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Accreditamento degli organismi di valutazione della conformità nell’Unione europea

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 765/2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Stabilisce norme comuni per l’accreditamento degli organismi di valutazione della conformità nell’Unione europea (Unione).
  • Stabilisce inoltre i principi generali della marcatura CE*.

PUNTI CHIAVE

Organismi nazionali di accreditamento

  • Gli Stati membri dell’Unione devono:
    • designare un unico organismo nazionale di accreditamento a carattere non lucrativo;
    • assicurare che l’organismo disponga delle risorse finanziarie e umane necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti;
    • monitorare l’organismo al fine di assicurare che soddisfi i requisiti stabiliti;
    • comunicare i dettagli pertinenti alla Commissione europea, che elabora un elenco disponibile al pubblico delle varie organizzazioni nazionali.
  • Gli organismi nazionali di accreditamento devono:
    • determinare se i singoli organismi di valutazione della conformità* siano competenti a svolgere il proprio lavoro e a monitorarne le prestazioni;
    • limitare, sospendere o revocare i certificati di accreditamento agli organismi di valutazione che non sono più in grado di svolgere i propri compiti;
    • essere obiettivi e imparziali per quanto riguarda l’efficienza della gestione e l’adeguatezza dei controlli interni predisposti;
    • accettare la valutazione inter pares;
    • informare gli altri organismi nazionali di accreditamento circa le proprie attività di valutazione della conformità;
    • rendere pubbliche le informazioni sul loro lavoro.
  • L’associazione Cooperazione europea per l’accreditamento gestisce le valutazioni inter pares per garantire la qualità dei servizi forniti dagli organismi nazionali di accreditamento.
  • La marcatura CE può essere apposta a un prodotto solo dal fabbricante o da qualcuno autorizzato ad agire per suo conto, purché rispetti tutte le norme di conformità.
  • Il regolamento di modifica (UE) 2019/1020 rimuove gli articoli del regolamento (CE) n. 765/2008 che in precedenza affrontavano aspetti legati alla vigilanza del mercato (si veda la sintesi).

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 1 gennaio 2010.

CONTESTO

TERMINI CHIAVE

Marcatura CE. Una marcatura utilizzata dai produttori per indicare che l’articolo soddisfa le norme di conformità giuridica dell’Unione.
Organismi di valutazione della conformità. Un organismo che effettua attività che comprendono la calibratura, il controllo, la certificazione e l’ispezione.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 765/2008 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008 (GU L 91 del 29.3.2019, pag. 1).

Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE del Consiglio (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82).

Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 29.09.2023

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