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Meccanismo delle risorse proprie

Introduzione

Le risorse proprie hanno un peso politico sostanziale. A seconda della loro provenienza, si configura il rapporto fra i cittadini, fra gli Stati membri e le istituzioni comunitarie e si pone il problema dell'autonomia finanziaria delle Comunità. Per la Comunità, il dibattito sulle risorse proprie è parte del dibattito generale sul futuro dell'integrazione europea, che oppone due visioni antitetiche: il federalismo e la cooperazione intergovernativa.

La decisione «risorse proprie» del 1970 ha fatto delle Comunità un'organizzazione internazionale diversa dalle altre, il cui finanziamento dipende dai contributi degli Stati membri.

Verso l'autonomia finanziaria dell'UE: contributi nazionali alle risorse proprie

Il trattato di Roma del 25 marzo 1957 prevedeva un periodo di transizione durante il quale la Comunità economica europea si sarebbe finanziata con contributi nazionali, prima di passare a un sistema di risorse proprie. Il principio era già sancito dall'articolo 201 del trattato: «Il bilancio, fatte salve le altre entrate, è finanziato integralmente tramite risorse proprie». Le risorse proprie sono mezzi di finanziamento propri e indipendenti dagli Stati membri e si definiscono come entrate definitivamente assegnate alla Comunità per finanziare il suo bilancio, che le spettano di diritto senza che occorra un'ulteriore decisione delle autorità nazionali.

Gli Stati membri hanno quindi l'obbligo di effettuare tali versamenti alla Comunità per il bilancio.

Nel 1965, di fronte all'opposizione francese falliva il primo tentativo di attribuire alla Comunità «risorse proprie per natura» (dazi doganali e prelievi agricoli) derivanti dall'attuazione delle politiche comunitarie (unione doganale e politica agricola comune), fallimento che è sfociato nel «compromesso di Lussemburgo». Il periodo di transizione che doveva precedere il passaggio, nel 1966, a un finanziamento in grado di attribuire maggiore autonomia alla Comunità non fu quindi rispettato. Tale svolta fu invece decisa dai capi di Stato e di governo riuniti all'Aia nel 1969 e desiderosi di dare nuovo impulso alla Comunità dopo un periodo difficile. Il Consiglio avrebbe adottato in breve tempo una decisione che attribuiva alle Comunità (riunite dal trattato di fusione dell'8 aprile 1965) risorse proprie destinate a coprire tutte le spese. La decisione del 21 aprile 1970 segnava quindi il passaggio dai contributi nazionali, mezzo di controllo per gli Stati membri sulle politiche varate dalle Comunità, a un finanziamento autonomo mediante risorse proprie «tradizionali» (prelievi agricoli, dazi doganali) e un'entrata IVA, basata per l'appunto sull'imposta sul valore aggiunto.

La provenienza delle risorse proprie

Le risorse proprie tradizionali sono considerate risorse proprie «per natura», poiché si tratta di entrate prelevate nel quadro delle politiche comunitarie e non già provenienti dagli Stati membri e calcolate come contributi nazionali. Le risorse proprie sono costituite attualmente da dazi doganali, diritti agricoli, contributi zucchero, aliquota prelevata sulla base imponibile armonizzata dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e aliquota prelevata sul reddito nazionale lordo (RNL).

  • Dazi doganali. I dazi doganali sono percepiti sulle importazioni alle frontiere esterne. La tariffa doganale è diventata comune nel 1968, due anni prima della data inizialmente prevista. Il trattato di Roma già stabiliva che i dazi doganali erano la prima risorsa da attribuire alla Comunità economica europea (CEE) per il finanziamento delle sue spese. I dazi doganali della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) fanno parte integrante di questa risorsa dal 1988.
  • Risorse di origine agricola. Le risorse più importanti di questa categoria sono i diritti agricoli, chiamati, dapprima, prelievi agricoli. Essi sono stati istituiti nel 1962 e trasferiti alla Comunità con la decisione del 21 aprile 1970. Si trattava all'origine di tasse che variavano in funzione del prezzo del mercato mondiale e di quello europeo. Dopo il recepimento nel diritto comunitario degli accordi multilaterali sul commercio (Uruguay Round, aprile 1994) non vi è più alcuna differenza tra diritti agricoli e dazi doganali: i diritti agricoli sono diritti d'importazione prelevati sui prodotti agricoli in provenienza dai paesi terzi.Si aggiungono a queste tasse i contributi sulla produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo d'insulina, che sono versati dai produttori di zucchero all'interno della Comunità, a differenza delle tasse sulle importazioni agricole. La decisione sulle risorse proprie del 2000 concede agli Stati membri, a titolo di spese di riscossione, il 25% dell'importo delle risorse proprie tradizionali riscosse.
  • Imposta sul valore aggiunto (IVA). Le risorse provenienti dall'IVA vengono introdotte dalla decisione del 21 aprile 1970 per integrare le risorse proprie tradizionali, che più non bastano a finanziare il bilancio comunitario. Dopo una serie di rinvii giustificati dalla necessità di garantirne l'armonizzazione, questa terza categoria di risorse, assai complessa, viene attuata per la prima volta nel 1980 e risulta dall'applicazione di un'aliquota a un imponibile uniforme. Nel periodo 1988-1994, l'imponibile è livellato al 55 % del prodotto nazionale lordo (PNL) degli Stati membri; dal 1995, è limitato al 50 % del loro PNL per gli Stati membri il cui PNL pro capite è inferiore al 90 % della media comunitaria. Tra il 1995 e il 1999, tale livellamento viene progressivamente esteso e si applica ora a tutti gli Stati membri in via progressiva.La decisione del 1970 fissa l'aliquota massima di prelievo all'1 % di un imponibile determinato. La seconda decisione «risorse proprie» del 7 maggio 1985 porta l'aliquota all'1,4 % dal 1° gennaio 1986, in coincidenza con l'adesione di Spagna e Portogallo. L'incremento doveva servire a finanziare i costi dell'allargamento. La quarta decisione «risorse proprie» del 31 ottobre 1994 predispone invece un ritorno progressivo all'aliquota dell'1 % nel periodo 1995-1999, motivato da esigenze di equità. Infine, la decisione sulle risorse proprie presa nel 2000, e attualmente in vigore, ha ridotto l'aliquota massima al livello attuale dello 0,5% della base imponibile IVA armonizzata e livellata.
  • Reddito nazionale lordo (RNL). Nel 1988, il Consiglio istituisce una quarta risorsa propria, basata allora sul prodotto nazionale lordo (RNL) e destinata a sostituire l'IVA e a garantire l'equilibrio del bilancio. Con la stessa decisione del 24 giugno 1988 veniva fissato un nuovo massimale delle risorse proprie, in base a una percentuale del PNL che nel 1988 era pari all'1,14 % e nel 1999 all'1,27 %. La decisione attuale sulle risorse proprie estende al bilancio dell'UE l'applicazione del sistema europeo dei conti nazionali del 1995 (SEC 95), nel quale la nozione di prodotto nazionale lordo (PNL) è sostituita da quella di reddito nazionale lordo (RNL). Con la nuova decisione, il PNL è quindi sostituito dal RNL per quanto concerne le risorse proprie. Per mantenere tuttavia immutato l'importo delle risorse finanziarie messe a disposizione delle Comunità, il massimale delle risorse proprie in percentuale del RNL dell'UE è stato adattato ed equivale ora all'1,24% del RNL dell'UE.

La risorsa RNL risulta dall'applicazione a una base imponibile, rappresentante la somma dei redditi nazionali lordi ai prezzi di mercato, di un'aliquota da fissare ogni anno nel quadro della procedura di bilancio ed è funzione dello scarto fra le spese e la somma di tutte le altre risorse di bilancio. La risorsa RNL costituisce la chiave di volta in quanto non solo finanzia la maggior parte del bilancio, ma determina anche il livellamento dell'imponibile IVA, la ripartizione del finanziamento della compensazione britannica e il massimale dell'importo globale delle risorse che la Comunità può percepire.

Le risorse proprie sono accreditate ogni mese all'Unione dagli Stati membri su un conto "risorse proprie" acceso dalla Commissione, di norma presso la banca centrale nazionale. Le risorse proprie tradizionali sono iscritte ogni mese, man mano che vengono riscosse. Le risorse IVA e RNL, invece, sono messe a disposizione della Commissione il primo giorno feriale di ogni mese, nella misura di un dodicesimo dell'importo previsto nel bilancio comunitario. Per il fabbisogno specifico delle spese agricole, tuttavia, la Commissione può chiedere agli Stati membri di anticipare di uno o due mesi nel primo trimestre l'iscrizione delle somme previste come risorse IVA e/o RNL ()

Altre entrate

Il bilancio non è finanziato interamente con le risorse proprie, ma vi concorrono anche imposte e prelievi effettuati sui redditi del personale, interessi bancari, contributi dei paesi terzi ad alcuni programmi comunitari (nel settore della ricerca, ad esempio), rimborsi di aiuti comunitari non utilizzati, interessi di mora e il saldo dell'esercizio precedente.

L'eccezione britannica

Il Consiglio di Fontainebleau ha deciso nel 1984 di introdurre la compensazione britannica, attraverso la quale il Regno Unito riceve una compensazione pari allo 0,66% del suo saldo netto negativo. Il finanziamento della compensazione versata al Regno Unito è ripartito tra gli altri Stati membri proporzionalemnte alla loro quota del RLS, tranne la Germania, l'Austria, i Paesi Bassi e la Svezia, la cui parte è ridotta di tre quarti. Questo onere è ridistribuito tra gli altri ventidue Stati membri.

See also

  • Direzione generale del Bilancio (DG BUDGET) (DE), (EN), (FR)

Ultima modifica: 04.09.2007

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