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Gruppo consultivo europeo dei consumatori

Il "gruppo consultivo europeo dei consumatori" può essere consultato dalla Commissione su tutti i problemi riguardanti la tutela degli interessi dei consumatori nell'Unione europea (UE). Esso è composto da un membro rappresentante di ciascuna organizzazione nazionale di consumatori e da un membro proveniente da ciascuna organizzazione europea dei consumatori. Tale gruppo sostituisce il «Comitato dei consumatori».

ATTO

Decisione 2003/709/CE della Commissione del 9 ottobre 2003 che istituisce un Gruppo consultivo europeo dei consumatori.

SINTESI

Il gruppo consultivo europeo dei consumatori rappresenta i consumatori dell'Unione europea (compresi i paesi aderenti quando saranno diventati membri dell'UE) e la Commissione può consultarlo per richiedere un parere sui problemi incontrati dai consumatori a livello comunitario.

Composizione

Il gruppo è composto da:

  • un membro rappresentante le organizzazioni nazionali dei consumatori di ciascuno Stato membro,
  • un membro proveniente da ciascuna organizzazione europea dei consumatori.

Uno degli elementi innovativi di questa decisione rispetto a quelle precedenti consiste nel fatto che armonizza la definizione delle organizzazioni europee dei consumatori con quella di altri atti giuridici (si veda l'articolo 2).

La decisione consente inoltre di associare ufficialmente ai lavori del gruppo esperti e rappresentanti di altre organizzazioni che promuovono gli interessi dei consumatori.

Durata

Il mandato dei membri del gruppo è di tre anni. La nuova decisione limita il rinnovo del mandato dei membri rappresentanti le organizzazioni nazionali a una sola volta. (In precedenza non vi era alcun limite per tale rinnovo).

Funzionamento

Il gruppo consultivo europeo dei consumatori si riunisce in genere quattro volte all'anno. Il gruppo può essere consultato ogni qualvolta la Commissione lo ritenga necessario, (spesso mediante "procedura scritta", talvolta attraverso gruppi di lavoro), e svolge un ruolo essenziale nello scambio di informazioni tra la Commissione e le organizzazioni di consumatori sul campo. La Commissione presiede e organizza i lavori del gruppo e fornisce i servizi di segretariato.

Il gruppo presenta inoltre ogni anno una relazione di attività in occasione dell'assemblea delle organizzazioni di consumatori convocata annualmente dalla Commissione.

Contesto

La decisione 2003/709/CE ha abrogato la decisione 2000/323/CE della Commissione del 4 maggio 2000, principalmente al fine di armonizzare il concetto di organizzazione di consumatori, tenendo conto che il numero dei membri del gruppo aumenterà dal 2004 con l'ingresso nell'UE di dieci nuovi Stati membri.

La decisione abrogata 2000/323/CE aveva permesso di ampliare il numero dei rappresentanti mediante l'abolizione del limite massimo di 20 membri. La decisione precedente aveva consentito la partecipazione di ciascun rappresentante delle organizzazioni europee di consumatori (5 all'epoca) più un rappresentante per ciascuno Stato membro (15 rappresentanti).

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Decisione 2003/709/CE

09.10.2003

-

GU L 258 del 10.10.2003

ATTI CONNESSI

Nuova composizione del gruppo consultivo europeo dei consumatori [Gazzetta ufficiale C 150 del 05.06.2004].

Decisione n° 20/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, che stabilisce un quadro generale per finanziare le attività comunitarie da svolgere a sostegno della politica dei consumatori dal 2004 al 2007 [Gazzetta ufficiale L 51 del 09.01.2004].

See also

Ulteriori informazioni sul gruppo consultivo (DE), (EN), (FR) sono disponibili sul sito della direzione generale Salute e tutela dei consumatori.

Ultima modifica: 26.05.2005

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