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Origine geografica delle bevande spiritose

Al fine di proteggere i consumatori e sviluppare il settore delle bevande spiritose*, l’Unione europea (UE) ha istituito un quadro normativo che garantisce norme unionali uniformi applicabili alla commercializzazione delle bevande spiritose.

ATTO

Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio

SINTESI

Al fine di proteggere i consumatori e sviluppare il settore delle bevande spiritose*, l’Unione europea (UE) ha istituito un quadro normativo che garantisce norme unionali uniformi applicabili alla commercializzazione delle bevande spiritose.

CHE COSA FA IL PRESENTE REGOLAMENTO?

Stabilisce le norme relative alla definizione, alla descrizione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche. Si applica a tutte le bevande spiritose, siano esse prodotte nell’UE o in un paese terzo.

PUNTI CHIAVE

  • L’allegato II del presente regolamento evidenzia 46 categorie di bevande spiritose diverse, ognuna con specifiche differenti che una bevanda spiritosa deve possedere per essere inclusa in una determinata categoria. Se una bevanda spiritosa risponde alle specifiche di varie categorie, può essere venduta con una o più delle denominazioni riportate per queste categorie.
  • Le bevande spiritose sono soggette alle norme generali in materia di presentazione ed etichettatura dei prodotti alimentari. Tuttavia il presente regolamento prevede specifiche norme di etichettatura e di presentazione, quali l’indicazione in etichetta delle materie prime utilizzate, i parametri per l’utilizzo della dicitura «assemblaggio», l’indicazione della durata di invecchiamento, il divieto dell’utilizzo di capsule di piombo per la chiusura dei recipienti e l’etichettatura in una o più lingue ufficiali dell’UE.
  • L’indicazione geografica identifica una bevanda spiritosa come originaria del territorio di un paese, quando una determinata qualità, rinomanza o altra caratteristica sia attribuibile alla sua origine geografica.
  • La registrazione di un’indicazione geografica da parte dei paesi dell’UE e dei paesi terzi avviene previa presentazione della domanda alla Commissione europea. La domanda deve essere accompagnata da una scheda tecnica contenente numerose informazioni, quali la descrizione della bevanda spiritosa, la definizione della zona geografica, una descrizione del metodo di produzione, gli eventuali requisiti stabiliti da disposizioni europee, nazionali o regionali e il nome e l’indirizzo del richiedente.
  • Qualora la bevanda spiritosa non possieda più le caratteristiche contenute nella scheda tecnica, la Commissione europea può annullare la registrazione di un’indicazione geografica.

TERMINI CHIAVE

* Bevanda spiritosa: bevanda alcolica destinata al consumo umano. Per definizione, essa ha caratteristiche organolettiche particolari e un titolo alcolometrico minimo del 15 %. È prodotta mediante distillazione, mediante macerazione o mediante aggiunta di aromi, oppure mediante miscelazione di una bevanda spiritosa con altre bevande spiritose, alcol etilico di origine agricola o determinati distillati.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Regolamento (CE) n. 110/2008

20.2.2008

-

GU L 39 del 13.2.2008, pagg. 16-54

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Regolamento (CE) n. 1334/2008

20.1.2009

-

GU L 354 del 31.12.2008, pagg. 34-50

Le modifiche e correzioni successive al regolamento (CE) n. 110/2008 sono state integrate nel testo di base. La presente versione consolidata ha solo valore documentale.

ATTI COLLEGATI

Regolamento (CE) n. 936/2009 della Commissione, del 7 ottobre 2009, recante applicazione degli accordi tra l’Unione europea e alcuni paesi terzi in merito al mutuo riconoscimento di alcune bevande spiritose (GU L 264 dell 8.10.2009, pagg.5-6)

Ultimo aggiornamento: 02.10.2015

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