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Eliminazione delle doppie imposizioni (procedura arbitrale)

 

SINTESI DI:

Convenzione relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni - rettifica degli utili fra imprese associate.

QUAL È LO SCOPO DELLA CONVENZIONE?

Questa convenzione intergovernativa, nota anche come convenzione di arbitrato, introduce una procedura per l’eliminazione della doppia imposizione in situazioni particolari. Ad esempio, nel caso di filiali di società multinazionali (imprese associate) con sede in diversi Stati membri, tassate da più di uno Stato membro in conseguenza della rettifica degli utili in un altro Stato membro.

PUNTI CHIAVE

Quando si verifica un caso di doppia imposizione, l’impresa interessata lo sottopone alla propria autorità competente che, se non è in grado di apportarvi una soluzione soddisfacente, cercherà di eliminare la doppia imposizione di comune accordo con l’autorità competente dell’altro Stato.

Se le autorità nei due Stati membri non giungono a un accordo, esse sottopongono il caso a una commissione consultiva che suggerirà il modo per risolvere la controversia.

Le autorità competenti possono prendere una decisione che non sia conforme al parere della Commissione, ma se non riescono ad accordarsi, sono obbligate a conformarvisi. La Commissione è costituita da un presidente, due rappresentanti di ciascuna autorità competente e un numero pari di personalità indipendenti.

La convenzione è stata firmata il 23 luglio 1990 ed è entrata in vigore il 1 gennaio 1995 e fino al 31 dicembre 1999 (per un periodo di 5 anni). Il 25 maggio 1999, il Consiglio ha adottato un protocollo che modifica la convenzione al fine di prorogarla per altri periodi di cinque anni.

Codice di condotta

Per l’effettiva attuazione della convenzione è stato redatto un codice di condotta dal Forum congiunto dell’UE sui prezzi di trasferimento, adottato nel 2006. Tale forum, istituito nel 2002, fornisce assistenza e consulenza alla Commissione europea sulle questioni legate ai prezzi di trasferimento*. Nel 2009 è stato adottato un codice di condotta rivisto. Il codice di condotta chiarisce aspetti quali:

  • l’ambito di applicazione della Convenzione;
  • l’ammissibilità di un caso,
  • le procedure amichevoli e
  • le procedure per la soluzione delle controversie.

Estensione della convenzione ai nuovo Stati membri

Progressivamente, con i nuovi Stati che entrano a far parte dell’UE, la convenzione è stata estesa a tali Stati per mezzo dei seguenti strumenti giuridici:

  • una convenzione nel 1995 relativa all’adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia alla convenzione relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili fra imprese associate.
  • una convenzione nel 2005 relativa all’adesione all’UE di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia.
  • un atto relativo alle condizioni di adesione della Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea;
  • un atto di adesione della Croazia all’UE tramite il quale lo Stato ha aderito alla convenzione e al protocollo. Decisione 2014/899/UE che definisce la data di entrata in vigore della convenzione e del protocollo per la Croazia e che modifica il testo della convenzione in seguito all’adesione della Croazia.

Direttiva del Consiglio (UE) 2017/1852

In ottobre 2017, il Consiglio ha adottato la Direttiva (UE) 2017/1852 sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale basati sulla convenzione sull’arbitrato. L’ambito di applicazione della direttiva è più ampio e si estende a tutti i contribuenti che sono soggetti a imposte sul reddito e sul capitale contemplate dagli accordi o convenzioni fiscali bilaterali e dalla convenzione sull’arbitrato. Nel tempo, il ricorso alla convenzione sull’arbitrato potrà diminuire grazie ai vantaggi della direttiva che prevede l’eliminazione della doppia imposizione.

DA QUANDO SI APPLICA LA CONVENZIONE?

È in vigore dal 1 gennaio 1995.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Prezzi di trasferimento: prezzi utilizzati per scopi contabili che definiscono il valore delle transazioni tra imprese associate che rientrino nella stessa gestione a livelli artificialmente alti o bassi con lo scopo di generare un reddito non specificato o trasferire capitali tra tali imprese.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Convenzione relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica nei trasferimenti degli utili di imprese associate (GU L 225, del 20.8.1990, pagg. 10-24)

Le successive modifiche alla convenzione sono state incorporate nel documento originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Direttiva (UE) 2017/1852, del Consiglio del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione europea (GU L 265 del 14.10.2017, pag. 1).

Revisione del codice di condotta per l’effettiva attuazione della Convenzione relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (GU C 322 del 30.12.2009, pag. 1).

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato economico e sociale europeo, relativa ai lavori svolti dal Forum congiunto dell’UE sui prezzi di trasferimento nel settore delle procedure di prevenzione e soluzione delle controversie e agli orientamenti in materia di accordi preventivi sui prezzi di trasferimento nell’UE, COM(2007) 71 def. del 26.2.2007.

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio del 27 giugno 2006, su un codice di condotta relativo alla documentazione dei prezzi di trasferimento per le imprese associate nell’Unione europea (DPT UE) (GU C 176 del 28.7.2006, pag. 1).

Codice di condotta per l’effettiva attuazione della Convenzione relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (GU C 176 del 28.7.2006, pag. 8).

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo, del 7 novembre 2005, relativa ai lavori svolti dal Forum congiunto dell’UE sui prezzi di trasferimento in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento per le imprese associate nell’UE, COM(2005) 543 def. del 7.11.2005.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo, del 23 aprile 2004, sui lavori del Forum congiunto dell’UE sui prezzi di trasferimento nel settore della tassazione delle società dall’ottobre 2002 al dicembre 2003 e su una proposta di codice di condotta per l’effettiva attuazione della Convenzione d’arbitrato (90/436/CEE del 23 luglio 1990), COM(2004) 297 def. del 23.4.2004.

Ultimo aggiornamento: 14.12.2017

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