EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Regime generale, detenzione e circolazione dei prodotti soggetti ad accisa

La presente direttiva armonizza a livello comunitario il regime generale dei prodotti soggetti ad accisa per garantirne la libera circolazione.

ATTO

Direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa [Cfr atti modificativi].

SINTESI

La presente direttiva  sintetizza il contenuto delle direttive relative al regime dei prodotti soggetti ad accisa e ad altre imposte indirette, ad esclusione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte stabilite dalla Comunità.

La direttiva  definisce il territorio in cui si applicano queste direttive nonché le direttive specifiche relative alle aliquote e alle strutture delle accise applicate ai prodotti ad esse soggetti.

Rientrano nel campo di applicazione della direttiva gli oli minerali, l'alcole, le bevande alcoliche ed i tabacchi lavorati. Questi ultimi possono essere oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche.

Gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere o introdurre imposte indirette che colpiscono prodotti diversi da quelli summenzionati a condizione che le stesse non diano luogo a formalità connesse al passaggio di frontiera.

Paesi di esigibilità dell'accisa:

  • i prodotti immessi in consumo in uno Stato membro e detenuti a fini commerciali in un altro Stato membro sono soggetti all'accisa nello Stato membro in cui sono detenuti;
  • i prodotti acquistati da privati per il proprio uso e trasportati dai medesimi devono essere tassati nello Stato membro in cui sono stati acquistati; sono stati stabiliti vari criteri per consentire ai privati di dimostrare il carattere personale dei loro acquisti;
  • i prodotti acquistati da soggetti non aventi la qualità di depositario autorizzato, di operatore registrato o non registrato e trasportati direttamente o indirettamente dal venditore o per suo conto devono essere assoggettati all'accisa nello Stato membro di destinazione.

I singoli Stati membri stabiliscono la propria regolamentazione in materia di produzione, di trasformazione e di detenzione dei prodotti soggetti ad accisa, fatte salve le disposizioni di queste direttive. Quando non viene rispettata l'obbligazione tributaria, la produzione e la detenzione dei prodotti sono oggetto di controlli effettuati nell'ambito del deposito fiscale.

La presente direttiva stabilisce la procedura relativa alla circolazione dei prodotti in regime sospensivo, oggetto di queste direttive, stabilisce un sistema di informazione delle autorità fiscali degli Stati membri da parte degli operatori che effettuano le consegne o le ricevono e si fonda su un documento di accompagnamento amministrativo e commerciale.

La circolazione dei prodotti soggetti ad accisa immessi in consumo in uno Stato membro e diretti ad altro luogo di destinazione del medesimo Stato membro via il territorio di un altro Stato membro è soggetta all'uso del documento d'accompagnamento.

Le informazioni contenute negli esemplari del documento d'accompagnamento destinati alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione e di quello di destinazione, possono essere trasmesse con mezzi informatici.

I titoli di transito interno, le convenzioni TIR o ATA equivalgono a documenti d'accompagnamento, in materia d'accise.

È obbligatorio il deposito di una garanzia a copertura dei rischi inerenti alla circolazione dei prodotti. Gli Stati membri possono stabilire delle disposizioni per garantire i rischi relativi alla produzione e alla detenzione di questi prodotti.

In determinate condizioni lo speditore può modificare il nome e l'indirizzo del destinatario che figura sul documento d'accompagnamento.

In caso di movimenti frequenti e regolari di prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione doganale, gli Stati membri possono snellire le procedure d'appuramento.

Le forze armate e le organizzazioni internazionali sono abilitate a ricevere prodotti in sospensione d'accisa a condizione che il documento d'accompagnamento sia corredato di un certificato di esenzione.

I piccoli produttori di vino possono essere esonerati da determinati obblighi connessi al regime generale delle accise.

Istituzione di un comitato delle accise per esaminare le disposizioni comunitarie necessarie all’attuazione delle disposizioni in materia di diritti di accise.

La direttiva 92/12/CE è stata abrogata a decorrere dal 1° aprile 2010 dalla direttiva 2008/118/CE.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 92/12/CEE

06.03.1992

01.01.1993

GU 76 del 23.03.1992

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 92/108/CEE

28.12.1992

31.12.1992

GU L 390 del 31.12.1992

Direttiva 94/74/CE

20.01.1995

01.07.1995

GU L 365 del 31.12.1994

Direttiva 96/99/CE

01.01.1997

01.01.1997

GU L 8 del 11.01.1997

Direttiva 2000/44/CE

01.07.2000

01.07.2000

GU L 161 del 01.07.2000

Direttiva 2000/47/CE

31.07.2000

-

GU L 193 del 29.07.2000

Regolamento (CE) n. 807/2003

05.06.2003

-

GU L 122 del 16.05.2003

Direttiva 2004/106/CE

24.12.2004

29.06.2005

GU L 359 del 04.12.2004

ATTI COLLEGATI

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, del 2 aprile 2004, sull’applicazione degli articoli da 7 a 10 della direttiva 92/12/CEE [COM(2004) 227-1 - Non pubblicata nella Gazzetta Ufficiale].

Decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa [Gazzetta ufficiale L 162 dell'01.07.2003]. Questa decisione stabilisce un sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa, e cioè gli oli minerali, l'alcole e le bevande alcoliche e i tabacchi lavorati. Tale sistema di informatizzazione dovrebbe, da un lato, consentire la trasmissione elettronica del documento amministrativo di accompagnamento che dev'essere compilato dallo speditore, al momento della circolazione dei menzionati prodotti e migliorare i controlli e, dall'altro, migliorare il funzionamento del mercato interno, semplificando la circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensivo e offrendo agli Stati membri la possibilità di controllare in tempo reale la circolazione e procedendo, se del caso, ai necessari controlli. Il sistema di informatizzazione comporta elementi comunitari e non comunitari. Le attività relative all'avviamento del sistema di informatizzazione iniziano entro dodici mesi dalla menzionata entrata in vigore della decisione.

Regolamento 31/96 della Commissione, del 10 gennaio 1996, relativo al certificato di esenzione dalle accise [Gazzetta ufficiale L 008 del 11.01.1996].

Regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione, del 17 dicembre 1992, sul documento di accompagnamento semplificato per la circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa e immessi in consumo nello Stato membro di partenza [Gazzetta ufficiale L 349 del 18.12.1992].

Regolamento (CEE) n. 2719/92 dell’11 settembre 1992, relativo al documento di accompagnamento per la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensivo [Gazzetta ufficiale L 276 del 19.09.1992].

Ultima modifica: 29.07.2009

Top