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Contratti negoziati fuori dei locali commerciali
L’Unione europea (UE) tutela i consumatori dalle pratiche commerciali abusive, nell’ambito dei contratti negoziati fuori dai locali commerciali.
ATTO
Direttiva 85/577/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.
SINTESI
La presente direttiva si applica ai contratti tra un commerciante e un consumatore relativi alla fornitura di un bene o di un servizio, stipulati:
La direttiva si applica anche:
Contratti esclusi dalla direttiva
La direttiva non si applica ai contratti riguardanti:
Deroghe alla direttiva
Gli Stati membri possono decidere di non applicare la direttiva ai contratti di un importo inferiore ad una somma prestabilita. Inoltre, possono applicare una deroga ai contratti secondari che hanno un nesso diretto con il contratto principale di fornitura del bene o del servizio.
Riferimenti
Atto |
Datadi entrata in vigore |
Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Direttiva 85/577/CEE |
20.1.1986 |
23.12.1987 |
GU L 372, 31.12.1985 |
ATTI COLLEGATI
Direttiva 2005/29/CE dell’11 maggio 2005 relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE e il regolamento (CE) n. 2006/2004 (direttiva sulle pratiche commerciali sleali) [Gazzetta ufficiale L 149 dell’11.6.2005].
Accordo sullo Spazio economico europeo – Allegato II – Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni – Elenco di cui all’articolo 23 [Gazzetta ufficiale L 1 del 3.1.1994].
La direttiva 85/577/CEE è incorporata con l’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). Si applica quindi anche all’Islanda, al Liechtenstein e alla Norvegia.
Ultima modifica: 04.05.2011