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Concentrazioni massime per taluni scarichi industriali di mercurio

La direttiva 82/176/CEE fissa i valori limite per le norme di emissione del mercurio al fine di ridurre gli scarichi di questa sostanza nell'ambiente idrico dell'Unione europea (UE), stabilendo altresì gli obiettivi di qualità, i metodi di misurazione e una procedura di controllo. Questa direttiva si applica fino al 22 dicembre 2012.

ATTO

Direttiva 82/176/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1982, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini [Cfr. atto/i modificatore/i].

SINTESI

La presente direttiva va a completare le disposizioni riguardanti gli scarichi di sostanze pericolose nell’ambiente idrico all’interno dell’Unione europea.

Gli obiettivi

La presente direttiva:

  • fissa i valori limite per le norme di emissione del mercurio per gli scarichi provenienti da stabilimenti industriali * (v. allegato I);
  • fissa gli obiettivi di qualità per quanto concerne il mercurio per l'ambiente idrico;
  • fissa i termini entro i quali devono essere rispettate le condizioni dell'autorizzazione accordata dalle competenti autorità degli Stati membri per gli scarichi esistenti (v. allegato I);
  • fissa i metodi di misura di riferimento applicabili per determinare il mercurio negli scarichi e nell'ambiente idrico (v. allegato III);
  • stabilisce una procedura di controllo da applicare agli scarichi (v. allegato IV);
  • invita gli Stati membri ad armonizzare le loro procedure di controllo in caso di scarichi aventi conseguenze sulle acque di più Stati membri.

Le acque

La presente direttiva copre:

  • le acque interne superficiali;
  • le acque marine territoriali;
  • le acque interne del litorale.

Le acque sotterranee formano oggetto di una direttiva specifica, di conseguenza sono escluse dal campo di applicazione della presente direttiva.

Il mercurio

Per mercurio si intende:

  • il mercurio allo stato elementare;
  • il mercurio in un composto.

Le autorizzazioni

Gli scarichi non possono essere effettuati senza previa autorizzazione rilasciata dallo Stato membro interessato. Tale autorizzazione definisce le norme di emissione che devono essere almeno altrettanto severe quanto quelle previste nella presente direttiva.

Gli Stati membri possono concedere autorizzazioni per gli stabilimenti nuovi solo se tali autorizzazioni contengono dei riferimenti alle norme corrispondenti ai migliori mezzi tecnici disponibili per prevenire gli scarichi di mercurio.

La sorveglianza

Gli Stati membri garantiscono la sorveglianza dell’ambiente idrico interessato dagli scarichi degli stabilimenti industriali. Nel caso di scarichi che interessano le acque di più Stati membri, gli Stati membri interessati devono collaborare per armonizzare i metodi di sorveglianza.

Il controllo

La procedura di controllo viene istituita per verificare se gli scarichi soddisfano le norme di emissione fissate conformemente ai valori limite definiti nell'allegato I. Tale procedura prevede il prelevamento quotidiano di un campione, la misurazione della concentrazione di mercurio, nonché la misurazione del flusso totale degli scarichi su un periodo di 24 ore.

La quantità di mercurio scaricata giornalmente viene sommata a fine mese. Questa somma mensile deve poi essere divisa per capacità, di produzione di cloro, installata.

Contesto

La presente direttiva è sostituita dalla direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque.

Termini chiave dell’atto

  • Stabilimento industriale: uno stabilimento di elettrolisi dei cloruri alcalini che utilizza le celle a catodo di mercurio.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 82/176/CEE

25.3.1982

1.7.1983

GU L 81 del 27.3.1982

Atto/i modificatore/i

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 91/692/CEE

23.12.1991

1.1.1993

GU L 377 del 31.12.1991

Direttiva 2008/105/CE

13.1.2009

-

GU L 348 del 24.12.2008

Le modifiche e le correzioni successive alla direttiva 82/176/CEE sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata ha solo un valore documentale.

ATTI COLLEGATI

Regolamento (CE) n. 1102/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo al divieto di esportazione e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico [Gazzetta ufficiale L 304 del 14.11.2008]. Il presente regolamento è inteso a vietare le esportazioni di mercurio metallico e di alcuni suoi composti e sue miscele dall’Unione europea. Esso intende inoltre instaurare un obbligo di stoccaggio per le eccedenze di mercurio metallico in adeguate condizioni di sicurezza.

Decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa all’istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE [Gazzetta ufficiale L 331 del 15.12.2001].

Comunicazione della Commissione, del 28 gennaio 2005, intitolata: «Strategia comunitaria sul mercurio» [COM(2005) 20 – Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale].

In considerazione dei rischi sulla salute umana e sull'ambiente legati al mercurio, l'Unione europea (UE) ha elaborato una strategia fondata su sei obiettivi abbinati ad azioni specifiche, volta principalmente a ridurre la quantità e la circolazione del mercurio nell'UE e nel mondo, nonché l'esposizione delle popolazioni a questa sostanza.

Ultima modifica: 26.10.2010

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