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Lotta contro la tratta degli esseri umani

La decisione quadro è volta ad allineare le disposizioni legislative e normative degli Stati membri per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale per combattere la tratta degli esseri umani. La decisione quadro mira inoltre ad introdurre su scala europea un quadro di disposizioni comuni al fine di affrontare alcune questioni come la penalizzazione, le sanzioni, le circostanze aggravanti, la competenza e l'estradizione.

ATTO

Decisione quadro 2002/629/GAI del Consiglio, del 19 luglio 2002, sulla lotta alla tratta degli esseri umani.

SINTESI

Dopo l'adozione nel 1997 di un'azione comune da parte del Consiglio in materia di lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini, si sono moltiplicate le iniziative sia a livello nazionale che regionale. Tuttavia, sia nel piano d'azione di Vienna che nelle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, veniva auspicata l'adozione di disposizioni complementari al fine di disciplinare maggiormente alcuni aspetti di diritto penale e di procedura penale.

Inoltre, nel dicembre 2000, in occasione della conferenza tenutasi a Palermo, il commissario europeo Antonio Vittorino ha firmato, a nome della Comunità, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e i relativi protocolli contro il traffico di esseri umani e contro l'introduzione clandestina di persone migranti per via terrestre, marittima ed aerea.

Con la decisione quadro la Commissione ha voluto integrare quegli strumenti il cui fine era già di lottare contro la tratta degli esseri umani, in particolare:

La Commissione considera quindi la tratta degli esseri umani reato contro la persona al fine dello sfruttamento della persona stessa.

L'articolo 1 introduce la definizione di tratta degli esseri umani a fini di sfruttamento di manodopera o di sfruttamento sessuale. Gli Stati membri devono punire qualsiasi forma di reclutamento, trasporto, trasferimento o accoglienza qualora i diritti fondamentali di tale persona siano stati conculcati. È quindi punibile l'insieme dei comportamenti criminali che traggono profitto dalla situazione di vulnerabilità fisica o mentale della persona.

Il consenso della vittima è irrilevante quando si sia ricorsi a uno dei comportamenti tipici che costituiscono sfruttamento ai sensi della decisione quadro:

  • l'uso di coercizione, violenza o minacce, compreso il rapimento;
  • l'uso di inganno o frode;
  • l'abuso di autorità, influenza o pressione;
  • l'offerta di un pagamento.

Il favoreggiamento della tratta degli esseri umani, la complicità o il tentativo di commettere tale reato sono punibili.

Le sanzioni previste dalle legislazioni nazionali devono essere "effettive, proporzionate e dissuasive". La Commissione, pur prevedendo che la pena massima privativa della libertà non sia inferiore a sei anni, permette l'applicazione di altri strumenti legislativi già adottati in materia di cooperazione giudiziaria e di polizia come l'azione comune 98/699/GAI, sull' individuazione, il rintracciamento, il congelamento o il sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato e l'azione comune 98/733/GAI relativa alla punibilità della partecipazione ad organizzazioni criminali. La pena privativa della libertà è applicabile solo in una delle seguenti circostanze:

  • quando il reato ha messo a repentaglio la vita della vittima;
  • quando la vittima è particolarmente vulnerabile (per via dell'età, per esempio);
  • quando il reato è commesso nel contesto di un'organizzazione criminale, come definita nell'azione comune 98/733/GAI.

Inoltre, la decisione quadro introduce la responsabilità penale e civile delle persone giuridiche. Tale responsabilità è complementare a quella della persona fisica. La persona giuridica è responsabile per i reati commessi a suo vantaggio da qualsiasi soggetto, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica o che eserciti un potere di decisione.

Le sanzioni per le persone giuridiche sono "effettive, proporzionate e dissuasive" e comprenderanno ammende di carattere penale o non penale e sanzioni specifiche come l'interdizione temporanea o definitiva dall'attività commerciale, un provvedimento giudiziario di scioglimento o misure di esclusione dal godimento di benefici o aiuti pubblici.

I bambini che siano vittime di tratta godono di un'attenzione particolare, a norma della decisione quadro 2001/220/GAI relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale.

Onde evitare che il reato resti impunito per conflitto di competenze, la decisione introduce tre criteri di attribuzione. Uno Stato ha il potere di giurisdizione:

  • qualora il reato sia commesso sul suo territorio (principio di territorialità);
  • qualora l'autore del reato sia un cittadino di quello Stato (principio della personalità attiva);
  • qualora il reato sia commesso a beneficio di una persona giuridica che ha la sua sede nel territorio di quello Stato membro.

Il secondo criterio è particolarmente importante per gli Stati che non autorizzano l'estradizione dei loro cittadini, i quali devono stabilire le misure necessarie al fine di perseguire i loro cittadini per i reati commessi al di fuori del loro territorio.

La decisione quadro abroga l'azione comune 97/154/GAI, per quanto riguarda la lotta contro la tratta degli esseri umani.

La decisione quadro si applica a Gibilterra.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Decisione quadro 2002/629/GAI

01.08.2002

01.08.2004

GU L 203 del 01.08.2002

ATTI COLLEGATI

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo del 2 maggio 2006 sulla base dell’articolo 10 della decisione quadro del Consiglio del 19 luglio 2002 sulla lotta alla tratta degli esseri umani [COM(2006) 187 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 18 ottobre 2005 - Lotta contro la tratta degli esseri umani: un approccio integrato e proposte per un piano d'azione [COM(2005) 514 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

Questa comunicazione esprime il sostegno dell'Unione europea (UE) alla lotta e alla prevenzione della tratta degli esseri umani. La Commissione intende rafforzare l'impegno dell'UE e degli Stati membri a favore della prevenzione e della lotta contro la tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale e di manodopera, nonché adoperarsi per la protezione, il sostegno e la riabilitazione delle vittime. Ritiene che per combattere efficacemente la tratta degli esseri umani occorra un approccio integrato basato sul rispetto dei diritti dell'uomo, che tenga conto del carattere globale del fenomeno. Tale approccio richiede un'azione politica coordinata, in particolare nei settori della libertà, della sicurezza e della giustizia, delle relazioni esterne, della cooperazione allo sviluppo, dell'occupazione, della parità tra i sessi e della non discriminazione.

Ultima modifica: 03.03.2011

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