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Coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici in materia di difesa e di sicurezza

La proposta di direttiva in oggetto intende istituire un nuovo quadro legislativo europeo per l’aggiudicazione degli appalti pubblici di natura delicata, riguardanti forniture, lavori e servizi in materia di difesa e di sicurezza. La direttiva prevede dispositivi per accrescere la flessibilità delle amministrazioni aggiudicatrici e per garantire la sicurezza delle informazioni e dell’approvvigionamento.

PROPOSTA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2007, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione di taluni appalti pubblici di lavori, forniture e servizi nei settori della difesa e della sicurezza.

SINTESI

La direttiva in oggetto propone di istituire un nuovo quadro legislativo europeo per l’aggiudicazione degli appalti pubblici di natura delicata, riguardanti forniture, lavori e servizi in materia di difesa e di sicurezza.

In tale settore, gli Stati membri applicano in scarsa misura la direttiva attuale con il pretesto che essa prevede deroghe per gli appalti pubblici nel settore della difesa. La maggior parte delle attrezzature di difesa viene dunque acquistata applicando norme e procedure nazionali di aggiudicazione non coordinate. Tale eterogeneità dà adito all’inosservanza dei principi del trattato (trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento), ostacolando la creazione di un mercato europeo delle attrezzature di difesa.

Partendo da queste constatazioni, il Parlamento e il Consiglio propongono di limitare a casi eccezionali il ricorso alle deroghe in materia di difesa e di sicurezza e desiderano, più specificamente, introdurre un nuovo strumento giuridico adeguato alle peculiarità del settore per il quale l’aggiudicazione di appalti richiede particolari precauzioni.

Campo di applicazione

La direttiva si applica agli appalti pubblici aventi per oggetto la fornitura di armi, munizioni e materiali bellici e loro parti, lavori e servizi di montaggio e assemblaggio di questo tipo di materiali. Più precisamente, essa si applica agli appalti pubblici il cui valore stimato, al netto dell'IVA, è pari o superiore (secondo casi ben determinati) a 137 000, 211 000 e 5 278 000 euro.

La direttiva non si applica invece agli appalti pubblici disciplinati da norme differenti in virtù di un accordo internazionale o da una procedura specifica di un’organizzazione internazionale né a quelli aggiudicati in un paese terzo allo scopo di dispiegare forze militari oppure condurre o sostenere operazioni militari fuori dell’Unione europea (UE).

Misure proposte

La direttiva presenta una serie di misure volte ad accrescere la flessibilità delle amministrazioni aggiudicatrici e garantire la sicurezza delle informazioni e dell’approvvigionamento. A tale scopo, essa propone tre disposizioni: l’autorizzazione senza motivazione della procedura negoziata, con pubblicazione del bando di gara, e la possibilità di ricorrere rispettivamente alla procedura ristretta e al dialogo competitivo.

Inoltre, la direttiva intende istituire un dispositivo sulla sicurezza dell’approvvigionamento, così da introdurre misure speciali, obbligazioni contrattuali e criteri di selezione dei candidati. Infine, essa propone una disposizione intesa a garantire la sicurezza delle informazioni imponendo misure di salvaguardia per le procedure di aggiudicazione, i criteri di selezione dei candidati e le obbligazioni contrattuali delle amministrazioni aggiudicatrici.

Procedure e dialogo competitivo

Nelle procedure negoziate con pubblicazione del bando di gara, le amministrazioni aggiudicatrici negoziano le offerte con gli offerenti, per adeguarle alle esigenze e individuare l’offerta migliore. Questa procedura può svolgersi in varie fasi successive, per ridurre il numero di offerte da negoziare. In casi specifici espressamente previsti nella direttiva è anche possibile ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara.

Nel caso della procedura ristretta, può parteciparvi ogni operatore economico, purché le amministrazioni aggiudicatrici l'abbiano invitato a presentare un’offerta.

In caso di conclusione di un accordo quadro, le amministrazioni aggiudicatrici seguono le regole procedurali in tutte le fasi, fino all'aggiudicazione degli appalti basati su tale accordo quadro.

Infine, se l’amministrazione aggiudicatrice ritiene che ricorrendo alle procedure non sarà possibile aggiudicare l’appalto, può ricorrere al dialogo competitivo con i candidati, per determinare quali offerte siano le migliori e le più vantaggiose sotto il profilo economico.

Sicurezza dell’approvvigionamento e delle informazioni

Per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento, l’amministrazione aggiudicatrice può esigere dall’offerente che nella sua offerta:

  • dimostri la sua capacità di assolvere gli obblighi relativi all’esportazione, al trasferimento e al transito di merci a norma del contratto;
  • provi che l’organizzazione e l’ubicazione della sua catena di approvvigionamento gli consentiranno di rispettare le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice;
  • si impegni a far fronte all’aumento del fabbisogno dovuto a una situazione di emergenza, crisi o conflitto armato;
  • accluda l’impegno delle sue autorità nazionali a non ostacolare il soddisfacimento di aumenti del fabbisogno dovuti a una situazione di emergenza, crisi o conflitto armato;
  • assicuri l’ammodernamento e l’adeguamento delle forniture oggetto dell’appalto;
  • si impegni a segnalare ogni cambiamento intervenuto nella sua organizzazione o strategia industriale che possa incidere sugli obblighi assunti nei confronti dell’amministrazione aggiudicatrice.

Per garantire la sicurezza delle informazioni, l’amministrazione aggiudicatrice può esigere dall’offerente che la sua offerta comporti:

  • la prova che i suoi subappaltatori sono in grado di tutelare le informazioni delicate ad essi fornite;
  • l’impegno a fornire le medesime prove per quanto riguarda altri subappaltatori scelti nel corso dell'esecuzione dell’appalto;
  • l’impegno a mantenere il segreto professionale sui dati a carattere delicato durante tutta l’esecuzione dell’appalto e anche dopo la risoluzione o la scadenza del contratto.

Gli scambi di informazioni si effettuano in modo da garantire l’integrità dei dati e la segretezza delle offerte.

Criteri di selezione

Le amministrazioni aggiudicatrici indicano i criteri oggettivi e non discriminatori di cui intendono servirsi e il numero minimo di candidati che prevedono di invitare.

Sono esclusi i candidati e offerenti che siano stati condannati per partecipazione a organizzazioni criminali, riciclaggio di denaro sporco, finanziamento del terrorismo, corruzione, frode o terrorismo. Sono anche esclusi gli operatori economici i quali:

  • siano in stato di fallimento, liquidazione, cessazione di attività, amministrazione controllata o concordato preventivo;
  • siano stati condannati per un reato inerente alla loro etica professionale;
  • nel corso di un precedente appalto pubblico abbiano commesso una grave colpa, quale la violazione dell’obbligo di sicurezza dei dati;
  • non siano in regola con i propri obblighi (tasse, imposte e contributi sociali);
  • abbiano presentato false dichiarazioni.

Modalità

Le amministrazione aggiudicatrici rendono noto il proprio “profilo di acquirente” mediante un avviso di preinformazione, pubblicato dalla Commissione o dalle amministrazioni stesse.

Le amministrazioni aggiudicatrici si basano su sistemi di assicurazione della qualità definiti da norme UE, sul sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) e sulle norme europee o internazionali di ecogestione.

Perché sia possibile valutare l’applicazione della direttiva, entro il 13 ottobre di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione le statistiche relative agli appalti aggiudicati.

Riferimenti e procedura

Proposta

Gazzetta ufficiale

Procedura

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Codecisione COD/2007/0280

Ultima modifica: 23.04.2008

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