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Prodotti di investimento al dettaglio

La presente comunicazione propone una definizione comune per i prodotti di investimento al dettaglio e un quadro armonizzato in materia di informazioni e pratiche di vendita, nell’ottica di ristabilire la fiducia nei mercati finanziari.

ATTO

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 30 aprile 2009, relativa ai prodotti di investimento al dettaglio preassemblati [COM(2009) 204 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

SINTESI

La presente comunicazione spiega le misure che la Commissione europea intende adottare nel settore dei prodotti di investimento al dettaglio, in particolare per quanto riguarda le informazioni obbligatorie e le pratiche di vendita. L’obiettivo è allineare il quadro legislativo europeo alla realtà del mercato. In tale ottica, la Commissione intende introdurre a livello europeo un approccio orizzontale nel campo dei prodotti di investimento al dettaglio.

Caratteristiche

I prodotti di investimento al dettaglio hanno caratteristiche grosso modo comparabili:

  • l’esposizione dell’investitore ad attività finanziarie sottostanti;
  • la loro funzione primaria è l’accumulazione del capitale;
  • sono generalmente destinati al mercato al dettaglio a medio/lungo termine;
  • sono commercializzati direttamente agli investitori al dettaglio.

I prodotti in questione comprendono i seguenti tipi di prodotti:

  • i fondi comuni di investimento;
  • gli investimenti inseriti in polizze di assicurazione vita;
  • i titoli strutturati al dettaglio;
  • i depositi a termine strutturati.

Carenze attuali

I prodotti di investimento al dettaglio possono essere all’origine di rischi nella misura in cui vi è una forte asimmetria di informazioni e conoscenze tra gli artefici e i distributori dei prodotti, da un lato, e gli investitori al dettaglio dall’altro.

Un’altra importante carenza di questo tipo di prodotto risiede nell’incoerenza del quadro europeo di regolamentazione in vigore, il quale è attualmente inadeguato alla realtà dell’attuale mercato dell’investimento al dettaglio e non è in grado di garantire agli investitori un livello sufficiente di protezione.

Le principali lacune del quadro comunitario applicabile ai prodotti di investimento al dettaglio sono la mancanza d’informazioni essenziali fornite agli investitori e la regolamentazione delle pratiche di vendita.

Proposte per un approccio orizzontale

Informazioni essenziali per gli investitori

Occorre garantire il maggior grado possibile di armonizzazione e standardizzazione delle informazioni essenziali per gli investitori al dettaglio per consentire un raffronto tra i prodotti.

Le informazioni essenziali per gli investitori dovrebbero soddisfare i seguenti criteri:

  • devono essere corrette, chiare e non fuorvianti;
  • devono contenere i dati necessari per prendere decisioni di investimento informate (in particolare per quanto riguarda il rendimento, i rischi, le spese…);
  • devono essere presentate in un formato conciso e semplice;
  • devono essere fornite in tempo utile.

Vendita di prodotti di investimento al dettaglio preassemblati da parte degli intermediari e di altri distributori

Le disposizioni della direttiva MiFID (relativa ai mercati degli strumenti finanziari) costituiscono un riferimento nell’ambito delle norme di comportamento e della gestione dei conflitti d’interesse. La Commissione suggerisce di estendere il campo d’applicazione della direttiva MiFID a tutti i prodotti di investimento al dettaglio.

I principi fondamentali di un approccio orizzontale in materia di regolamentazione delle pratiche di vendita sono i seguenti:

  • il corretto trattamento dell’investitore;
  • i prodotti venduti devono corrispondere al profilo e alle esigenze dell’investitore;
  • i rischi per l’investitore devono essere comunicati in modo chiaro se quest’ultimo decide di non avvalersi di una consulenza;
  • i conflitti di interesse non devono avere conseguenze negative per gli investitori e devono essere evitati;
  • gli investitori devono essere informati in modo chiaro ed efficace in merito alle disposizioni in materia di remunerazione dell’intermediario e di tutte le spese, commissioni o oneri;
  • le persone incaricate di valutare l’adeguatezza dei prodotti devono comprendere pienamente tali prodotti e le loro caratteristiche.

È tuttavia indispensabile stabilire una definizione generale del concetto «prodotto di investimento al dettaglio», come pure una chiara designazione dei prodotti che vi rientrano.

Contesto

La presente comunicazione segna il completamento dei lavori iniziati a seguito della richiesta avanzata dal Consiglio ECOFIN nel maggio 2007 ed è finalizzata a ristabilire la fiducia nei mercati finanziari. Essa s’inscrive tra le misure di riforma avviate dall’Unione europea all’inizio della crisi finanziaria dell’ottobre 2008. La crisi ha messo in evidenza l’importanza di garantire la trasparenza dei prodotti finanziari e ha messo in luce le conseguenze disastrose delle vendite irresponsabili.

Ultima modifica: 20.08.2009

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