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La Società cooperativa europea

SINTESI DI:

SINTESI

CHE COSA FANNO QUESTO REGOLAMENTO E QUESTA DIRETTIVA?

  • Stabiliscono la forma giuridica di una Società cooperativa europea (SCE) che intende aiutare le cooperative con attività in più di un paese dell'’Unione europea (UE).
  • Essi forniscono inoltre una base giuridica ad altre società che intendono raggrupparsi.

PUNTI CHIAVE

Formazione

Una SCE può essere costituita:

  • da cinque o più persone o società:
    • con sede in almeno due paesi interni allo Spazio economico europeo (SEE, ovvero l’UE, l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia);
    • costituite secondo la legge di un paese dell’UE;
    • disciplinate dalla legge di almeno due paesi dell’UE diversi;
  • mediante fusione di cooperative costituite secondo la legge di un paese dell’UE e aventi la sede sociale e l’amministrazione centrale in quel paese, se almeno due di esse sono soggette alla legge di paesi dell’UE diversi;
  • mediante trasformazione di una cooperativa, costituita secondo la legge di un paese dell’UE ed avente la sede sociale e l’amministrazione centrale nello SEE, se ha da almeno due anni una filiazione o una succursale soggette alla legge di un altro paese dell’UE.

Un paese dell’UE può consentire a una società con amministrazione centrale fuori dal SEE di partecipare alla costituzione di una SCE se essa:

  • è stata costituita secondo la legge di un paese dell’UE;
  • ha la propria sede sociale in quel paese dell’UE;
  • presenta un legame effettivo e continuato con l’economia dell’UE.

Capitale

Il capitale di una SCE, rappresentato dalle quote dei soci, deve essere pari ad almeno 30 000 euro. Le SCE possono avere una percentuale limitata di «soci sovventori», i quali non utilizzano i servizi della cooperativa e dispongono di diritti di voto limitati.

Tasse

Le SCE hanno il medesimo status fiscale di qualsiasi altra società multinazionale e pertanto devono versare i contributi nei paesi nei quali sono presenti stabilmente.

Sede sociale

È possibile trasferire la sede sociale di una SCE in un altro paese dell’UE senza determinare lo scioglimento della SCE stessa né la creazione di una nuova società. La sede sociale e l’amministrazione centrale devono trovarsi nel medesimo luogo.

Scioglimento, liquidazione, insolvenza e sospensione dei pagamenti

Una SCE può essere sciolta:

  • mediante decisione dell’assemblea generale, in particolare se il periodo fissato nella norma è scaduto o se il capitale è sceso sotto il livello minimo;
  • da un organo giurisdizionale, ad esempio nel caso in cui la sede sociale venga trasferita al di fuori dello SEE.

In caso di liquidazione, insolvenza o sospensione dei pagamenti, la SCE sarà soggetta alle leggi del paese in cui ha la propria sede sociale.

Coinvolgimento dei lavoratori

Le modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori (informazione, consultazione e partecipazione) devono essere stabilite in ogni SCE. Per la definizione di tali modalità, le norme nazionali del paese in cui si trova l’amministrazione centrale si applicano alle SCE:

  • costituite esclusivamente da persone fisiche o da una sola entità giuridica e persone fisiche;
  • che impiegano, nel loro insieme, meno di 50 lavoratori oppure 50 o più lavoratori in un solo paese dell’UE.

Relazione

Una relazione della Commissione del 2012 basata su una consultazione pubblica ha rilevato l’esistenza di un numero relativamente esiguo di SCE. La Commissione si è quindi impegnata a chiedere alle parti interessate in che modo e in che misura fosse auspicabile modificare lo statuto.

In occasione di una conferenza della presidenza dell’UE tenutasi a Cipro durante l’Anno internazionale delle cooperative proclamato per il 2012, si è deciso di non procedere alla modifica del regolamento, bensì di indagare le ragioni della scarsa applicazione delle SCE da parte degli operatori del mercato.

Gruppo di lavoro

Nel 2013 è stato formato un gruppo di lavoro sulle cooperative avente l’incarico di valutare le esigenze specifiche delle imprese cooperative per quanto riguarda una serie di questioni, quali ad esempio l’individuazione del quadro normativo UE appropriato, l’identificazione degli ostacoli esistenti a livello nazionale e l’internazionalizzazione delle cooperative. (Si vedano la relazione delle discussioni del gruppo di lavoro e i verbali della riunione).

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO IL REGOLAMENTO E LA DIRETTIVA?

La direttiva si applica a decorrere dal 18 agosto 2003. I paesi dell’UE dovevano recepirla nel diritto nazionale entro il 18 agosto 2006.

Il regolamento si applica a partire dal 18 agosto 2006.

CONTESTO

La Società cooperativa europea

ATTI

Regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) (GU L 207 del 18.8.2003, pagg. 1-24)

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1435/2003 sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha unicamente valore documentale.

Direttiva 2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (GU L 207 del 18.8.2003, pagg. 25-36)

Si veda la versione consolidata.

ATTI COLLEGATI

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull’applicazione del regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003 relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) [COM(2012) 72 final del 23.2.2012

Ultimo aggiornamento: 16.03.2016

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