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Controllo delle concentrazioni tra imprese

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio — Controllo delle concentrazioni tra imprese (Regolamento sulle concentrazioni)

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

  • Stabilisce le norme dell’UE sulle concentrazioni* in cui due o più imprese si combinano mediante fusione o acquisto.
  • Significa che una fusione intra-UE non deve essere notificata a più autorità garanti della concorrenza nell’UE; si basa sul principio di sussidiarietà, secondo il quale la valutazione di una determinata concentrazione spetta all’autorità che si trova nella posizione più idonea per svolgere l’indagine.

PUNTI CHIAVE

Il presente regolamento si applica a ogni concentrazione di dimensione comunitaria*.

Procedura di notifica

  • Come regola generale, la parte o le parti che acquisiranno il controllo a seguito della concentrazione devono informare la Commissione europea prima della sua attuazione.
  • Il regolamento consente inoltre la notifica prima della conclusione di un accordo vincolante che faciliti il coordinamento con altre giurisdizioni nelle indagini sulle fusioni. Tale procedura, detta di pre-notifica, introduce la possibilità per le persone o le imprese interessate di presentare alla Commissione una richiesta motivata prima della presentazione della notifica della concentrazione. In questo modo le parti possono dimostrare alla Commissione che la concentrazione proposta, anche se ha come risultato una concentrazione di dimensione transfrontaliera, incide sulla concorrenza nel mercato di un singolo paese dell’UE.
  • Se lo Stato membro in questione non è in disaccordo con la domanda di rinvio del caso entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, la Commissione dispone di 25 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda per indirizzare tutto o parte del caso alle autorità competenti di tale Stato membro in modo che quel paese possa applicare la propria legislazione nazionale sulla concorrenza.
  • La stessa procedura si applica qualora una persona o un’impresa desideri richiamare l’attenzione della Commissione sugli effetti transfrontalieri che una concentrazione, che non ha dimensione comunitaria, potrebbe avere a livello europeo.

Avvio del procedimento: la Commissione

Dal momento in cui riceve una notifica, la Commissione deve decidere se:

  • avviare il procedimento;
  • eseguire delle indagini; e
  • imporre sanzioni.

Anzitutto essa constata, mediante decisione, se la concentrazione:

  • rientra nel campo di applicazione del presente regolamento;
  • è compatibile con il mercato comune;
  • suscita seri dubbi circa la sua compatibilità.

In linea di principio, una concentrazione di dimensione comunitaria non può essere realizzata prima di essere notificata e neppure nelle tre settimane successive alla notifica. Se, tuttavia, una concentrazione è già stata realizzata e dichiarata incompatibile con il mercato comune, la Commissione può imporre alle imprese interessate di dissolvere la concentrazione o di ripristinare la situazione precedente alla realizzazione della concentrazione.

La Commissione può inoltre adottare misure provvisorie qualora constati che una concentrazione notificata, anche se rientra nel campo del presente regolamento, non suscita seri dubbi sulla sua compatibilità con il mercato comune o quando una semplice modifica sarebbe sufficiente a rendere la concentrazione compatibile con il mercato comune.

Per assicurare il rispetto del presente regolamento, la Commissione ha il potere di infliggere:

  • ammende: a concorrenza dell’1 % del fatturato totale di un’impresa quando questa fornisca indicazioni inesatte, fuorvianti, incomplete o oltre il termine prescritto. La Commissione può inoltre infliggere ammende qualora siano stati infranti i sigilli apposti nel corso di un’ispezione. La Commissione ha facoltà di infliggere ammende a concorrenza del 10 % del fatturato totale quando, intenzionalmente o per negligenza, un’azienda ometta di notificare una concentrazione prima della sua realizzazione, realizzi una concentrazione violando le norme del presente regolamento o contravvenendo ad una decisione della Commissione; o
  • penalità di mora a concorrenza del 5 % del fatturato totale giornaliero medio dell’impresa per giorno lavorativo di ritardo a decorrere dalla data fissata dalla Commissione nella sua decisione relativa alla richiesta di informazioni, ad un’ispezione o altro.

La Commissione deve consultare un comitato consultivo composto dai rappresentanti delle autorità dei paesi dell’UE prima di ogni decisione riguardante la compatibilità oppure l’incompatibilità, la fissazione delle sanzioni o delle penalità di mora. La Corte di giustizia dell’Unione europea può annullare, ridurre o maggiorare l’ammenda o la penalità di mora inflitta.

Procedura di rinvio: la Commissione e le autorità competenti dei paesi dell’UE

Mentre in precedenza l’individuazione dei casi di concentrazione aventi un effetto transfrontaliero era assicurata dall’applicazione del criterio del fatturato e del criterio «3 +» (competenza esclusiva dell’UE qualora almeno tre paesi dell’UE formulino una richiesta di rinvio), il regolamento (CE) n. 139/2004 introduce un terzo criterio per il rinvio alle autorità competenti dei paesi dell’UE.

  • Entro un termine di 15 giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento di una copia della notifica, un paese dell’UE può, di sua iniziativa o su richiesta della Commissione, comunicare che una concentrazione incide in misura significativa sulla concorrenza effettiva del proprio mercato interno. Il mercato del prodotto o servizio in questione deve avere tutte le caratteristiche di un mercato distinto, senza però costituire una parte sostanziale del mercato comune.
  • La Commissione dispone di 65 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la concentrazione è stata notificata per decidere se trattare il caso direttamente in conformità con il presente regolamento o se rinviare il caso totalmente o parzialmente alle autorità competenti del paese dell’UE interessato; in assenza di decisione da parte della Commissione, il caso si considera rinviato al paese dell’UE in questione.
  • Gli Stati membri possono inoltre chiedere alla Commissione di esaminare una concentrazione che, pur priva di dimensione comunitaria, ostacola in maniera significativa il commercio fra i paesi dell’UE e minaccia di incidere sulla concorrenza sul/sui loro territorio/territori. La Commissione a sua volta deve informare le autorità competenti dei paesi dell’UE e le imprese interessate, stabilendo un termine di 15 giorni lavorativi affinché qualsiasi altro paese dell’UE possa aderire alla domanda iniziale. Se entro un termine di 10 giorni lavorativi la Commissione non ha preso una decisione in merito al rinvio o al rifiuto di rinvio, si considera che essa abbia deciso di adottare una decisione conforme alla domanda.

DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?

È stato applicato dal sabato 1 maggio 2004.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Concentrazione: si è in presenza di una «concentrazione» quando un cambiamento del controllo destinato a perdurare è determinato dalla:
  • fusione di due o più imprese o parti di imprese in precedenza indipendenti;
  • acquisizione, da parte di una o più persone (che detengono già il controllo di almeno un’impresa), o da parte di una o più imprese, del controllo diretto o indiretto di una o più altre imprese.

Le operazioni multiple di concentrazione, reciprocamente subordinate o strettamente legate, sono considerate una concentrazione unica.

Concentrazione di dimensione comunitaria: una concentrazione ha una «dimensione comunitaria» se:
  • il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall’insieme delle imprese interessate è superiore a 5 miliardi di EUR; e
  • il fatturato totale realizzato singolarmente nell’UE da almeno due delle imprese interessate è superiore a 250 milioni di EUR, a meno che ciascuna di tali imprese realizzi più di due terzi del proprio fatturato totale nell’UE all’interno di un unico paese dell’UE.

Anche se le soglie sopra riportate non sono raggiunte, si tratta di una concentrazione di dimensione comunitaria nel caso in cui:

  • il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall’insieme delle imprese interessate è superiore a 2,5 miliardi di EUR;
  • in ciascuno di almeno tre paesi dell’UE, il fatturato totale realizzato da tutte le imprese interessate è superiore a 100 milioni di EUR;
  • in ciascuno di almeno tre paesi dell’UE, il fatturato totale realizzato singolarmente da almeno due delle imprese interessate è superiore a 25 milioni di EUR;
  • il fatturato totale realizzato singolarmente nell’UE da almeno due delle imprese interessate è superiore a 100 milioni di EUR, a meno che ciascuna delle imprese di cui sopra realizzi più di due terzi del proprio fatturato totale nell’UE all’interno di un unico paese dell’UE.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (Regolamento comunitario sulle concentrazioni) (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. (GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5).

Rettifica della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (GU C 11 del 15.1.2014, pag. 6).

Ultimo aggiornamento: 08.01.2019

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