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Tassazione in uscita e necessità di coordinamento delle politiche fiscali degli Stati membri

Nella presente comunicazione la Commissione formula delle proposte sul modo in cui gli Stati membri potrebbero coordinare le loro norme in materia di tassazione in uscita per eliminare la discriminazione o la doppia imposizione. La comunicazione ha per oggetto la tassazione delle plusvalenze quando un contribuente lascia uno Stato membro per installarsi in un altro Stato membro prima di vendere il suo patrimonio o quando un contribuente trasferisce la sua sede sociale o i suoi attivi in un altro Stato membro.

ATTO

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo - Tassazione in uscita e necessità di coordinamento delle politiche fiscali degli Stati membri [COM(2006) 825 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

SINTESI

Nel quadro di un approccio comunitario coordinato nel settore dell' imposizione diretta, la Commissione europea invita gli Stati membri a coordinare meglio le loro disposizioni nazionali in materia di tassazione in uscita.

Numerosi Stati membri riscuotono imposte in uscita sulle plusvalenze realizzate nel momento in cui un contribuente trasferisce il suo domicilio fiscale o i suoi attivi in un altro Stato membro. Nella sua comunicazione la Commissione esamina i mezzi per adattare i regimi nazionali di tassazione in uscita applicabili alle persone fisiche ed alle società in modo da renderli compatibili con la normativa comunitaria. Essa propone anche orientamenti che mirano a renderli compatibili tra di essi per eliminare la doppia imposizione o la mancata imposizione involontaria, per evitare gli abusi e l'erosione della base imponibile.

Contesto

Numerosi Stati membri cercano di tassare le plusvalenze generate dagli attivi dei contribuenti (persone fisiche e/o giuridiche) stabiliti sul loro territorio. In un contesto nazionale, queste plusvalenze sono tassate generalmente quando sono realizzate, cioè nel momento in cui gli attivi sono venduti o ceduti. Tuttavia, quando un contribuente lascia uno Stato membro per installarsi in un altro prima di vendere il suo patrimonio, lo Stato d'origine rischia di perdere il diritto di tassare la plusvalenza generata da questi attivi. Inoltre, se una società trasferisce la sua sede sociale in un altro Stato membro o trasferisce i suoi attivi ad una controllata situata in un altro Stato membro (organizzazione stabile), o viceversa, lo Stato di residenza d'origine rischia di perdere in parte il suo diritto di imposizione sulle plusvalenze generate quando questa società era stabilita sul suo territorio. Numerosi Stati membri hanno cercato di risolvere questo problema tassando le plusvalenze latenti ma non ancora realizzate nel momento in cui il contribuente trasferisce il suo domicilio fiscale o i suoi attivi in un altro Stato membro.

La Corte di giustizia delle Comunità europee ha già deliberato che il recupero immediato dell'imposta su plusvalenze non ancora realizzate al momento del trasferimento degli attivi in un altro Stato membro è contrario al principio della libertà di stabilimento. In effetti, l'assoggettamento immediato dei contribuenti nel loro Stato membro d'origine alla tassazione delle plusvalenze latenti è discriminatorio se la stessa tassazione non si applica in situazioni nazionali analoghe. La Corte ha altresì stabilito che gli Stati membri non possono sottoporre i contribuenti a requisiti sproporzionati, come l'obbligo di costituire garanzie bancarie o designare un rappresentante fiscale garante del recupero del credito fiscale al momento del realizzo degli attivi nel nuovo Stato membro di residenza.

Il diritto comunitario non proibisce tuttavia ad uno Stato membro di calcolare l'importo dei redditi sul quale desidera preservare il suo diritto di imposizione, a condizione che ciò non si traduca in un recupero immediato dell'imposta, che il differimento del pagamento dell'imposta non sia accompagnato da alcuna condizione e che qualsiasi diminuzione del valore degli attivi verificatasi dopo il trasferimento sia presa in considerazione. Gli Stati membri devono pertanto prevedere un differimento incondizionato del recupero fino al realizzo effettivo degli attivi.

Eliminare gli ostacoli fiscali ancora esistenti

Anche se la concessione di un differimento incondizionato permette di risolvere la differenza immediata di trattamento tra i contribuenti che si stabiliscono in un altro Stato membro e coloro che continuano a risiedere nello stesso Stato membro, questa misura non costituisce necessariamente una soluzione ai problemi della doppia imposizione e della mancata imposizione involontaria che possono emergere a causa delle disparità tra i regimi fiscali nazionali. Una doppia imposizione può verificarsi se lo Stato di uscita calcola la plusvalenza in occasione della vendita fittizia nel momento in cui il contribuente lascia il paese e il nuovo Stato di residenza tassa tutta la plusvalenza realizzata tra l'acquisizione e la vendita effettiva. In modo analogo, dei metodi di valutazione del patrimonio delle imprese diversi a seconda degli Stati membri possono dare luogo ad una doppia imposizione o ad una mancata imposizione involontaria.

Una cooperazione amministrativa efficace sarà un fattore determinante per la protezione della base imponibile dello Stato di uscita. Il nuovo Stato membro di residenza sarà obbligato ad informare lo Stato di uscita di ogni ulteriore realizzo di attivi.

La comunicazione dimostra la volontà della Commissione di aiutare gli Stati membri ad elaborare linee direttrici che mirano ad eliminare la discriminazione e la doppia imposizione, evitando nel contempo la mancata imposizione involontaria, gli abusi e l'erosione della base imponibile fiscale.

See also

Per ulteriori informazioni consultare il sito della DG Fiscalità e unione doganale (DE) (EN) (FR) della Commissione europea.

Ultima modifica: 18.06.2007

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