dai governi);
  • stabilisce norme rigorose in materia di vendita allo scoperto e regolamenta alcuni aspetti dei CDS, in relazione ai rischi associati a essi, tra le quali:
    • misure per prevenire la vendita a «nudo»* di titoli e prestiti emessi da un governo,
    • divieto delle operazioni di credit default swap a «nudo» (anche per il debito sovrano);
  • stabilisce obblighi di comunicazione: i gestori degli investimenti devono comunicare alle autorità bancarie determinate operazioni di vendita allo scoperto. Quelle di importo maggiore (oltre una certa soglia) devono essere rese pubbliche sui mercati.
  • conferisce, in periodi di eccezionale instabilità finanziaria in uno Stato membro o nell’Unione nel suo insieme, alle autorità competenti poteri temporanei di richiedere maggiore trasparenza o di imporre limiti alle operazioni di vendita allo scoperto e ai CDS;
  • dà all’ESMA:
    • un ruolo di coordinamento essenziale per garantire la coerenza tra le autorità competenti e per garantire che tutte le misure adottate siano necessarie e proporzionate,
    • il potere di adottare misure ove la situazione abbia implicazioni di tipo transfrontaliero.

Atti di esecuzione e atti delegati

  • Il regolamento di esecuzione (UE) 827/2012 stabilisce norme tecniche relative:
    • ai metodi di comunicazione al pubblico delle posizioni nette in titoli azionari;
    • al formato delle informazioni da fornire all’ESMA in relazione alle posizioni corte nette;
    • ai tipi di accordi, alle modalità d’intesa e alle misure che garantiscono adeguatamente che titoli azionari o debito sovrano siano disponibili per il regolamento; e
    • alle date e al periodo per la determinazione della sede principale di negoziazione dei titoli azionari.
  • Il regolamento delegato (UE) 826/2012 integra il regolamento (UE) n. 236/2012 per quanto riguarda:
    • le norme tecniche sugli obblighi di notifica e di comunicazione al pubblico delle posizioni corte nette;
    • le informazioni dettagliate da presentare all’ESMA in relazione alle posizioni corte nette; e
    • il metodo di calcolo del volume degli scambi per la determinazione dei titoli azionari esentati.
  • Il regolamento delegato (UE) 918/2012 integra il regolamento (UE) n. 236/2012 per quanto riguarda:
    • le definizioni;
    • il calcolo delle posizioni corte nette, le posizioni coperte in CDS su emittenti sovrani, le soglie di notifica, le soglie di liquidità per la sospensione delle restrizioni, le diminuzioni significative del valore degli strumenti finanziari e gli eventi sfavorevoli.
  • Il regolamento delegato (UE) n. 919/2012 integra il regolamento (UE) n. 236/2012 per quanto riguarda le norme tecniche sul metodo di calcolo della diminuzione di valore per i titoli azionari liquidi e per altri strumenti finanziari.

Pandemia di COVID-19 — Decisioni dell’ESMA

  • Il 16 marzo 2020, a seguito dello scoppio della pandemia di COVID-19 e data la conseguente grave minaccia alla fiducia del mercato nell’Unione, l’ESMA ha emesso una decisione [decisione (UE) 2020/525 — ESMA] che impone temporaneamente ai titolari di posizioni corte nette in azioni negoziate su un mercato regolamentato dell’Unione di notificare all’autorità nazionale competente pertinente se la posizione raggiunge o supera lo 0,1 % del capitale azionario emesso dopo l’entrata in vigore della decisione. La decisione aveva una validità di tre mesi.
  • Il 10 giugno 2020, è stata adottata la decisione (UE) 2020/1123 — ESMA per prorogare la decisione originale di tre mesi, fino al 17 settembre 2020.
  • Il 16 settembre 2020, un’ulteriore decisione è stata adottata, per prorogare la precedente fino al 18 dicembre 2020.
  • Il 16 dicembre 2020, è stata adottata un’ulteriore decisione. Essa si applica a partire dal 19 dicembre e proroga la precedente decisione per un periodo di tre mesi fino al 19 marzo 2021.

DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?

È in vigore dal 1o novembre 2012.

CONTESTO

In tempi di instabilità finanziaria, alcune operazioni finanziarie come la vendita allo scoperto e i CDS, comportano il rischio di aggravare eventuali spirali al ribasso dei prezzi dei titoli, soprattutto per quanto gli istituti finanziari, minacciandone la sostenibilità e creando dei rischi per l’intero sistema finanziario. Tale instabilità dei mercati finanziari può estendersi all’economia reale.

Per ulteriori informazioni consultare:

TERMINI CHIAVE

Vendita allo scoperto: una transazione in cui un istituto finanziario vende un prodotto finanziario che ha preso in prestito, con l’obiettivo di ricomprarlo in seguito. L’istituto auspica che nel frattempo il prezzo del prodotto diminuisca, così pagherà un prezzo inferiore a quello di vendita.
Credit default swap (CDS): strumenti derivati ad alto rischio, non regolamentati.
Circostanze eccezionali: nel contesto di questo regolamento:
  • quando si verificano eventi o sviluppi sfavorevoli che costituiscono una grave minaccia alla stabilità finanziaria o alla fiducia del mercato nello Stato membro interessato o in uno o più altri Stati membri; e
  • quando la misura è necessaria per affrontare la minaccia e non avrà un effetto negativo sull’efficienza dei mercati finanziari, che risulti sproporzionato rispetto ai benefici.
Vendita a nudo: percepita come più rischiosa — una transazione in cui il venditore non ha nemmeno preso a prestito il prodotto finanziario che vende.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei credit default swap (GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 236/2012 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Decisione (UE) 2020/525 dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati del 16 marzo 2020 di imporre alle persone fisiche o giuridiche che detengono posizioni corte nette in relazione al capitale azionario emesso da società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, l’obbligo di notifica alle autorità competenti in caso di superamento di una determinata soglia temporaneamente ridotta, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 116 del 15.4.2020, pag. 5).

Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016 che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 1).

Regolamento delegato (UE) n. 918/2012 della Commissione, del 5 luglio 2012, che integra il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap), per quanto riguarda le definizioni, il calcolo delle posizioni corte nette, le posizioni coperte in credit default swap su emittenti sovrani, le soglie di notifica, le soglie di liquidità per la sospensione delle restrizioni, le diminuzioni significative del valore degli strumenti finanziari e gli eventi sfavorevoli (GU L 274 del 9.10.2012, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento delegato (UE) n. 919/2012 della Commissione, del 5 luglio 2012, che integra il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi a oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sul metodo di calcolo della diminuzione di valore per i titoli azionari liquidi e per altri strumenti finanziari (GU L 274 del 9.10.2012, pag. 16).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 827/2012 della Commissione, del 29 giugno 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione relative al metodo di comunicazione al pubblico delle posizioni nette in titoli azionari, al formato delle informazioni da fornire all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in relazione alle posizioni corte nette, ai tipi di accordi, alle modalità d’intesa e alle misure che garantiscono adeguatamente che titoli azionari o debito sovrano siano disponibili per il regolamento nonché alle date e al periodo per la determinazione della sede principale di negoziazione dei titoli azionari a norma del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap) (GU L 251 del 18.9.2012, pag. 11).

Regolamento delegato (UE) n. 826/2012 della Commissione, del 29 giugno 2012, che integra il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di notifica e di comunicazione al pubblico delle posizioni corte nette, sulle informazioni dettagliate da presentare all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in relazione alle posizioni corte nette e sul metodo di calcolo del volume degli scambi per la determinazione dei titoli azionari esentati (GU L 251 del 18.9.2012, pag. 1).

Ultimo aggiornamento: 02.12.2020

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