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Franchigie fiscali: importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto

 

SINTESI DI:

Direttiva 83/182/CEE relativa alle franchigie fiscali applicabili all’interno dell’UE in materia d’importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

Mira a eliminare le barriere fiscali all’importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto all’interno dell’UE attraverso l’armonizzazione dei regimi fiscali nazionali.

PUNTI CHIAVE

La direttiva accorda una franchigia dalle imposte sulla cifra d’affari, dalle accise, da ogni altra imposta sui consumi e dalle tasse che figurano in allegato alla direttiva all’atto dell’importazione temporanea in provenienza da un altro paese dell’UE di:

  • vari mezzi di trasporto acquistati o importati alle condizioni generali di imposizione in vigore nel mercato interno di un paese dell’UE:
    • autoveicoli a motore (compresi i rimorchi),
    • roulottes da campeggio,
    • imbarcazioni da diporto,
    • aerei da turismo,
    • bicicli,
    • tricicli,
    • cavalli da sella nel quadro del turismo a cavallo,
  • normali pezzi di ricambio, accessori e attrezzature importati con tali mezzi di trasporto.

Come norma generale, è concessa una franchigia all’atto dell’importazione temporanea di tali mezzi di trasporto per uso privato, purché il privato che li importa abbia la sua normale residenza in un paese diverso da quello dell’importazione, per una durata di almeno sei mesi per ogni periodo di dodici mesi.

I veicoli commerciali (veicoli destinati al trasporto di merci e di oltre nove passeggeri) sono esclusi dalla franchigia.

I mezzi di trasporto non possono essere né ceduti, né noleggiati, né prestati nel paese dell’UE di importazione temporanea.

In casi eccezionali, l’importazione temporanea di un’autovettura per uso professionale può essere sottoposta al versamento di una cauzione.

Vi sono norme specifiche per determinati casi di importazione temporanea di autovetture, che riguardano i privati che lavorano o studiano in un paese dell’UE diverso da quello della loro normale residenza.

I paesi dell’UE hanno facoltà di mantenere in vigore o di prevedere regimi di franchigia più favorevoli di quelli contemplati dalla direttiva.

La direttiva è stata aggiornata più volte per tener conto dell’allargamento e includere un maggior numero di paesi.

DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva è entrata in vigore il 31 marzo 1983 e doveva essere recepita dalle legislazioni nazionali dei paesi dell’UE entro il 1° gennaio 1984.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 83/182/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativa alle franchigie fiscali applicabili all’interno della Comunità in materia d’importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto (GU L 105 del 23.4.1983, pag. 59-63)

Modifiche successive alla direttiva 83/182/CEE sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 08.11.2018

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