EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi

L'Unione europea (UE) sta predisponendo una serie di misure volte a ridurre i rischi per l'ambiente e la salute umana dovuti all'impiego dei pesticidi e, più in generale, a giungere a un uso più sostenibile dei pesticidi e a una sensibile riduzione complessiva dei rischi e degli utilizzi senza perdita di efficienza per gli utilizzatori professionali. In particolare, gli interventi proposti riguardano il potenziamento del monitoraggio e della ricerca sui pesticidi, la formazione e l'informazione degli utilizzatori e misure specifiche sull'uso di queste sostanze.

ATTO

Comunicazione della Commissione del 12 luglio 2006 dal titolo: "Strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi" [COM(2006) 372 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2006, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

SINTESI

La strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi * propone misure, volte a ridurre l'impatto di queste sostanze sulla salute umana e sull'ambiente pur garantendo la necessaria protezione delle colture.

Finora la strategia riguarda unicamente i prodotti fitosanitari *, ma potrebbe essere estesa in futuro ai biocidi * quando in questo settore saranno state acquisite conoscenze e un'esperienza sufficiente alla luce delle quali si rendano necessarie misure simili.

La strategia si prefigge gli obiettivi seguenti:

  • minimizzare i pericoli e i rischi derivanti dall'impiego dei pesticidi per la salute e l'ambiente;
  • migliorare i controlli sull'utilizzo e sulla distribuzione dei pesticidi;
  • ridurre i livelli di sostanze attive nocive anche mediante la sostituzione di quelle più pericolose con sostanze alternative;
  • incentivare l'utilizzo di coltivazioni con un impiego ridotto o nullo di pesticidi;
  • istituire un sistema trasparente di notifica e monitoraggio dei progressi compiuti.

La strategia comprende da un lato misure da attuare mediante gli strumenti legislativi esistenti e le politiche in vigore e, dall'altro, misure che non possono essere inserite negli strumenti esistenti e che sono per lo più oggetto della proposta di direttiva.

Misure che possono essere inserite nel vigente assetto normativo

Occorre migliorare il controllo del rispetto della normativa in materia di distribuzione e impiego dei prodotti fitosanitari, in particolare attraverso la modifica della direttiva 91/414/CEE (es de en fr) relativa all'immissione in commercio di tali prodotti.

Le autorità comunitarie e nazionali incaricate di autorizzare i prodotti fitosanitari devono inoltre procedere a una valutazione comparativa dei prodotti prima di concedere l'autorizzazione, sostituendoli quando possibile con sostanze meno nocive.

Occorre potenziare i programmi annuali di monitoraggio dei residui di pesticidi istituiti a norma del regolamento del 2005 (cfr. la sezione "Atti collegati"), completandoli con studi epidemiologici.

Occorre altresì determinare le concentrazioni di pesticidi nell'ambiente onde verificare il rispetto da parte degli utilizzatori delle restrizioni d'uso e delle istruzioni riportate in etichetta nonché la validità delle previsioni effettuate in sede di valutazione dei rischi.

Occorre migliorare la ricerca sui pesticidi, in particolare nell'ambito delle attività che rientrano nel Settimo programma quadro di ricerca. I progetti interessati sono, in particolare, quelli incentrati sulla messa a punto di metodi alternativi alla lotta chimica ai parassiti e sullo studio degli effetti dei pesticidi sulla biodiversità.

Gli Stati membri devono inoltre modificare il regime fiscale relativo ai pesticidi: la Commissione chiede loro infatti di applicare le normali aliquote IVA ai pesticidi per disincentivare lo scambio transfrontaliero di prodotti non autorizzati favorito dalle differenze di prezzo.

A livello internazionale, occorre continuare ad applicare le convenzioni di Rotterdam e di Stoccolma e a promuovere un utilizzo sostenibile dei pesticidi.

Misure che richiedono un'integrazione dell'assetto normativo: la proposta di direttiva

Gli Stati membri devono predisporre piani d'azione nazionali per definire gli obiettivi, le misure e i tempi per la riduzione dei rischi connessi ai pesticidi e della dipendenza da tali sostanze. Le parti interessate devono poter partecipare all'elaborazione e all'applicazione di tali piani.

La proposta prevede inoltre la creazione di un sistema di formazione per gli utilizzatori professionali e i distributori dei pesticidi, nonché di programmi di sensibilizzazione rivolti ai cittadini. I programmi di formazione, che dovranno essere sanciti da un certificato, dovranno affrontare tra l'altro le materie seguenti: legislazione in vigore, pericoli e rischi connessi ai pesticidi e modalità di identificazione e controllo degli stessi, procedure di preparazione delle attrezzature prima dell'uso e modalità di impiego e manutenzione delle attrezzature medesime, misure di emergenza in caso di incidenti.

Le attrezzature per l'applicazione dei pesticidi utilizzate dai professionisti devono essere verificate periodicamente da organismi designati dagli Stati membri. Tali ispezioni devono riguardare in particolare le attrezzature seguenti: elementi di trasmissione, pompe, dispositivi di agitazione, serbatoi, sistemi di misura, controllo e regolazione, tubi rigidi e flessibili, filtri ecc. Le verifiche saranno attestate dal rilascio di un certificato.

Occorre elaborare norme armonizzate per quanto riguarda le attrezzature e gli accessori per l'applicazione dei pesticidi. In fase di ispezione, le attrezzature e gli accessori che soddisfano dette norme saranno ritenuti conformi alle prescrizioni sanitarie, ambientali e di sicurezza contemplate dalle norme medesime.

La proposta vieta l'irrorazione aerea di pesticidi; sono tuttavia ammesse deroghe se non esistono alternative praticabili o se l'irrorazione aerea presenta vantaggi sul piano sanitario o ambientale rispetto all'applicazione di pesticidi da terra: in tal caso è necessario adottare le opportune misure di informazione e di protezione.

Sono altresì previste misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico: occorre infatti ricorrere di preferenza ai prodotti meno nocivi, alle tecniche più efficaci e alle attrezzature che limitano la dispersione dei prodotti e predisporre zone di rispetto lungo i corsi d'acqua. Occorre altresì adottare ogni altra disposizione utile, in particolare per limitare il più possibile l'applicazione dei pesticidi sulle zone critiche in prossimità di riserve idriche, quali le superfici molto permeabili o, al contrario, quelle impermeabili, che presentano un rischio elevato di dilavamento nelle acque superficiali o sotterranee.

In alcune zone sensibili la diffusione dei pesticidi è vietata o rigorosamente limitata: è il caso delle zone contemplate dalle direttive Uccelli selvatici e Habitat e delle aree frequentate dal pubblico in generale o da gruppi di popolazione sensibili; tali norme valgono almeno nei parchi, nei giardini pubblici, nei campi sportivi, nei cortili delle scuole e nei parchi gioco.

La manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi, dei loro imballaggi e dei residui devono essere oggetto di particolari disposizioni volte a evitare rischi per la salute umana e l'ambiente.

La proposta di direttiva stabilisce il ricorso preferenziale alle soluzioni meno pericolose per la salute e per l'ambiente nella lotta alle specie nocive. Gli Stati membri devono creare le condizioni necessarie all'applicazione dei principi di contenimento integrato delle specie nocive affinché detti principi divengano obbligatori entro il 1º gennaio 2014.

Per permettere un'efficace valutazione dei rischi, la Commissione deve elaborare indicatori armonizzati calcolati sulla base di dati statistici raccolti dagli Stati membri.

Misure che richiedono un'integrazione dell'assetto normativo: proposte future

Entro la fine del 2006 la Commissione dovrebbe adottare una proposta di regolamento relativa ai dati statistici sui prodotti fitosanitari, che mira a migliorare e ad armonizzare la raccolta dei dati sull'immissione in commercio e sull'uso dei prodotti fitosanitari nei vari Stati membri. Tali dati serviranno in particolare a calcolare gli indicatori di rischio cui si è appena accennato.

Le attrezzature per l'applicazione dei pesticidi devono soddisfare determinati requisiti ambientali prima dell'immissione in commercio: entro il 2008 la Commissione dovrebbe adottare una proposta di direttiva che definisca i requisiti essenziali di protezione ambientale per l'immissione in commercio delle nuove attrezzature e dei nuovi accessori di applicazione dei pesticidi, eventualmente nel contesto della direttiva 2006/42/CE.

Eventuali misure supplementari

La comunicazione esamina due tipi di misure supplementari, che non saranno proposte in questa fase nell'ambito dell'attuale strategia tematica, ma che potranno essere proposte in futuro se si rivelassero necessarie alla luce dell'esperienza maturata grazie alla strategia: la definizione di obiettivi quantitativi di riduzione dell'impiego dei pesticidi e l'istituzione di un sistema di imposte/prelievi sui pesticidi.

Contesto

I pesticidi sono utilizzati in agricoltura, per contenere la crescita delle piante sulle superfici non adibite a uso agricolo (prodotti fitosanitari) oppure per altri fini (principalmente biocidi), in quanto consentono di eliminare o di combattere gli organismi nocivi: il loro utilizzo comporta pertanto notevoli vantaggi economici e sociali. L'esposizione diretta o indiretta delle persone e dell'ambiente a tali sostanze può tuttavia avere effetti negativi quali disturbi cronici o a lungo termine, particolarmente preoccupanti nei bambini, nelle persone anziane e nei lavoratori esposti spesso a tali sostanze e, sul piano ambientale, un degrado dovuto alla contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo.

Questa strategia, che rappresenta una delle sette strategie tematiche previste dal Sesto programma di azione in materia di ambiente adottato nel 2002, si basa su uno studio approfondito e su un'ampia consultazione del pubblico e delle parti interessate.

Termini chiave dell'atto

  • proteggere le piante o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenire gli effetti di questi ultimi, a meno che lo scopo principale del prodotto sia igienico piuttosto che fitosanitario;
  • influire sui processi vitali dei vegetali, ad esempio sulla crescita delle piante, senza peraltro fungere da fertilizzanti;
  • conservare i prodotti vegetali, sempreché tali sostanze o prodotti non siano disciplinati da disposizioni comunitarie speciali sui conservanti;
  • eliminare le piante o parti di piante indesiderate, eccetto le alghe;
  • frenare o evitare una crescita indesiderata delle piante, eccetto le alghe.

Riferimenti e procedura

Proposta

Gazzetta ufficiale

Procedura

COM(2006) 373

-

COD/2006/0132

ATTI COLLEGATI

Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei prodotti di origine vegetale e animale. Il regolamento riunisce in un solo testo e armonizza i limiti applicabili ai vari prodotti destinati al consumo umano o animale, fissando inoltre un limite massimo applicabile salvo diversa disposizione di legge. Tutti gli alimenti destinati al consumo umano o animale nell'Unione europea sono sottoposti ormai a un limite massimo di residui di pesticidi nella loro composizione, in modo da proteggere la salute degli animali e delle persone.

Comunicazione della Commissione, del 9 giugno 2004, intitolata "Il piano d'azione europeo per l'ambiente e la salute 2004-2010" [COM(2004) 416 def. (es de en fr) - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

Per migliorare le condizioni di salute dei cittadini europei è necessario conoscere con precisione l'impatto sulla salute umana dei danni arrecati all'ambiente. Questo piano d'azione mira a fornire all'Unione europea informazioni affidabili su tale impatto e a rafforzare la collaborazione tra le diverse parti attive nei settori dell'ambiente, della salute e della ricerca.

Comunicazione della Commissione, del 1º luglio 2002, intitolata "Verso una strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi" [COM(2002) 349 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

La Commissione pone le basi per una strategia tematica volta a ridurre i rischi per l'ambiente e la salute umana dovuti all'impiego dei pesticidi e, più in generale, a giungere a un uso più sostenibile dei pesticidi e a una sensibile riduzione complessiva dei rischi e degli utilizzi di tali sostanze pur assicurando la necessaria protezione delle colture.

Direttiva 91/414/CEE (es de en fr) del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari [Gazzetta ufficiale L 230 del 19.08.1991]. Questa direttiva armonizza le condizioni e le procedure di autorizzazione dei prodotti fitosanitari per proteggere la salute umana e l'ambiente. Essa stabilisce inoltre un elenco delle sostanze autorizzate e un programma articolato in varie fasi per la valutazione delle sostanze già presenti in commercio.

Ultima modifica: 27.11.2007

Top