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Limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici

 

SINTESI DI:

Direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

Fissa i limiti nazionali delle emissioni totali di quattro inquinanti: anidride solforosa, ossidi di azoto, composti organici volatili e ammoniaca.

Tali inquinanti possono provocare:

  • acidificazione (ad esempio della composizione chimica del mare);
  • inquinamento delle acque e del suolo (eutrofizzazione);
  • ozono a livello del suolo (ozono derivante dalla reazione dei quattro inquinanti al calore e alla luce solare).

L’azione dell’UE è ancora necessaria a causa della persistente natura transfrontaliera di tali inquinanti. I limiti sono obiettivi provvisori in vista di obiettivi a lungo termine più ambiziosi.

PUNTI CHIAVE

  • I paesi dell’UE dovevano garantire che entro il 2010 le emissioni dei quattro inquinanti fossero inferiori ai limiti stabiliti dalla normativa e rimanessero al di sotto negli anni successivi.
  • Ciascun paese doveva predisporre un programma nazionale per il conseguimento di tali obiettivi entro il 1o ottobre 2002. Essi dovevano includere le politiche e misure da intraprendere e il loro impatto previsto. Se necessario, tali programmi dovevano essere aggiornati nel 2006.
  • I programmi sono stati e sono tuttora messi a disposizione del pubblico e delle organizzazioni ambientali e di altro genere.
  • Le autorità nazionali devono produrre annualmente inventari e proiezioni delle emissioni e presentarli alla Commissione e all’Agenzia europea per l’ambiente entro la fine di ogni anno.
  • La Commissione doveva valutare i progressi compiuti e riferire al Parlamento europeo e al Consiglio nel 2012.
  • La legislazione non disciplina le emissioni internazionali marittime e degli aeromobili, o le emissioni nelle Canarie, nei dipartimenti d’Oltremare francese, a Madeira e nelle Azzorre.

CONTESTO

Dal momento che l’inquinamento atmosferico è un problema internazionale che attraversa le frontiere nazionali, l’Unione europea ha aderito, nel giugno 2003, al Protocollo della Convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza per la riduzione dell’acidificazione, dell’eutrofizzazione e dell’ozono troposferico (cfr. sintesi pertinente).

Nel 2013, la Commissione ha osservato che la qualità dell’aria in Europa era migliorata in modo significativo, ma ancora non raggiungeva gli obiettivi fissati. La valutazione, stabilita nella comunicazione «Un programma Aria pulita per l’Europa», era affiancata dall’adozione della direttiva (UE) 2016/2284 concernente le emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici.

Quest’ultima abroga la direttiva 2001/81/CE, allo scopo di estendere i limiti nazionali di emissione al 2020 e introdurne di nuovi per il 2025.

Per ulteriori informazioni consultare:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22).

Le successive modifiche alla direttiva 2001/81/CE sono state integrate al testo originario. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1).

Decisione 2003/507/CE del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa all’adesione della Comunità europea al protocollo della convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza per la riduzione dell’acidificazione, dell’eutrofizzazione e dell’ozono troposferico (GU L 179 del 17.7.2003, pag. 1).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Un programma Aria pulita per l’Europa [COM(2013) 918 final del 18.12.2013].

Ultimo aggiornamento: 29.08.2019

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