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Protezione fisica delle materie nucleari e degli impianti nucleari

 

SINTESI DI:

Convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari e degli impianti nucleari

Decisione 2008/99/CE, Euratom relativa all’adesione della Comunità europea dell’energia atomica alla convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari e degli impianti nucleari

Decisione 2007/513/Euratom che approva l’adesione della Comunità europea dell’energia atomica alla convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari e degli impianti nucleari, quale modificata

QUAL È LO SCOPO DELLA CONVENZIONE E DELLE DECISIONI?

  • La convenzione intende:
    • proteggere le materie nucleari e gli impianti nucleari;
    • criminalizzare alcuni reati in questo settore;
    • instaurare la cooperazione fra gli Stati contraenti.
  • La decisione 2007/513/Euratom approva l’adesione della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) alla convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari e degli impianti nucleari.
  • La decisione 2008/99/CE, Euratom conferma l’adesione.

PUNTI CHIAVE

La convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari e degli impianti nucleari, quale modificata, ha l’obiettivo di assicurare una protezione fisica efficace durante l’utilizzo, lo stoccaggio o il trasporto di materie nucleari utilizzate a fini pacifici, oltre che di prevenire e combattere i crimini relativi a dette materie e impianti.

Essa è basata sulla convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari (CPPNM), di cui sono parti contraenti tutti i paesi dell’Unione europea.

Ciascuna parte deve elaborare e attuare misure volte a garantire in modo efficace tale protezione per prevenire, in particolare, il furto o la sparizione delle materie nucleari di cui sono responsabili come pure il sabotaggio degli impianti nucleari che si trovano sul loro territorio. In un contesto simile, il trattato Euratom (si veda la sintesi) prevede un sistema di sicurezza che cerca di evitare lo sviamento delle materie nucleari dai fini a cui sono destinate.

Nell’attuazione della convenzione, le parti devono rispettare un certo numero di principi fondamentali, in particolare quelli della responsabilità dello Stato e dei detentori di licenze e della cultura della sicurezza, delle garanzie e della riservatezza.

Le parti sono tenute a:

  • garantire che le materie nucleari che importano, esportano o accettano in transito sul loro territorio siano protette conformemente al livello di sicurezza per esse previsto;
  • designare un’autorità competente incaricata dell’applicazione della convenzione e un referente che devono comunicare agli altri paesi contraenti, direttamente o attraverso il depositario (l’Agenzia internazionale per l’energia atomica);
  • cooperare in caso di furto, sabotaggio o rischio di furto o sabotaggio; questa cooperazione avviene in particolare in forma di scambio di informazioni nel rispetto della riservatezza delle stesse in rapporto a terzi;
  • comminare per determinate infrazioni sanzioni appropriate e proporzionate alla gravità delle stesse. In particolare, sono punibili i comportamenti seguenti:
    • agire senza abilitazione in un modo che provochi o rischi di provocare morte o lesioni gravi;
    • il furto di materie nucleari;
    • il sabotaggio di un impianto nucleare
    • la minaccia di utilizzare materie nucleari per causare morte o lesioni gravi ad altri o per provocare danni significativi a beni.

Qualsiasi tentativo di commettere uno di questi atti e qualsiasi partecipazione agli stessi o ancora la loro organizzazione, sono altrettanto punibili.

Ogni parte contraente è abilitata ad acquisire informazioni sulle infrazioni commesse sul suo territorio o a bordo di un’imbarcazione o di un aeromobile immatricolato nello Stato in questione o quando l’autore presunto dell’infrazione è un cittadino dello stato in questione. Tali infrazioni possono inoltre sfociare in procedure di estradizione tra le parti contraenti. Queste ultime, inoltre, devono fornirsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria quando vengono commesse le infrazioni di cui trattasi. I motivi politici dell’infrazione non possono essere motivo per rifiutare l’estradizione o l’aiuto giudiziario.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

La convenzione originale è entrata in vigore il 8 febbraio 1987. Con l’adozione della decisione 2007/513, l’Unione europea ha approvato l’adesione dell’Euratom alla convenzione modificata in data 10 luglio 2007.

La modifica alla CPPNM è entrata in vigore l’8 maggio 2016.

CONTESTO

La CPPNM è stata adottata nel 1979 ed è entrata in vigore nel 1987. È stata modificata nel 2005 nel corso di una conferenza convocata per rafforzarne le disposizioni.

Per maggiori informazioni consultare:

DOCUMENTI PRINCIPALI

Convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari e degli impianti nucleari (GU L 34 dell’8.2.2008, pag. 5).

Decisione 2008/99/CE, Euratom della Commissione, del 19 dicembre 2007, relativa all’adesione della Comunità europea dell’energia atomica alla convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari e degli impianti nucleari (GU L 34 dell’8.2.2008, pag. 3).

Decisione 2007/513/Euratom del Consiglio, del 10 luglio 2007, che approva l’adesione della Comunità europea dell’energia atomica alla convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari e degli impianti nucleari, quale modificata (GU L 190 del 21.7.2007, pag. 12).

Ultimo aggiornamento: 11.12.2020

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