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Libera circolazione degli sportivi nell’UE

 

SINTESI DI:

Articolo 165 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

QUAL È LO SCOPO DELL’ARTICOLO DEL TRATTATO?

Esso conferma che l’Unione europea (UE) può adottare misure per contribuire alla promozione dello sport europeo, nel rispetto della sua natura specifica, delle strutture di volontariato e delle funzioni sociali ed educative. Tali misure sostengono, coordinano e integrano l’azione nazionale.

PUNTI CHIAVE

  • L’articolo 165 dichiara che l’UE può sviluppare la dimensione europea dello sport:
    • promuovendo l’equità e l’apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi sportivi;
    • proteggendo l’integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani;
    • rafforzando la cooperazione con i paesi extra UE e le relative organizzazioni internazionali, in particolare il Consiglio d’Europa;
    • adottando adeguati incentivi e raccomandazioni, senza armonizzare le leggi e i regolamenti nazionali.
  • La libera circolazione delle persone è un principio fondamentale dell’Unione europea. Nello sport questo fa sì che, in generale, i professionisti e i dilettanti possano muoversi liberamente da un paese all’altro.
  • Il principio significa che norme che comportano una discriminazione diretta, come ad esempio le quote basate sulla nazionalità, non sono ammesse nello sport professionistico.
  • Nella pratica restrizioni limitate e proporzionate, che sono indirettamente discriminatorie, possono essere inserite nella libera circolazione, a condizione che abbiano un obiettivo legittimo e siano proporzionate. Queste riconoscono la specificità dello sport e comprendono:
    • il diritto di selezionare solo gli atleti e i giocatori nazionali affinché rappresentino il loro paese;
    • la limitazione del numero di partecipanti a una gara;
    • la determinazione di scadenze per i trasferimenti di giocatori negli sport di squadra;
    • regole di compensazione per il reclutamento e la formazione dei giovani giocatori.
  • Altri articoli del trattato che proibiscono la discriminazione nazionale (articoli 18 e 45) e che garantiscono il diritto di vivere in un altro paese dell’UE (articolo 21) e la libertà di stabilirsi e la fornitura di servizi (articoli 49 e 56) si applicano a:
    • sportivi professionisti e semi-professionisti (come lavoratori);
    • istruttori, allenatori e preparatori (come fornitori di servizi);
    • sportivi amatoriali (come cittadini UE).

CONTESTO

  • I governi nazionali e gli organismi sportivi stabiliscono le norme sul movimento degli sportivi. Tuttavia, l’UE si assicura che gli stessi non creino discriminazioni ingiuste o danneggino i diritti di una persona coinvolta in questo settore.
  • La Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito tali diritti in diverse sentenze, la più importante delle quali è stata la sentenza Bosman del 1995, relativa alle regole di trasferimento come ostacoli alla libera circolazione e alle quote di nazionalità come forma di discriminazione diretta.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Articolo 165 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU L 202 del 7.6.2016, pag. 120-121)

Ultimo aggiornamento: 12.09.2016

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