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Sistema di protezione dell’euro contro la falsificazione

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 1338/2001 relativo alla protezione dell’euro contro la falsificazione

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Stabilisce un sistema che consente agli Stati membri dell’Unione europea (Unione) di raccogliere e scambiare informazioni sulle banconote e monete false, fra di loro, e con la Banca centrale europea (BCE), la Commissione europea, l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e i paesi terzi, se del caso.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

Il regolamento (CE) n. 1339/2001 del Consiglio estende l’ambito di applicazione del regolamento agli Stati membri non appartenenti alla zona euro.

Principali caratteristiche del sistema per la protezione dell’euro

  • I dati tecnici sulle banconote e monete false sono sistematicamente trasmessi dalle autorità degli Stati membri (principalmente le banche centrali nazionali) alla BCE; la BCE è responsabile della loro conservazione ed elaborazione.
  • Le autorità degli Stati membri devono consentire al proprio centro nazionale di analisi di esaminare le banconote sospette e al proprio centro nazionale di analisi delle monete di esaminare le monete sospette. Questi organismi devono inviare tutti i nuovi tipi di banconote sospette alla BCE e tutti i nuovi tipi di monete sospette al Centro tecnico-scientifico europeo (CTSE).
  • Gli enti creditizi, nonché gli altri fornitori di servizi di pagamento e altre istituzioni che elaborano e distribuiscono banconote e monete al pubblico hanno determinati obblighi. Gli Stati membri devono prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive applicabili agli enti che non adempiono ai loro obblighi.
  • La cooperazione, tra l’altro, tramite il programma Pericle, istituito nel quadro del regolamento (UE) 2021/840, fra le autorità competenti degli Stati membri (in particolare, gli uffici centrali nazionali istituiti ai sensi della convenzione internazionale per la repressione del falso nummario), la BCE, la Commissione e l’Europol.
  • Le informazioni sui casi di falsificazione dell’euro sono centralizzate a livello nazionale e trasmesse a Europol.
  • Il sistema può anche prevedere la collaborazione con paesi e organizzazioni internazionali, compresa l’Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol).

Gli Stati membri devono comunicare l’elenco delle autorità che designano come competenti per l’identificazione delle banconote e monete false alla Commissione e alla BCE.

La Commissione ha istituito il gruppo di esperti contro la falsificazione dell’euro per:

  • assistere nell’elaborazione di proposte di atti giuridici o iniziative politiche relative alla falsificazione di banconote e monete;
  • cooperare strettamente con la Commissione, gli Stati membri, il CTSE, la BCE e l’Europol;
  • scambiare informazioni e stabilire buone prassi per prevenire e contrastare la falsificazione, nonché analizzarne l’impatto;
  • consigliare la Commissione in merito all’esecuzione del regolamento (CE) n. 1338/2001 e del programma Pericle.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore a partire dal 1o gennaio 2002. Tuttavia, si applica dal 4 luglio 2001 a banconote e monete che non erano ancora state emesse ma che erano destinate ad esserlo.

CONTESTO

Introdotto prima dell’introduzione dell’euro nel 2002, il regolamento (CE) n. 1338/2001 mira a proteggere le banconote e le monete in euro contro la falsificazione.

Il regolamento integra una serie di decisioni adottate precedentemente:

  • sull’istituzione di centri nazionali di analisi e centri nazionali di analisi delle monete;
  • sull’istituzione del Centro di analisi della contraffazione;
  • sulla raccolta di informazioni tecniche relative alla contraffazione dell’euro da parte della BCE e del CTSE responsabile dell’analisi delle monete in euro;
  • sull’introduzione di sanzioni penali contro la falsificazione dell’euro.

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6).

I successivi emendamenti al regolamento (CE) n. 1338/2001 sono stati incorporati nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2021/840 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria per il periodo 2021-2027 (programma «Pericles IV») e che abroga il regolamento (UE) n. 331/2014 (GU L 186 del 27.5.2021, pag. 1).

Decisione della Commissione, del 12 febbraio 2016, che istituisce il gruppo di esperti contro la falsificazione dell’euro (GU C 58 del 13.2.2016, pag. 5).

Accordo tra l’Ufficio europeo di polizia (Europol) e la Banca centrale europea (BCE) (GU C 123 del 17.4.2015, pag. 1).

Direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell’euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (GU L 151 del 21.5.2014, pag. 1).

Decisione 2013/211/UE della Banca centrale europea, del 19 aprile 2013, relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (rifusione) (BCE/2013/10) (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 37).

Si veda la versione consolidata.

Decisione 2010/597/UE della Banca centrale europea, del 16 settembre 2010, relativa al controllo dell’autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (BCE/2010/14) (GU L 267 del 9.10.2010, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, relativo all’autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione (GU L 339 del 22.12.2010, pag. 1).

Decisione 2003/861/CE del Consiglio, dell’8 dicembre 2003, relativa all’analisi e alla cooperazione in materia di falsificazione delle monete in euro (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 44).

Regolamento (CE) n. 1339/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che estende agli Stati membri che non hanno adottato l’euro quale moneta unica gli effetti del regolamento (CE) n. 1338/2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 11).

Si veda la versione consolidata.

Decisione 2001/887/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, relativa alla protezione dell’euro dalla falsificazione (GU L 329 del 14.12.2001, pag. 1).

Decisione 2001/912/CE della Banca centrale europea, dell’8 novembre 2001, su alcune condizioni riguardanti l’accesso al sistema di monitoraggio delle contraffazioni (SMC) (BCE/2001/11) (GU L 337 del 20.12.2001, pag. 49).

Ultimo aggiornamento: 15.02.2023

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