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Scambio d'informazioni sulle nuove droghe sintetiche

1) OBIETTIVO

Costituire un sistema di scambio rapido d'informazioni sulle nuove droghe sintetiche e di valutazione dei rischi che esse comportano, così da poter applicare anche a queste nuove droghe le misure di controllo in vigore negli Stati membri per le sostanze psicotrope.

2) ATTO

Azione comune 97/396/GAI, del 16 giugno 1997, riguardante lo scambio d'informazioni, la valutazione dei rischi e il controllo delle nuove droghe sintetiche [Gazzetta ufficiale L 167 del 25.6.1997].

3) SINTESI

L'azione comune in oggetto riguarda le nuove droghe sintetiche le quali, pur non figuranti attualmente negli elenchi di sostanze psicotrope della Convenzione delle Nazioni Unite del 1971, hanno effetto terapeutico limitato e costituiscono per la pubblica sanità una minaccia altrettanto grave delle sostanze figuranti negli elenchi I e II della suddetta Convenzione. L'azione riguarda i prodotti finali e non i precursori, per i quali è previsto un regime comunitario a norma del regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, del 13 dicembre 1990, recante misure intese a scoraggiare la diversione di sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, e della direttiva (es de en fr) 92/109/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.

Ciascuno Stato membro vigila perché la propria unità nazionale Europol e il proprio rappresentante presso la rete REITOX forniscano all'Unità droga Europol (UDE (es de en fr)) o all'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), tenuto conto dei rispettivi mandati di questi due organi, informazioni sulla produzione, sul traffico e sull'impiego di nuove droghe sintetiche. L'UDE et l'OEDT riuniscono le informazioni ricevute, se le comunicano reciprocamente e le trasmettono immediatamente, secondo le opportune modalità, alle unità nazionali Europol, ai rappresentanti degli Stati membri presso la rete REITOX, alla Commissione e all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali.

Tali informazioni devono comportare:

  • la descrizione delle caratteristiche chimico-fisiche e la denominazione della nuova droga sintetica;
  • indicazioni sui precursori chimici.

A richiesta di uno degli Stati membri o della Commissione, l'OEDT convoca, sotto l'egida del comitato scientifico, una riunione speciale aperta agli esperti indicati dagli Stati membri, alla quale saranno invitati rappresentanti della Commissione, dell'UDE e dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali.

Terminata la valutazione dei rischi, sarà redatta una relazione sui risultati, trattandovi tutti gli aspetti e riportandovi tutti i pareri espressi al riguardo.

Alla valutazione dei rischi si procede in base alle informazioni fornite dagli Stati membri, dalla Commissione, dall'OEDT, dall'UDE e dall'Agenzia europea di valutazione dei medicinali, tenendo conto di tutti i fattori che, a norma della Convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope, giustificano la decisione di sottoporre una sostanza al controllo internazionale.

In base a un'iniziativa da proporre entro un mese dalla data di stesura della relazione sui risultati della valutazione dei rischi, di cui al punto 3, deliberando all'unanimità il Consiglio può adottare, in base all'articolo K.3, paragrafo 2, punto b) del Trattato, una decisione recante definizione della o delle nuove droghe sintetiche da sottoporre ai necessari provvedimenti o al controllo.

4) altri lavori

Il 13 settembre 1999 il Consiglio ha adottato una decisione volta ad estendere il campo dell'azione comune. Una valutazione dei rischi legati alla 4-MTA (derivato delle anfetamine), effettuata nel febbraio 1999, su richiesta dalla Presidenza dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), ha portato a considerare la 4-MTA una delle nuove droghe sintetiche che devono essere assoggettate a misure di controllo e sanzioni penali, ai sensi della convenzione delle Nazioni Unite del 1971 [Gazzetta ufficiale L 244 del 16.09.1999].

Proposta di decisione del Consiglio che definisce la PMMA quale nuova droga sintetica da sottoporre a misure di controllo e a disposizioni penali [COM(2001) 734 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale] In occasione di una riunione convocata dall'OEDT nell'ottobre 2001, la Commissione ha esaminato una relazione sulla valutazione del rischio rappresentato dalla PMMA (parametossimetilamfetamina), sostanza simile all'anfetamina. La relazione constata che la PMMA è soggetta ai controlli a norma della legislazione nazionale in quattro Stati membri (Germania, Irlanda, Svezia e Regno Unito). La PMMA non figura attualmente in nessuno degli elenchi contenuti nella convenzione di Vienna delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope, tuttavia presenta dei rischi per la salute e non ha alcun valore terapeutico. Appare dunque opportuno sottoporre la PMMA alle misure di controllo e alle sanzioni penali previste dall'azione comune 97/396/GAI.

5) disposizioni d'applicazione

Relazione della Commissione al Consiglio a norma dell'azione comune sulle nuove droghe sintetiche (97/396/GAI) relativa alla ketamina [COM(2000)737 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

Relazione della Commissione al Consiglio a norma dell'azione comune sulle nuove droghe sintetiche (97/396/GAI) relativa al GHB [COM(2000)737 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

Ultima modifica: 23.01.2002

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